Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10984 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

131, presso lo studio dell’avvocato STUDIO SERRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CACACE FELICE, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

NOVARTIS FARMA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 19402-2006 proposto da:

NOVARTIS FARMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso

lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SETTI FRANCESCO, PIRIA CARLO A.,

giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

131, presso lo studio dell’avvocato STUDIO SERRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CACACE FELICE, giusta mandato in calce al

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2660/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/07/2005 R.G.N. 805/02 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato VANDA VINCENZO per delega PIERGIORGIO VILLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del 9 gennaio 1996 R.S., dipendente della società CIBA-GEIGY s.p.a., inquadrato dal 1 gennaio 1981 nell’ottavo livello contrattuale e, successivamente, dal 1^ luglio 1987 nel livello “B” previsto dal c.c.n.l. del 1987 e dal novembre 1994 nel livello A/3″ previsto dal c.c.n.l. del 1994, domandava al Pretore di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, di riconoscere il suo diritto ad essere inquadrato nel livello “A” dal 1^ gennaio 1987 e nel livello “A/1” dal 1^ gennaio 1994 e di condannare la società alla ricostruzione della carriera e alla assegnazione delle corrispondenti mansioni, nonchè al pagamento delle differenze retributive da quantificare, ove necessario, in distinto giudizio. Esponeva, in particolare, di avere avuto dal 1980 al 1992 la responsabilità dell’impianto di “recupero solventi” denominato “ECO1” e dell’ impianto di trattamento delle acque reflue denominato “ECO2” e dall’aprile 1992, a seguito della disattivazione dei due impianti, la responsabilità della sicurezza presso il dipartimento “Ecologia e sicurezza”, nonchè di avere svolto, nel contempo, il compito di tenere i libri e i registri obbligatori relativi alla mappatura ed archiviazione. La società si costituiva resistendo alla domanda ma, a seguito della sua incorporazione nella società Novartis Italia s.p.a., il giudizio veniva riassunto nei confronti di questa; quindi, con sentenza del 4 gennaio 2002 il Pretore, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di adibizione alle mansioni superiori – stante la intervenuta cessazione del rapporto lavorativo in data 20 febbraio 1997 -, dichiarava il diritto del R. all’inquadramento nel livello “A1” con decorrenza dal 1^ gennaio 1994 e condannava la società Novartis Italia al pagamento delle relative differenze da determinarsi in separato giudizio.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con sentenza del 9 luglio 2005, respingeva le impugnazioni proposte dal R. e dalla società Novartis Farma s.p.a., a sua volta incorporante la società Novartis Italia. In particolare, per quanto assume rilievo nella presente sede di legittimità, i giudici d’appello osservavano che: a) la cessazione del rapporto di lavoro non aveva determinato la carenza di interesse ad agire, in capo al dipendente, anche in ordine al riconoscimento di un superiore inquadramento, stanti i riflessi economici e pensionistici che ne derivavano; b) la pronuncia solo sull’cm era pienamente ammissibile, ai sensi dell’art. 278 c.p.c., anche in assenza di adesione della controparte; c) al riconoscimento del livello “A” da epoca anteriore a quella fissata dal primo giudice ostava la mancanza dei presupposti di fatto richiesti dalla previsione collettiva, che, specificamente, la responsabilità degli impianti “ECO1” e “ECO2” non aveva dato luogo alla responsabilità di plurime unità organizzative richiesta dalla contrattazione – trattandosi nella specie di reparti complementari e non di distinte strutture produttive – e la tenuta dei libri obbligatori non integrava la elevata professionalità propria della categoria rivendicata.

3. Di questa sentenza il R. domanda la cassazione con tre motivi di impugnazione. La società Novartis Farma s.p.a. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi cui il R. resiste, a sua volta, con proprio controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso principale consta di tre motivi di impugnazione.

2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione, mancato esame di documenti decisivi e falsa applicazione dei contratti collettivi 20 luglio 1990 e 19 marzo 1994. Si lamenta che la Corte di merito, nel negare il diritto del R. all’inquadramento nel livello “A” almeno per il periodo 1991-1993, abbia trascurato la documentazione proveniente dalla stessa azienda, in particolare la direttiva interna relativa all’archiviazione dei libri obbligatori, che attestava che la tenuta di tali libri era affidata, necessariamente, a un dipendente di livello non inferiore alla qualifica di “procuratore speciale” ricompresa nella categoria “A” in base alle classificazioni contrattuali.

2.2. Il secondo motivo denuncia, in subordine, vizio di motivazione e falsa interpretazione dell’art. 4 del c.c.n.l. del 1994. Si sostiene che l’inquadramento rivendicato dal ricorrente doveva essere riconosciuto con decorrenza almeno dall’aprile 1992, poichè a tale epoca risaliva il conferimento dell’incarico di responsabile della sicurezza (“safety officer”) a prescindere dall’entrata in vigore del citato contratto collettivo, che, in tale parte, nell’introdurre tale figura contrattuale conformemente alla legislazione interna e comunitaria, aveva effetto meramente ricognitivo nei confronti del R. stante l’assegnazione di tale funzione sin da epoca precedente.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, mancato esame di documenti decisivi e falsa applicazione dell’art. 4 dei contratti collettivi del 1986 e del 1990. Si deduce che l’inquadramento nel livello “A” doveva essere riconosciuto sin dal 1987 in relazione all’attività di responsabile dei due impianti di depurazione, che certamente configurava i requisiti – di discrezionalità e potere di coordinamento e controllo di più unità organizzative – richiesti dalla citata disposizione contrattuale, anche alla stregua dei vari documenti prodotti in giudizio, peraltro trascurati dalla sentenza impugnata.

3. Il ricorso incidentale comprende due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2103 c.c., nonchè vizio di motivazione. Si lamenta che i giudici di merito abbiano disatteso l’eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla società, senza considerare che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il R. non avrebbe potuto conseguire alcun miglioramento economico, stante fra l’altro la mancanza di alcun incremento retributivo conseguente all’attribuzione della posizione organizzativa “Al” o di quella “A3” all’interno della categoria “A”.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 278 e 429 c.p.c.. Si sostiene che – come già eccepito in sede di merito – alla stregua delle conclusioni formulate dal dipendente nell’atto di riassunzione della causa nei confronti della società incorporante Novartis Italia s.p.a. la domanda attorea aveva ad oggetto sia l’inquadramento contrattuale che le differenze retributive, sì che inammissibilmente, con la decisione solo sul diritto all’inquadramento nella categoria “A”, era stata operata una scissione fra an e quantum, con conseguente nullità della stessa pronuncia relativa all’inquadramento.

4. Per ordine logico devono essere esaminati dapprima i motivi del ricorso incidentale, relativi all’ammissibilità della domanda e alla validità della pronuncia impugnata.

Tali motivi sono infondati.

4.1. La valutazione relativa alla persistenza di un interesse concreto dell’attore alla prosecuzione del giudizio, pure successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, si fonda nella specie su un accertamento di fatto in ordine a utilità economiche – connesse al trattamento di fine rapporto e al trattamento di quiescenza – derivanti dal superiore inquadramento, o comunque dal riconoscimento di una diversa posizione organizzativa nell’ambito di una medesima categoria; e ciò è sufficiente a configurare l’inquadramento in questione come un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (cfr. Cass. 23328 del 2006). Al riguardo, la censura della società si risolve nella mera contrapposizione di una diversa tesi, basata essenzialmente sull’apodittica equivalenza delle retribuzioni, non sorretta, però, da una specifica doglianza circa la violazione di canoni esegetici in riferimento all’interpretazione adottata dal giudice d’appello delle clausole classificatorie richiamate in ricorso; l’accertamento di merito rimane dunque indenne da adeguate censure.

4.2. Con riguardo alla lamentata separazione dei giudizi sull’an e sul quantum, onde sarebbe derivata – a dire della società – una erronea configurazione della domanda, anzichè il rigetto della medesima per mancanza di prova, occorre precisare che, in effetti, come la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, la domanda che ricomprenda sia an che quantum, senza richiesta di separato giudizio, deve essere decisa in modo unitario, a meno che la controparte consenta alla separazione dei relativi giudizi (cfr. Cass. n. 15686 del 2005). Sennonchè nella specie, essendosi verificata la “interruzione del giudizio” di primo grado a seguito di incorporazione della società convenuta, occorre fare riferimento, per la esatta configurazione del petitum, non alle conclusioni contenute nell’atto di riassunzione nei confronti della società incorporante, ma a quelle contenute nella originaria domanda attorea (cfr. Cass. n. 28989 del 2008), implicanti la richiesta di separato giudizio sulle differenze retributive – com’è pacificamente accertato -; nè le nuove conclusioni – secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito con riguardo anche al complessivo comportamento delle parti – comportavano alcuna mutatio, rispetto a quelle iniziali, circa una esplicita richiesta di un unico giudizio comprendente anche le differenze retributive (cfr. Cass. 24803 del 2008). Consegue, da ciò, che la separazione dei due giudizi è stata correttamente operata.

5. Passando all’esame del ricorso principale, occorre preventivamente disattendere l’eccezione di inammissibilità formulata dalla società, secondo cui la instaurazione, da parte del R., del giudizio relativo alle differenze retributive, conseguenti all’inquadramento riconosciuto nel giudizio sull’an, avrebbe determinato la formazione del giudicato interno per acquiescenza; ed invero la proposizione della domanda relativa alla determinazione del quantum, in base alla condanna generica ottenuta in relazione al periodo fissato dalla sentenza del Pretore, poi confermata dalla Corte d’appello, non ha implicato alcuna rinuncia a conseguire l’inquadramento superiore anche per il periodo anteriore, con la persistente riserva di un separato giudizio per le relative differenze economiche, nè, d’altra parte, il R. aveva l’onere di impugnare una “omessa pronuncia” in ordine alla domanda sul quantum poichè, come sopra s’è visto, non vi era stata alcuna omissione di pronuncia alla stregua del petitum così correttamente inteso dai giudici di merito.

6. Il medesimo ricorso, peraltro, si rivela infondato in ognuno dei tre motivi in cui esso si articola.

6.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce la omessa valutazione dei documenti, provenienti dall’azienda datrice di lavoro, attestanti la imprescindibile qualifica di procuratore speciale in capo al responsabile della tenuta dei libri contabili obbligatori; la deduzione, però, si rivela non decisiva, poichè presuppone la ricomprensione della figura del procuratore speciale nella categoria rivendicata: circostanza che i giudici di merito hanno esplicitamente escluso in base ad un accertamento che in questa sede è censurato in modo inammissibile, poichè il ricorrente – oltre a richiamare, nella denominazione del motivo e nella parte riassuntiva, contratti collettivi diversi e a non trascrivere intergralmente, comunque, la disposizione contrattuale che qui interessa, secondo il principio di autosufficienza (cfr. Cass. n. 12775 del 2004; n. 2602 del 2009) – denuncia la “falsa applicazione” delle disposizioni collettive senza indicare la specifica violazione ermeneutica in cui la Corte di merito sarebbe incorsa, non essendo però ammissibile – nel regime, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche dell’art. 360 c.p.c., n. 3, introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – la diretta interpretazione del contratto collettivo.

6.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, relativo alla decorrenza dell’inquadramento superiore in relazione alla riconosciuta funzione di responsabile della sicurezza; viene inammissibilmente denunciata, infatti, la “falsa interpretazione dell’art. 4 del c.c.n.l. del 1994”, di cui non viene peraltro riportato integralmente il testo, senza specificazioni circa vizi esegetici della sentenza impugnata, non potendosi così verificare la correttezza, o meno, della ritenuta portata innovativa, e non ricognitiva, della introduzione contrattuale della nuova figura di responsabile della sicurezza. Nè, d’altra parte, sono rinvenibili i denunciati vizi di motivazione, e in particolare quello di illogicità, poichè secondo l’accertamento della Corte territoriale il livello “A1” venne attribuito, nell’organigramma aziendale, solo dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo del 1994, sì che la portata innovativa delle nuove classificazioni rendeva ininfluente l’attribuzione della medesima funzione sin da epoca precedente.

6.3. Parimenti infondato, per come proposto, si rivela il terzo motivo, poichè – pur essendo trascritta la clausola contrattuale qui rilevante – se ne denuncia, inammissibilmente, la “falsa applicazione”, mentre, d’altra parte, vengono solo richiamati, e non riportati specificamente secondo l’onere di autosufficienza, i documenti dai quali, a dire del ricorrente, risulterebbe l’autonomia organizzativa dei due impianti da lui coordinati, che invece è stata espressamente esclusa nella sentenza impugnata in base al relativo accertamento di merito.

7. In conclusione, i due ricorsi, come sopra riuniti, devono essere respinti. La reciproca soccombenza e la complessità della questione rendono opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA