Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10985 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 09/06/2020), n.10985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25239-2018 proposto da:

S. SRL IMPIANTI SPORTIVI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FIORI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO DE SIMONI;

– ricorrente –

contro

LA PRIMAVERA COSTRUZIONI SRL, IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del Liquidatore Giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPAOLO CAMPANINI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 948/2018 del TRIBUNALE di VERONA,

depositato il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con decreto del 14/6/2018 il Presidente del Tribunale di Verona ha rigettato, con aggravio delle spese del procedimento, la richiesta proposta dalla s.r.l. S. Impianti Sportivi di nomina, nell’inerzia della controparte, del secondo arbitro, componente del collegio arbitrale costituendo, ai sensi dell’art. 17 del contratto di subappalto intercorso fra le parti, spettante a La Primavera Costruzioni s.r.l. in concordato preventivo che si era opposta alla nomina, sostenendo l’improcedibilità dell’istanza;

l’istanza era stata respinta dal Presidente del Tribunale perchè la ricorrente mirava a far accertare dagli arbitri la prededuzione del credito, attribuendo loro un potere di decisione che spettava solo al Tribunale ordinario, tramite il giudice delegato;

avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, la S. Impianti Sportivi, limitatamente alla statuizione di condanna relativa alle spese processuali, svolgendo tre motivi, tutti formulati per violazione c/o falsa applicazione di legge;

con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 810 c.p.c., comma 3, perchè il decreto aveva ravvisato la soccombenza della parte istante per ragioni del tutto estranee al procedimento per la nomina di arbitro su ricorso di uno dei contendenti;

con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 169 bis L. Fall., perchè il decreto aveva ravvisato la soccombenza della parte istante, ritenendo estranea la procedura concursale al contratto intercorso con La Primavera Costruzioni;

con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., e dei principi generali del giusto processo del diritto di difesa e alla precostituzione del giudice naturale (artt. 111, 24 e 25 Cost.), perchè il decreto aveva ritenuto la competenza esclusiva del giudice delegato a decidere sulla natura prededucibile del credito;

al ricorso ha resistito la Primavera Costruzioni in concordato preventivo, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o rigetto;

in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità del ricorso;

le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le rispettive difese;

ritenuto che:

la pronuncia sulle spese nei procedimenti camerali, pur non aventi natura contenziosa in senso tecnico, è comunque consentita, secondo la giurisprudenza di questa Corte, laddove si profila un conflitto tra le parti, le cui posizioni con riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c. (Sez. 6 – 1, n. 28331 del 28/11/2017, Rv. 647284 – 02; Sez. 1, n. 11503 del 12/05/2010, Rv. 613224; Sez. 1, n. 2757 del 23/02/2012, Rv. 621563-01; Sez. 2, n. 1856 del 30/01/2006, Rv. 587510-01; Sez. 2, n. 7644 del 13/04/2005, Rv. 581696 – 01);

non a caso, la giurisprudenza in tal senso si è formata con riferimento al procedimento ex art. 2409 c.c., o al procedimento camerale di reclamo, suscettibili pur nell’ambito della c.d. “volontaria giurisdizione” di configurare situazioni di contrapposizione conflittuale fra le parti assimilabili a quelle della giurisdizione contenziosa;

il Presidente del Tribunale, chiamato ex art. 810 c.p.c., comma 2, alla nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata, provvede in tal senso in funzione sostituiva della volontà negoziale delle parti, con attività a cui è estranea la risoluzione di ogni questione giuridica che contrappone le parti, limitandosi alla verifica, in linea formale, dei presupposti per la nomina;

la nomina dell’arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., comma 2, deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria con intervento del presidente del tribunale in funzione integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia contra legem o non più concretamente attuabile (Sez. 1, 20/04/2016, n. 7956)

per tale ragione la giurisprudenza di questa Corte ritiene che sia inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, trattandosi di un provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata (Sez.1, 09/07/2018, n. 18004; Sez.1, 18/5/2007, n. 11665; Sez.1, 6/6/2003 n. 9143);

nella fattispecie il Presidente del ‘Tribunale non si è limitato alla verifica formale dei presupposti per l’attività di integrazione-sostituzione della volontà negoziale di sua spettanza ma si è ingerito nel contenuto della decisione devoluta agli arbitri;

effettivamente quindi, il provvedimento impugnato ha erroneamente applicato l’art. 91 c.p.c., con la condanna alle spese processuali in un caso non previsto dalla legge, ravvisando il presupposto della “soccombenza” per ragioni del tutto estranee al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso;

non si può ritenere che la censura sia preclusa dalla mancata (e comunque inammissibile) impugnazione del merito del provvedimento di diniego di nomina, come eccepito dal controricorrente e indicato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., perchè la ricorrente si limita a contestare la valutazione di soccombenza espressa dal provvedimento, privo di attitudione al giudicato, senza impugnarlo nel merito in questa sede;

il ricorso va dunque accolto;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in punto condanna al pagamento delle spese processuali e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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