Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10983 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– MEVERIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

M.G.;

– intimati –

nonchè sul ricorso n. 28171/2006 proposto da:

M.G.;

-MEVERIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

M.G., elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste

n. 87, presso lo studio dell’Avv. Bruno Belli, che li rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamele, con l’Avv. Anita Moglia del foro

di Parma per procura a margine del controricorso;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA, in persona del Direttore

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 400/05

dell’11.07.2005/22.09.2005 nella causa 724 RG 2002.

Udita la redazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Anita Moglia per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e

per il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, M.G. e la MEVERIN S.r.l. proponevano opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 328/01, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma aveva intimato il pagamento della somma di L. 19.3 72.000 a titolo di sanzione amministrativa comminata per violazioni amministrative riguardanti: 1) omessa consegna ad alcuni lavoratori della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola; 2) o messa comunicazione – entro i termini di legge – dell’assunzione degli stessi lavoratori: 3) omessa comunicazione cessazione rapporto di lavoro della lavoratrice R.C.; 4) o messa annotazione sul libretto di lavoro di alcuni dipendenti; 5) omessa consegna del prospetto paga agli stessi lavoratori.

Gli opponenti eccepivano in via preliminare l’abolizione delle sanzioni L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 12; in punto di merito, deducevano l’infondatezza dell’opposta ingiunzione.

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

2. All’esito il Tribunale di Parma con sentenza n. 400 del 2005, accertata l’interposizione vietata di manodopera nei rapporti tra la società Meverin e la cooperativa Italcoop, accoglieva l’opposizione limitatamente alle violazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del l’ordinanza-ingiunzione, con conferma dell’atto nel resto.

Il Tribunale osservava che le anzidetto infrazioni rilevate si riferivano a violazioni formali in materia di collocamento e come tali rientranti sotto la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, abolitiva delle sanzioni in materia di obblighi di comunicazione.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Parma ricorre con due motivi.

Il M. e la soc. Meverin resistono con controricorso, contente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

La DPL ha contrastato il ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la Direzione Provinciale del Lavoro lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 1, 2, 3 della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 23 della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12.

In particolare rileva che le violazioni contestate ai punti 1, 2, 3) dell’ordinanza-ingiunzione si riferivano a fatti verificatisi prima del 1^ gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’art. 116 anzidetto, non avente efficacia retroattiva.

Il motivo è fondalo.

La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni di disposizioni sul collocamento di carattere formale a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta, come già detto, il 1^ gennaio 2001. La sentenza impugnata, pur dando atto che violazioni in questione erano state commesse prima dell’anzidetta data, ha ritenuto che tali infrazioni ricadessero pur sempre sotto la previsione dell’art. 116 anzidetto, per essere stata emessa l’ordinanza in epoca successiva al 1 gennaio 2001 (ha richiamato a sostegno di tale assunto Cass. n. 7524 del 2002).

Va però rilevato che tale orientamento giurisprudenziale risulta superato da uno più recente, a cui si aderisce pienamente, il quale ha affermato che la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12 è applicabile solo a violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualsiasi forma di retroattività, restando irrilevante la data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 16422 del 2005 e n. 18761 del 2005 ed altre successive conformi).

2. Con il secondo motivo la stessa ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 200, art. 116, comma 12, sotto diverso profilo.

Al riguardo osserva che il giudice di merito ha ritenuto in modo erroneo applicabile la richiamata norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, alle anzidette infrazioni, considerandole come violazioni di carattere formale in materia di collocamento e quindi abolite per effetto della stessa norma.

Le esposte censure sono fondate.

La sentenza impugnata ha ritenuto, come già detto, applicabile la disciplina di cui all’art. 116 anzidetto al caso di specie, rilevando che trattavasi di infrazioni aventi carattere meramente formale contemplate dalla norma. Tale statuizione non merita di essere condivisa.. Ai fini della “abolizione” delle “sanzioni relative a violazioni di norme sul collocamento formale”, prevista dall’anzidetto art. 116, il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale “abolizione”, può riscontrarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo del lavoratore che ha interesse a che i dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto (come l’attivazione e la cessazione del rapporto) siano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga.

In sostanza il criterio di distinzione tra violazioni di norme sul collocamento aventi carattere formale e di quelle aventi carattere sostanziale può identificarsi in ciò che quelle formali non determinano una lesione del bene giuridico tutelato, che inerisce alla necessità di un meccanismo di monitoraggio dei flussi di manodopera ai fini della definizione dei tratti reali (qualitativi e quantitativi) della domanda e dell’offerta di lavoro, e non comportano conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro e sulla relativa copertura previdenziale ed assicurativa.

Alla stregua dell’enunciato criterio di individuazione del carattere sostanziale d elle violazioni può ritenersi che abbiano tale carattere le infrazioni di cui si controverte, dal che discende la non operatività dell’abolizione prevista dall’anzidetto art. 116, soltanto per le violazioni avente carattere formale (in questo senso Cass. n. 65 del 2007; Cass. n. 17421 del 2007; amplius Cass. n. 3857 del 15 febbraio 2008 argomenta sul criterio distintivo anzidetto e fa una completa elencazione delle violazioni di carattere sostanziale, nell’ambito delle quali colloca quelle di cui al presente giudizio).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene contestata la statuizione della sentenza impugnata sull’intermediazione vietata di manodopera, ritenendosi che la stessa non fosse stata provata, con violazione dell’art. 2697 cod. civ.. I ricorrenti incidentali osservano che il giudice di primo grado ha omesso di esaminare il documento proveniente dalla DPL di Milano in data 11.06.1998 indirizzato alla Cooperativa Italcoop ed attestante la genuinità della cooperativa stessa e l’insussistenza della subordinazione tra soci lavoratori e la cooperativa.

Gli stessi ricorrenti aggiungono che da un più attento esame della deposizione dei testi D.A., S. e R., emergeva che l’interposizione di manodopera vietata e quindi l’esercizio del potere disciplinare, a tutto concedere, avrebbe potuto riguardare soltanto l’attività svolta dalla lavoratrice R. e non le prestazioni effettuate dagli altri sei lavoratori.

Le censure sono prive di pregio e non meritano perciò di essere condivise.

L’impugnata sentenza ha ritenuto provata, sulla base del materiale probatorio acquisito, l’intermediazione vietata di manodopera, essendo emerso che in capo alla società cooperativa Italcoop non vi era alcun rischio economico, essendosi la stessa limitata a mettere a disposizione della Meverin i soci lavoratori e organizzando in concreto la Meverin le prestazioni lavorative rese di volta in volta da tali soci.

Coerenti e logiche sono quindi le conclusioni dell’impugnata sentenza circa la mancanza di una autonoma organizzazione della Italcoop, il cui personale era soggetto, come già evidenziato, al potere direttivo e disciplinare della committente Meverin. A tale valutazione delle risultanze istruttorie, sostenuta, come già detto, da congrua e logica motivazione, il ricorrente si è limitato ad oppone un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene contestata a sentenza impugnata, sostenendosi che anche le violazioni di cui ai puniti 3), 4), 5) dell’ordinanza-ingiunzione hanno carattere meramente “formale” e come tali ricadono sotto la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12. Questo motivo, che si collega al secondo motivo del ricorso principale, è infondato. Si richiamano le considerazioni in precedenza svolte sul carattere non formale, ma sostanziale, anche delle violazioni in questione (relative alla comunicazione della cessazione di un rapporto di lavoro;

all’effettuazione di annotazioni sul libretto di lavoro; alla mancata consegna dei prospetti paga), ricollegabili alla funzione di controllo dei flussi di occupazione della mano-dopera.

5. In conclusione il ricorso principale va accolto e va rigettato il ricorso incidentale.

L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione è infondata e va quindi rigettata.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado, stante l’esito parzialmente favorevole di tale grado nei confronti degli opponenti; mentre vanno poste a carico dei controricorrenti – ricorrenti incidentali le spese di cassazione in conseguenza della loro soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Compensa le spese di primo grado e condanna i controricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 20,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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