Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10982 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017), n. 10982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7848/2016 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO
6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MONACO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5031/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 8 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 494/7/43 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di M.M. contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 2002-2005-2006. La CTR osservava in particolare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, gli atti impositivi “presupposti” delle cartelle esattoriali impugnate erano stati regolarmente notificati, avendone l’Ente impositore prodotto la prova relativa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il M. deducendo un motivo unico.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale; Equitalia Sud spa non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., poichè la CTR ha statuito la sufficienza della prova data dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, del perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento sui quali si basano le cartelle di pagamento impugnate.
La censura è fondata.
Vi è infatti da ribadire che “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (Sez. 5, Sentenza n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554-01).
Di tale principio di diritto il giudice tributario di appello ha tuttavia fatto erronea applicazione, posto che ha ritenuto la sufficienza, ai fini del rituale perfezionamento della procedura notificatoria de qua, del deposito da parte dell’agenzia fiscale degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali si sono spediti gli “atti presupposti” (avvisi di accertamento) delle cartelle esattoriali impugnate.
Di contro, non essendo tali plichi stati ritirati presso la casa comunale, è necessario verificare in concreto se ne siano state effettivamente spedite le “raccomandate informative” ossia l’avviso del deposito di detti plichi contenenti gli atti impositivi presso la Casa comunale medesima.
A ciò non può dunque bastare la produzione dell’avviso di ricevimento, ovviamente inesitato nel caso – quale quello di specie – di “compiuta giacenza”, ma è invece occorrente l’esame diretto delle buste contenenti l’avviso del deposito di detti plichi, onde verificarne l’ingresso nella “sfera di conoscibilità” del destinatario (cfr. Sez. 6-5, 26160/2013).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017