Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10985 del 06/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,
dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.B.;
– intimata –
sul ricorso 29257-2006 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO
ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,
dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 453/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/06/2005 r.g.n. 429/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega SALVATORE TRIFIRO’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 4 dicembre 2001 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con C.B.;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale; Poste Italiane s.p.a. ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale;
preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il verbale di conciliazione de quo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo sia da parte della società ricorrente principale, sia da parte della ricorrente incidentale;
alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010