Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10982 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.R.P., A.R. e A.F.,
elettivamente domiciliate in Roma, piazzale Clodio 14, presso l’avv.
Graziani Andrea, rappresentate e difese dall’avv. Cerutti Eugenio,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Giacomo Puccini 9, presso gli avv.ti prof.
Perrone Leonardo e Gianmarco Tardella, che lo rappresentano e
difendono giusta procura speciale con firma autenticata dal
Funzionario del Comune di Seriate, incaricato del servizio dott.ssa
L.F. del 28 giugno 2007;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano – Sez. staccata di Brescia), Sez. 66, n. 15/66/07
del 20 gennaio 2007, depositata il 15 marzo 2007, notificata il 16
aprile 2007;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Udito l’avv. Angelo Colucci per delega dell’avv. Eugenio Cerutti, per
le ricorrenti;
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla
relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso che concerne l’impugnazione di distinti avvisi di accertamento emessi per l’ICI dal 1997 al 1999 emessi dopo che già erano stati annullati, in accoglimento della censura mossa dai contribuenti, perchè non preceduti da un rituale avviso di accertamento gli avvisi di liquidazione emessi per gli stessi immobili e per le annualità dal 1995 al 1999: i contribuenti contestavano la duplicazione di imposta realizzata mediante gli avvisi di accertamento senza annullare previamente gli avvisi di liquidazione per i quali nelle more del giudizio era passata in giudicato la sentenza di annullamento;
Letto il controricorso;
Lette le memorie depositate dalle ricorrenti;
Rilevato che il ricorso poggia su due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente con i quali, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si censurano la ritenuta legittimità della notifica degli avvisi di accertamento impugnati (senza l’annullamento dell’atto impositivo precedentemente emesso e in spregio del divieto di doppia imposizione, nonchè alla formazione del giudicato di annullamento sugli atti impositivi precedentemente emessi);
Ritenuto che il ricorso è infondato, in quanto, i pretesi nuovi atti impositivi (avvisi di accertamento), altro non rappresentano in realtà che l’adeguamento da parte del Comune alla pronuncia di annullamento degli atti precedentemente emessi (avvisi di liquidazione), pronuncia di carattere procedurale (il Comune avrebbe dovuto procedere mediante avviso di accertamento e non con avviso di liquidazione): sicchè non si tratta di doppia imposizione, ne tantomeno di violazione del giudicato, ma di emissione di un diverso mezzo di imposizione, limitato agli anni per i quali medio tempore non si era verificata la decadenza, dopo che il precedente mezzo utilizzato era stato già annullato dal giudice tributario per “difetto di forma”. Si tratta, quindi, di una “attuazione” del “comando del giudice”, che trova conferma nella mancata impugnazione da parte del Comune della sentenza che aveva disposto l’annullamento degli avvisi di liquidazione: il Comune ha prestato acquiescenza alla decisione della CTP ad essa adeguandosi;
Ritenuto che per tutti gli altri profili le censure formulate da parte ricorrente si palesano inammissibili per difetto di autosufficienza e non risulta formulata alcuna censura in ordine al merito della pretesa tributaria;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011