Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10983 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017), n. 10983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8346/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PORTO CERVO GENOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in
persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SARA MADAMA,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO CONTRINO e MASSIMO
TURCHI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1899/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 15 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, e rigettava l’appello incidentale proposto dalla Porto Cervo Genova srl avverso la sentenza n. 5/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES 2005. La CTR osservava in particolare che il gravame principale era privo dei “motivi specifici” richiesti dalla legge, consistendo nella mera riproposizione delle difese di prime cure, da cui il fondamento di detta pronuncia sfavorevole per l’Ente impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR aveva affermato l’assenza di “specificità” dei motivi di appello proposti avverso la sentenza appellata.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485-01; v. nello stesso senso Sez. 6-5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624-01, Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983-01).
Peraltro, anche in stretta osservanza del principio di autosufficienza, la ricorrente ha altresì dimostrato che il proprio gravame non meritava la sanzione di inammissibilità comminatale dal giudice di appello.
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata limitatamente al gravame principale e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017