Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10982 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.V., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante e socio accomandatario della SAMBALON SAS,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 19, presso lo

studio dell’Avv. Antonino Rombola, rappresentato e difeso dall’Avv.

Chiappalone Saverio del foro di Vibo Valentia, come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n.

570 del 14.0.2005/21.11.2005 nella causa n. 1364 R.G. 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che con sentenza n. 570 del 2005 il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva l’opposizione proposta da S.V., in proprio e nella indicata qualità di legale rappresentante della SAS SAMBALON, contro l’ordinanza n. 144/2003, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia aveva intimato il pagamento della somma di Euro 14.556,00 quale sanzione amministrativa per una serie di violazioni in tema di norme regolanti l’assunzione di alcuni lavoratori;

– che il Tribunale in via preliminare riteneva infondata l’eccezione mossa dalla DPL circa l’intempestività del rilievo dell’opponente riguardante la violazione della L. n. 241 del 1990;

– che lo stesso Tribunale, in punto di merito, riteneva l’invalidità dell’opposta ordinanza – in giunzione, non essendo stato osservato il termine di trenta giorni, imposto a tutte le pubbliche amministrazioni dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 comma 3, sul procedimento amministrativo;

– che la Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia ricorre per cassazione contro la sentenza di appello con due motivi, ai quali resiste con controricorso lo S., in proprio e nella qualità.

2. Considerato che con il primo motivo la DPL lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 183 c.p.c., comma 4, ribadendo l’eccezione di intempestività del rilievo mosso dall’opponente con riferimento alla violazione della L. n. 241 del 1990;

– che tale motivo è fondato, in quanto il rilievo dell’opponente non era contenuto nell’atto di opposizione e venne dedotto soltanto successivamente all’udienza del 14.12.2004, con l’introduzione in tal modo di un ulteriore thema decidendum rispetto a quello originario, e ciò in violazione delle richiamate norme della L. n. 689 del 1981 e di quella di rito;

3. Considerato che con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 della L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 e art. 28, osservando che la regolamentazione dell’attività sanzionatoria della pubblica amministrazione si caratterizza, rispetto alla generale disciplina dell’azione amministrativa, per la previsione di un procedimento di carattere contenzioso anche in sede amministrativa, con la fissazione di specifiche fasi e relative scansioni temporali, incompatibili con il breve termine di trenta giorni stabilita dalla normativa generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

– che anche questo ultimo motivo è fondato;

– che invero la L. n. 241 del 1990, art. 2, impone alle pubbliche amministrazioni il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo (comma 3), ma solo nei casi in cui esse stesse non abbiano già disposto in materia “per ciascun tipo di procedimento” oppure “non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento” (comma 2);

– che nel caso di specie si tratta di violazioni sanzionate ai sensi della L. n. 689 del 1981, la quale pone bensì termini al privato per difendersi contro la contestazione della violazione (art. 18, comma 1) o per l’opposizione dell’ordinanza- ingiunzione (art. 22, comma 1), ma prevede l’estinzione della potestà punitiva solo per prescrizione (art. 28);

– che pertanto il termine del l’art. 2 cit. non si applica al caso di specie, come hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte con sentenze n. 9591, n. 9594 e n. 9598 del 2006; – che, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in diversa persona, che procederà a riesame della causa con applicazione del principio di diritto in precedenza evidenziato, nel senso che il termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, non è applicabile ai procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative;

– che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Vibo Valentia in diversa persona.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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