Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10984 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in
Roma, piazza del Popolo 18, presso l’avv. prof. Calrich Marcello;
– ricorrente –
contro
Riva Fire S.p.A., già Riva Acciaio S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Germanico 146, presso l’avv. Mocci Ernesto, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Zecca Emilio ed Eugenio Brigugio, giusta delega in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
(Venezia – Sez. staccata di Verona), Sez. 21, n. 53/21/06 dell’8
maggio 2006, depositata il 12 giugno 2006, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso che concerne l’impugnazione da parte della società contribuente di un avviso di accertamento ICI per l’anno 2001 relativamente ad un’area che veniva considerata non agricola, ma edificabile;
Letto il controricorso;
Letta la memoria depositata dalla parte controricorrente e visti i documenti prodotti dalla parte ricorrente;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si lamenta sotto il profilo della violazione di legge la sentenza impugnata per aver ritenuta cessata la materia del contendere rispetto all’atto impositivo impugnato sostituito in corso di giudizio da altro avviso di accertamento non notificato alla società contribuente e recante una pretesa tributaria minore;
Ritenuto che il ricorso sia infondato sulla base del principio enunciato da questa Corte, peraltro in analoga controversia, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’emissione di un nuovo avviso di accertamento, con il quale il Comune modifichi il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio, con la conseguenza che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l’interesse ad una decisione relativa ad un atto – il primo avviso – sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito (Cass. n. 11460 del 2010);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;
Ritenuto che in ragione della formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sia giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011