Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10983 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Alberobello, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro 26, presso

l’avv. Nuri Venterelli, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Bari, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Portuense 104, presso la Sig.ra De Angelis Antonia,

rappresentata e difesa dall’avv. Pappalepore Vito Aurelio, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 02, n. 26/02/06 del 24 gennaio 2006, depositata

il 23 maggio 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Udito l’avv. Nuri Venturelli, per il ricorrente;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione ICI per l’anno 2000 relativo all’Hotel dei (OMISSIS), immobile ceduto in uso gratuito dal Comune di Alberobello, proprietario del complesso alberghiero, all’allora Ente Provinciale per il Turismo cui sarebbe succeduta dal 1 agosto 1998 l’Azienda di Promozione Turistica: la soggettività passiva d’imposta veniva contestata principalmente per la natura obbligatoria del rapporto di concessione dalla quale non sorgeva a vantaggio dell’APT alcun diritto reale;

Letto il controricorso;

Lette le memorie depositate dalle parti;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale, sotto il profilo della violazione di legge, si contesta la ritenuta esclusione di un “diritto reale d’uso” a favore dell’APT sul complesso alberghiero cui l’imposta si riferisce;

Considerato che la sentenza impugnata abbia escluso l’esistenza in capo all’ente di un “diritto reale d’uso” sulla base delle risultanze di una controversia che aveva opposto, in ordine al complesso alberghiero in questione, l’EPT al Comune, rivendicando il primo l’usucapione sul bene, e che si era conclusa con la sentenza di questa Corte n. 18905 del 2005, che aveva rigettato la pretesa dell’EPT, e alla quale entrambi le parti in causa fanno riferimento;

Considerato che nella citata sentenza n. 18905 del 2005 si legge che nella fattispecie i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza della presunzione di possesso di cui all’art. 1041 c.c., dato che le prove documentali prodotte – la cui valutazione di merito, esente da vizi logici, è incensurabile nella presente sede – consentivano di ritenere acclarato che il complesso turistico di Alberobello, realizzato su terreno a tal fine acquistato dal Comune e con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, fosse oggetto solo di detenzione da parte dell’EPT, ancorchè qualificata dai poteri di gestione conferitigli dal predetto ente finanziatore, con il consenso di quello territoriale;

Considerato che debba consequenzialmente ritenersi coperto da giudicato l’accertamento della natura del titolo – “detenzione qualificata” e non “possesso” – per il quale il complesso alberghiero era nella disponibilità dell’ente turistico;

Ritenuto che il “detentore” dell’immobile (che non ne sia proprietario, nè abbia sul medesimo un diritto reale) non può essere soggetto all’imposta che ex lege grava appunto solo su coloro che siano proprietari o abbiano un diritto reale sull’immobile;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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