Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10984 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 26/04/2021), n.10984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23740/2016 proposto da:

T.C., T.A., elettivamente domiciliate in

Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Romanelli

Guido Francesco, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Piozzo di Rosignano Cesare, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.S., F.D., F.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Via della Balduina n. 7, presso lo studio

dell’avvocato Trovato Concetta M. Rita, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bertolin Gaia, Camerano Mario, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Fa.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Croce

n. 44, presso lo studio dell’avvocato Grandinetti Ernesto, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ferrari Mariagrazia,

Manfrino Roberto, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21 giugno 2013, il Tribunale di Alba respinse le domande, proposte ai sensi dell’art. 2476 c.c. dalle socie C. e T.A., volte al risarcimento del danno cagionato alla Tieffe s.r.l. dalle condotte di mala gestio degli amministratori T.S., F.M., F.D. e Fa.Gi., richiesto in misura corrispondente al passivo del bilancio sociale, pari ad Euro 1.857.875,21, o nella maggiore o minore misura risultante dagli accertamenti esperiti nel corso del giudizio.

Il Tribunale condannò in solido le attrici C. e T.A. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Euro 36.000,00 in favore solidale di T.S., F.M. e F.D. e di Euro 20.000,00 in favore di Fa.Gi.. Il primo importo fu aumentato, in ragione della difesa di plurime parti.

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza del 7 marzo 2016, n. 368, ha respinto l’appello principale di C. e T.A., e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di Fa.Gi..

Ha ritenuto la corte territoriale, quanto al motivo concernente la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali di primo grado, che occorresse applicare il criterio del cd. disputatum, relativo alla domanda proposta, e non quello del decisum, nel caso di specie esistendo una pronuncia di rigetto; e che la domanda, contenuta nelle conclusioni, di condanna a “quell’altro maggiore o minore importo come verrà quantificato in corso di causa, anche a mezzo di CTU”, costituisse una mera clausola di stile, priva di effetti.

Circa il motivo concernente la concreta liquidazione, ha rilevato essere stato bene applicato lo scaglione “superiore ad Euro 1.500.000,00”, ai valori medi.

Quanto all’appello incidentale, proposto da Fa.Gi. sempre quanto alle spese processuali – lamentandone la riduzione rispetto agli altri convenuti e il mancato aumento relativo alla difesa contro più parti – lo ha ritenuto inammissibile per difetto del requisito della soccombenza, avendo il Tribunale attribuito quanto indicato nella nota spese dalla parte stessa ed avendo il primo giudice rilevato proprio la volontà della parte di escludere il detto aumento, nè potendo avere altrimenti effetti la pretesa intenzione del Fa. di lasciare l’aumento alla discrezionalità del tribunale, tale essendone la disciplina positiva.

Infine, ha rilevato la inammissibilità per tardività della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dal Fa. contro le appellanti, in quanto formulata solo nella comparsa conclusionale.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione le soccombenti, sulla base di un motivo, illustrato da memoria.

Si difendono con controricorso gli intimati T.S. e M. e F.D., nonchè Fa.Gi., il quale propone anche ricorso incidentale per quattro motivi, cui resistono le ricorrenti; anche i controricorrenti hanno depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo del ricorso principale deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., artt. 10 e 14 c.p.c., D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 5 in quanto la corte territoriale ha confermato anche la condanna, a carico delle ricorrenti, delle spese processuali, nelle misure sopra indicate, sebbene la causa fosse di valore indeterminabile, con la conseguenza di un minore importo dovuto a tale titolo: ed invero, pur avendo indicato le attrici la misura della perdita di bilancio di Euro 1.857.875,21, si era comunque domandato il risarcimento con riguardo a “quell’altro maggiore o minore importo come verrà quantificato in corso di causa, anche a mezzo di CTU”, la quale non era affatto una mera clausola di stile, ma dava conto proprio dell’immanente incertezza circa la determinazione del danno risarcibile, di cui le perdite di bilancio, di per sè, non potevano costituire tout court la misura.

Dal parametro di liquidazione della causa come valore indeterminato sarebbe risultata una liquidazione delle spese, inferiore per Euro 16.500,00 quanto al gruppo di convenuti riuniti dalla medesima difesa, e per Euro 8.250,00 nei confronti dell’altro convenuto Fa., pur volendo considerare l’importo massimo previsto nella tabella; senza tener conto del fatto che il giudizio di primo grado era terminato subito, in parte per l’accoglimento dell’eccezione di giudicato ed in parte per mancanza di prova; mentre le difese dei tre convenuti con il medesimo difensore erano state svolte in modo identico.

2. – I motivi del ricorso incidentale di Fa. lamentano:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91,100 c.p.c. e D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 4 in quanto la corte territoriale non lo ha ritenuto soccombente con riguardo alla domanda di raddoppio delle spese di lite, ai sensi del citato art. 4, per avere sostenuto una difesa contro più parti, dato che egli aveva espressamente richiesto l’applicazione della disposizione;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 111 Cost., art. 91 c.p.c. e D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 4 e D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2, in quanto anche il ricorrente si era difeso contro più parti e la stessa corte territoriale ha reputato corretti i criteri di liquidazione seguiti dal tribunale per gli altri convenuti, onde, non attribuendo l’aumento solo al Fa., aveva commesso una disparità di trattamento e violazione delle norme sul giusto processo;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 343 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha ritenuto proposta la doglianza circa il mancato predetto aumento solo in comparsa di replica e comunque senza pregiudizio per il ricorrente, che invece aveva sin dalla comparsa di costituzione con appello incidentale svolto la censura, ed aveva ricevuto una liquidazione inferiore all’altra per Euro 16.000,00, oltre accessori;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la corte d’appello dichiarato inammissibile tale domanda, non rilevando invece come essa fosse stata proposta sin dalla comparsa di costituzione (“condotta… della T. che giustificherebbe persino la aggiuntiva condanna delle odierne appellanti ex art. 96 c.p.c….”) e che, in ogni caso, essa non comporta l’applicazione del regime delle decadenze.

3. – Il ricorso principale è fondato.

3.1. – Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.

Per il codice di rito, infatti, nell’ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa “si determina dalla domanda” (art. 10 c.p.c.), secondo le disposizioni successive, dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che “il valore si determina in base alla somma indicata… dall’attore” (art. 14 c.p.c.).

A tali previsioni opera duplice rinvio il D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (nella specie applicabile), secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, “il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile”, aggiungendosi che si ha riguardo, “nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata”.

L’indicazione, contenuta nel comma 3, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità della causa.

3.2. – Il cd. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.

Il disputatum costituisce quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell’importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite.

Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).

3.3. – Peraltro, questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini dell’applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorchè essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui – ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall’art. 5 cit. – in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso.

La massima, invero, è nel senso che “In caso di rigetto del/a domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatu m, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum”, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).

3.4. – Il criterio del rilievo della domanda implica che esso sia correttamente applicato.

In particolare, ove l’attore integri e completi una richiesta, specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, mirante a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale; la formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla liquidazione come risulterà corretto, senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche.

Invero, la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta”, o altra equivalente, che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata come una clausola meramente di stile, tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza – attesa, in particolare, la natura della controversia – sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (cfr. Cass. 5 giugno 2019, n. 15306, non massimata, la quale ne trae allora che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., comma 1, si presume di valore eguale alla competenza del giudice adito; Cass. 20 luglio 2018, n. 19455; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1210, non massimata; Cass. 21 giugno 2016, n. 12724; Cass. 11 marzo 2013, n. 6053, non massimata; Cass. 16 marzo 2010, n. 6350; Cass. 11 luglio 2006, n. 15698; Cass. 8 febbraio 2006, n. 2641; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1313; Cass. 30 agosto 1984, n. 4727; Cass. 22 ottobre 1981, n. 5549).

3.5. – Nè rileva che una simile formula corrisponda pure alla prassi consueta, perchè ciò non basta a definirla “di stile”, al fine di sottrarre ad essa ogni effetto giuridico.

Secondo i corretti canoni di interpretazione degli atti privati, invero, ed in particolare dell’art. 1367 c.c., prima di giudicare priva di effetti una locuzione utilizzata dal dichiarante è necessario che essa debba reputarsi con certezza utilizzata senza reale intenzione, al contrario dovendovi ricollegare qualche effetto, piuttosto che nessuno.

Si deve, infatti, improntare l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione, previsto dall’art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte: posto che la conservazione dell’atto è criterio costituente principio generale immanente all’ordinamento, che trascende la materia contrattuale, e potendo la domanda giudiziale riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall’ordinamento (cfr. Cass. 24 gennaio 2014, n. 1511, non massimata; Cass. 21 luglio 2005, n. 15299).

In tal senso vari precedenti di questa Corte in materia, che hanno sempre ritenuto necessaria l’interpretazione della volontà della parte, riferendosi “ai fatti esposti dall’attore ed alle prove offerte”, da cui risulti che detta istanza generica costituisca davvero una mera formula di stile e non, piuttosto, una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell’eventuale maggior somma dovuta (Cass. 30 marzo 2011, n. 7255, che richiama in tal senso Cass. 16 febbraio 1976, n. 505) o alla mancata volontà dell’attore di chiedere una somma maggiore, in assenza di ogni indice interpretativo in tal senso (Cass. 29 novembre 2010, n. 24153).

Resta, naturalmente, il limite insito nel criterio predetto, il quale al pari di tutti gli altri – non può mai comportare, a fini di secondo cui la conservazione, una interpretazione sostitutiva della volontà della parte.

Dunque, pur essendo indiscusso che il valore della causa va definito in base al disputatum, la richiesta di liquidare una somma determinata “o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia”, come le altre formule equivalenti, non può ex abrupto definirsi una formula di stile senza effetti: in quanto si deve presumere, al contrario, in tal modo attuata una cautela dell’attore, il quale, altrimenti, da un lato potrebbe avere errato in eccesso nella indicazione della pretesa, e, dall’altro lato, potrebbe aver errato per difetto, con il rischio così di non vedere riconosciute le maggiori somme spettanti, come accertate solo nel corso del processo.

In tal senso, alla luce della complessiva ratio della normativa e del canone interpretativo della conservazione delle manifestazioni di volontà della parte, l’orientamento esposto pare più convincente di altri precedenti di questa Corte, i quali hanno invece escluso che una domanda solo perchè da accertarsi nel quantum nel corso dell’istruttoria possa mai ritenersi di valore indeterminabile (cfr. Cass. 22 giugno 2020, n. 12043; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1499; Cass. 11 maggio 985, n. 2942).

Ne discende, in conclusione, che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile.

3.6. – Si noti che altro è il caso in cui, proposta la domanda di pagamento di una somma determinata, seguita dalla predetta formula di apertura, il giudizio si concluda con la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice: in tal caso, applicandosi l’art. 5 D.M. cit., l’onorario sarà commisurato all’importo liquidato, che è senz’altro determinato (criterio del decisum).

Quando, però, la domanda sia stata respinta, torna a doversi applicare il criterio della domanda: dove la formula in esame vale a renderla indeterminabile.

Non giova, al riguardo, affermare che un danno per equivalente può sempre essere quantificato in modo preciso, ex ante o almeno ex post: ciò è senz’altro vero, essendovi differenza tra le nozioni di valore interminato ed valore indeterminabile, come da vari precedenti della Corte, su cui si può senz’altro convenire (e plurimis, Cass. 22 giugno 2020, n. 12043; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1499; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3372; Cass. 11 maggio 1985, n. 2942).

Ma il punto è che – secondo il criterio enunciato al p. 3.3, relativo al valore indicato nella domanda – quando l’attore non abbia affatto operato nell’atto di citazione una individuazione certa del danno richiesto, ma abbia solo indicato un valore orientativo, però rimesso alla successiva indagine ed accertamento giudiziale, il quale sia del tutto mancato in ragione del rigetto della domanda o, addirittura, della conclusione in rito del giudizio, allora la causa resta indeterminabile, ai fini della liquidazione dell’onorario predetto.

Inoltre, le tariffe applicabili nella specie, di cui al D.M. n. 140 del 2012, espressamente parificano, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, lo “scaglione di valore indeterminato o indeterminabile” (cfr. allegato A).

3.7. – Nella specie, pur applicando esattamente il principio del disputatum e dando, quindi, rilievo a quanto richiesto nell’atto introduttivo, la sentenza impugnata non ha, però, fatto corretta applicazione del criterio di determinazione del valore della causa, previsto dalle norme citate, in quanto non si è attenuta ai criteri esposti: essa, in particolare, ha interamente escluso l’effetto della espressione ampliativa della domanda, come sopra riportata, semplicisticamente reputandola irrilevante; nè ha considerato che nessuna somma era stata mai individuata come dovuta dal giudice, atteso il rigetto della pretesa.

Il motivo va, dunque, accolto.

4. – I primi due motivi del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione, lamentano che la corte del merito non abbia aumentato il compenso, raddoppiandolo in ragione della difesa contro più parti.

Essi sono inammissibili.

Ed invero, la corte del merito ha ritenuto che il tribunale abbia correttamente interpretato la pretesa del Fa., come volta a non richiedere detto aumento: nessuna censura di violazione delle regole ermeneutiche, di cui all’art. 1362 c.c. e ss., propone il ricorrente incidentale, onde non è neppure possibile esaminare se siano stati violati detti criteri, o se i motivi propongano invece, con ancor più radicale inammissibilità, una mera diversa lettura degli atti.

5. – Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in quanto esso non coglie la ratio decidendi.

La corte territoriale, nel periodo menzionato nel motivo, non si riferisce al preteso raddoppio dell’onorario ex art. 4 D.M. cit., ma alle spese forfetarie.

Dunque, non cogliendo nel segno, il motivo è inammissibile.

6. – Il quarto motivo è infondato.

La domanda di liquidazione delle spese per lite temeraria può essere proposta anche nel corso del processo, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, dato che per essa non valgono le ordinarie regole sulle preclusioni: va, invero, ribadito il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell’oggetto e della causa petendi delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonchè di determinare l’entità del danno subito, solo al termine dell’istruttoria (Cass. 8 giugno 2018, n. 14911; Cass. 7 luglio 2009, n. 15964; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941; Cass. 17 febbraio 1982, n. 996).

Mentre, dunque, la formulazione condizionale, contenuta nella memoria di costituzione in appello e riprodotta nel presente ricorso, non era idonea a palesare la volontà di richiedere tali danni, del pari inidonea la pretesa avanzata solo nella comparsa conclusionale, onde la corte del merito ha correttamente ritenuto la domanda inammissibile.

7. – In conclusione, il ricorso principale va accolto ed il ricorso incidentale è respinto.

8. – Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa, cassata la sentenza impugnata, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., provvedendosi alla riliquidazione delle spese di lite di primo grado sulla base dei criteri indicati, atteso il valore indeterminabile della causa.

Per le cause di valore indeterminato o indeterminabile innanzi al tribunale ordinario, lo scaglione di riferimento è quello del valore della causa tra Euro 25.001 ed Euro 50.000, che può a sua volta essere aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.

Va, inoltre, considerato il criterio indicato all’art. 4, comma 4, della tariffa, secondo cui “Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti”. La ratio della disposizione, di applicazione discrezionale ad opera del giudicante, è quella di tener conto del maggiore impegno, quando il difensore abbia dovuto considerare posizioni differenziate, o perchè abbia assistito più soggetti con distinte questioni implicate, o perchè, del pari, abbia assistito il proprio cliente contro più soggetti aventi posizioni giuridiche differenziate.

Tale presupposto si rinviene soltanto quanto alla prima situazione per la difesa di T.S., F.M. e F.D., la quale, se ha dovuto considerare la pluralità delle posizioni delle parti assistite, non ha però dovuto affrontare difese distinte quanto alle posizioni delle controparti, che sostanzialmente si riducono ad una sola (le originarie attrici).

Nella specie, si reputa di concedere l’aumento de quo nella misura di un terzo, attesa la difesa di parti plurime, ma in gran parte sovrapposta nei temi affrontati.

Applicando, dunque, una sola volta tale aumento nella misura di un terzo, gli onorari vanno liquidati – considerando i valori massimi, in ragione dell’oggetto della lite – nella somma di Euro 8.250,00 in favore di Fa.Gi., oltre ad Euro 854,26 per esborsi, e nella somma di Euro 13.750,00 in favore solidale di T.S., M. e F.D..

9 – Le spese di lite del secondo grado e del presente giudizio di legittimità sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del criterio del domandato (vale a dire, l’importo liquidato dal primo giudice per le spese processuali innanzi a sè, su cui si è discusso), che rileva quanto al valore della controversia sia per il grado di appello, sia per il giudizio di cassazione: tale criterio, dunque, comporta la determinazione del valore della causa di appello nella differenza tra la somma liquidata dal tribunale e quella accertata, in questa sede, come corretta, sulla base dello scaglione esattamente individuato.

Invero, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado (Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014; e, quindi, es. Cass. 23 novembre 2017, n. 27871 e Cass. 12 gennaio 2011, n. 536).

Ne deriva il valore di Euro 11.750 (20.000 – 8.250) nella lite contro Fa.Gi. ed in Euro 22.250 (36.000 – 13.750) nella lite contro T.S., F.M. e F.D.. Con riguardo al primo, si tiene conto della soccombenza del medesimo, anche con riguardo al ricorso incidentale; con riguardo agli ultimi viene, altresì, applicata la maggiorazione per la difesa contro più parti.

P.Q.M.

La Corte:

A) accoglie il ricorso principale, respinto l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna in solido T.A. e T.C. al rimborso delle spese del primo grado di giudizio, liquidate: 1) a favore di FA.GI., nella somma di Euro 8.250,00, oltre ad Euro 854,26 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge; 2) a favore solidale di T.S., F.M. e F.D., nella somma di Euro 13.750,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge;

B) condanna in solido T.S., F.M. e F.D. al rimborso delle spese in favore solidale di T.A. e T.C. per i rimanenti gradi, liquidate: 1) per il grado di appello, nella somma di Euro 2.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge; 2) per il giudizio di cassazione, nella somma di Euro 3.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge;

C) condanna FA.GI. al rimborso delle spese in favore solidale di T.A. e T.C. per i rimanenti gradi, liquidate: 1) per il grado di appello, nella somma di Euro 2.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge; 2) per il giudizio di cassazione, nella somma di Euro 3.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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