Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10984 del 09/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, (ud. 08/07/2019, dep. 09/06/2020), n.10984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13747-2018 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LORENZO TRUCCO;
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – O.S. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 22 marzo 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non spiega difese, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il ricorso solleva anzitutto questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per aver previsto la soggezione al rito camerale delle controversie in materia di protezione internazionale.
Dopodichè, l’unico motivo di ricorso denuncia violazione c/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, censurando il decreto impugnato in ordine al diniego della protezione umanitaria, avuto riguardo ai principi elaborati dalla sentenza numero 4455 del 2018 di questa Corte.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Premesso che la questione di costituzionalità è stata già dichiarata non rilevante e manifestamente infondata con una pluralità di decisioni di questa Corte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717), che è sufficiente richiamare, il motivo è totalmente privo del requisito dell’autosufficienza, giacchè, dalla lettura del ricorso non è assolutamente dato comprendere quali sarebbero le individuali ragioni di vulnerabilità che affliggono il ricorrente, al di là dei più che generici riferimenti alla tutela delle libertà democratiche e dalla situazione delle sette in Nigeria, oltre che alla giovane età dell’ O.S. e ad una non meglio identificata drammatica condizione di grave precarietà: e cioè, non è dato comprendere quali elementi il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione e valorizzare ai fini dell’effettuazione dell’invocato giudizio comparativo, secondo la pronuncia di legittimità richiamata, tra la situazione di inserimento sociale in Italia, della quale dal ricorso nulla risulta, ed il godimento dei diritti fondamentali in Nigeria.
6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020