Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10981 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26378/2015 proposto da:

R.M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tommaso Gulli n. 11, presso lo studio dell’avvocato Schiavetti Maria

Chiara, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Giribaldi Giacomo Rosario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di

Villa Massimo n. 36, presso lo studio dell’avvocato Della Bella

Renato, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Baviera

Emilio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3292/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di due complessi motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 luglio 2015, la quale ha rigettato l’impugnazione di lodo arbitrale, proposta dalla medesima ricorrente, con il quale gli arbitri avevano respinto le domande avanzate da R.M.B. contro C.M.G., volte all’accertamento dei gravi inadempimenti da quest’ultima commessi con riguardo alla Farmacia Fatebenefratelli s.n.c., di cui le predette erano socie.

Resiste con controricorso l’intimata.

Le parti hanno depositato la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione di “norme di diritto”, per non avere il giudice territoriale ritenuto che gli arbitri abbiano violato il diritto al contraddittorio, quanto all’espletamento delle operazioni peritali, avendo infatti il c.t.u.: i) assunto informazioni da parte del consulente contabile e fiscale della società, pur non autorizzato e senza la presenza del c.t.p. della ricorrente; ii) modificato il verbale delle operazioni peritali, rispetto alla bozza dapprima comunicata, precisandovi che le domande a detto soggetto erano state poste non solo dall’avverso c.t.p., ma anzitutto dal c.t.u.; iii) non offerto riscontro documentale alle informazioni acquisite, posto che il c.t.u. ha menzionato un contratto di cointeressenza tra le parti, non in atti, e tutto ciò, induce a ritenere che il c.t.u. non sia stato imparziale;

inoltre, gli arbitri si sono limitati ad aderire alle risultanze contabili peritali, mentre avrebbero dovuto dare conto delle obiezioni avanzate dalla ricorrente, riproposte nel ricorso (concernenti alcune voci, quali le perdite d’esercizio, i “prelievi titolare”, la “materia fiscale”), tali da condurre ad un esito diverso della controversia;

2) violazione e falsa applicazione di “norme di diritto” oppure omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice territoriale ritenuto inammissibili gli altri motivi di impugnazione, con motivazione apparente e “grave errore di diritto”: infatti, gli arbitri, pur avendo dichiarato di decidere secondo equità, alla stregua della clausola compromissoria, in realtà hanno deciso secondo diritto, come appare da alcuni principi, da essi richiamati, concernenti sia le norme sulla consulenza tecnica, sia le spese processuali ed altro; ne deriva che la corte territoriale non avrebbe potuto ritenerne insindacabile la decisione secondo equità, che non era tale, e ciò rende solo apparente la motivazione da essa esposta; inoltre, gli arbitri avrebbero dovuto rilevare che le censure, formulate contro l’altra socia, non riguardavano soltanto condotte successive alla costituzione della società, ma anche anteriori, laddove essa si era obbligata ad eseguire dati versamenti nelle casse sociali; si ribadisce, infine, la doglianza circa l’acritico accoglimento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio da parte degli arbitri, i quali in tal modo hanno nella sostanza delegato a questa la decisione.

2. – La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) gli arbitri hanno deciso secondo equità, come previsto nella clausola compromissoria, concludendo essi nel senso che, sebbene vi fossero stati prelievi, a vario titolo, nel periodo di tempo considerato, da parte della Dott.ssa C., tuttavia risulta che, nella sostanza, ambedue le socie si regolassero in tal modo, traendone entrambe benefici di natura fiscale ed economica: tanto che, secondo il lodo, le loro posizioni finiscono per eguagliarsi in toto, senza che possa, quindi, pretendersi dall’una nessun pagamento o restituzione da parte dell’altra;

b) il lodo, pronunciato secondo equità, può essere impugnato presso la corte d’appello per i motivi di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, ma il giudice non può entrare nel merito della decisione equitativa assunta;

c) i motivi di appello, contrassegnati con i numeri 1 e da 3 ad 8, sono inammissibili, perchè tutti volti a denunziare il vizio di motivazione della decisione arbitrale: ma gli arbitri, come detto, hanno ritenuto nella sostanza parificate le posizioni e le condotte delle due socie, senza che si possa entrare in tale valutazione, quale regola di equità da essi individuata;

d) la violazione del principio del contraddittorio non sussiste, avendola l’impugnante denunziata per: d1) assunzione di informazioni ad opera del c.t.u. da parte del consulente contabile e fiscale della società, senza la presenza del c.t.p. della odierna ricorrente; d2) modifica del verbale delle operazioni peritali, rispetto alla bozza dapprima comunicata; d3) mancato riscontro documentale alle informazioni acquisite dal c.t.u., che ha anche menzionato un contratto di cointeressenza tra le parti, però non in atti. Al riguardo, la corte d’appello ha ritenuto infondate tutte le doglianze, dal momento che le denunziate violazioni dovrebbero, per avere rilievo, aver compromesso il diritto di difesa della parte: al contrario, nella specie il c.t.p. era stato convocato e non si era presentato per propria scelta, che dunque non inficia il procedimento, mentre alla successiva riunione la parte ed il suo c.t.p. erano stati sollecitati a chiedere ogni chiarimento desiderato al detto commercialista, ma non vi avevano proceduto volontariamente; anche le altre due questioni sono state disattese, involgendo esse, secondo la corte territoriale, mere modalità pratiche di espletamento dell’incarico peritale, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, sempre puntualmente esercitato.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1. – In primo luogo, entrambi i motivi sono affetti dal medesimo vizio di genericità, posto che denunziano la violazione e falsa applicazione di “norme di diritto”, senza mai approfondire quali disposizioni normative si assumano violate.

Ancora, i motivi sono formulati mediante l’inserimento, peraltro neppure graficamente evidenziato in modo chiaro ed inequivoco, di argomenti fatti valere innanzi agli arbitri, o alla corte territoriale, o al c.t.u.; di quesiti e questioni; di fatti concreti della lite e di condotte delle parti: il tutto, mediante una tecnica redazionale che non si rende comprensibile e che neppure soddisfa i requisiti di specificità, di cui all’art. 366 c.p.c.

3.2. – A ciò, si aggiunga altresì che – quanto alla censura di violazione del contraddittorio di cui al primo motivo di ricorso – la corte del merito ha rilevato non essersi verificata la violazione di tale principio, sotto nessuno dei tre profili denunziati.

In particolare, con riguardo alla prima doglianza, relativa all’assunzione di informazioni ad opera del c.t.u. da parte del consulente contabile e fiscale della società, la sentenza impugnata ha chiarito che, nella specie, il c.t.p. era stato convocato e non si era volontariamente presentato per proprie ragioni, ed ha aggiunto quale autonoma argomentazione, al fine di disattendere il motivo che, alla successiva riunione convocata, la parte ed il suo c.t.p. erano stati invitati a chiedere ogni chiarimento desiderato al detto consulente, senza tuttavia provvedervi, ancora per propria scelta.

Di conseguenza, tale autonoma ratio decidendi resta idonea a sorreggere la decisione: invero, in presenza di una duplice ratio, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Circa le altre due censure avanzate dalla ricorrente (la modifica del verbale delle operazioni peritali ed il mancato riscontro documentale alle informazioni acquisite dal c.t.u.), la corte d’appello ha ritenuto che non vi fu compromissione del diritto di difesa, sempre puntualmente esercitato, trattandosi di mere modalità di svolgimento pratico della consulenza.

Anche questa ratio non è efficacemente attaccata dal motivo, che si limita ad insistere sulla violazione del contraddittorio, senza offrire validi argomenti al riguardo. In particolare, tale non è l’allegata modifica della bozza del verbale, in ordine al quale l’odierna ricorrente lamenta che, in luogo che provenire direttamente dal solo c.t.p. avverso, le domande al consulente contabile e fiscale della società risultavano poste anzitutto dal c.t.u.: si tratta, invero, di una mera tecnica redazionale, circa la quale davvero nessuna doglianza ammissibile avrebbe l’impugnante potuto rivolgere alla corte territoriale, nè – tanto meno – in questa sede di legittimità. Del pari, l’apprezzamento delle risultanze peritali e la loro idoneità ad offrire elementi di convincimento, di natura contabile e fiscale, agli arbitri non è sindacabile, nè innanzi al giudice dell’impugnazione del lodo, nè in questa sede.

Occorre, al riguardo, richiamare il principio per il quale anche nel giudizio arbitrale l’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale ma di attività; sicchè la nullità che ne scaturisce ex art. 829 c.p.c., n. 9, implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201); mentre per il principio del contraddittorio, nel giudizio arbitrale va offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (Cass. 4 aprile 2018, n. 8331), rispetto di regole di cui nessuna violazione è dedotta. Invero, va confermato che allorchè le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass. 29 settembre 2015, n. 19311), pregiudizio che, appunto, nella specie non viene in evidenza.

Ogni altra censura, direttamente nel motivo rivolta alla condotta degli arbitri, si palesa inammissibile, posto che è consolidato il principio secondo cui, al fine di verificare se la sentenza della corte del merito sia affetta dal vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando – la S.C. non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata.

Ed invero, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e, nei limiti in cui sia ancora ammessa, della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, mentre non può riguardare il convincimento espresso dalla corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (v., tra le tante, Cass. 7 febbraio 2018, n. 2985; 12 settembre 2014, n. 19324; 10 settembre 2012, n. 15086; 31 gennaio 2007, n. 2201; 15 marzo 2007, n. 6028; 22 marzo 2007, n. 6986).

Si deve richiamare, altresì, il condivisibile principio (da ultimo, Cass. 12 novembre 2018, n. 28997; 12 settembre 2014, n. 19324; e già Cass. n. 7259/2004, n. 5633/1999), secondo cui la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

3.3. – A sua volta, il secondo motivo è radicalmente inammissibile, pretendendo esso – sulla base di parziali e lacunosi riferimenti testuali al lodo – di dimostrare che, contrariamente alla clausola compromissoria statutaria ed alla stessa autodichiarazione degli arbitri sul loro operato, essi avrebbero in realtà deciso non secondo equità, ma secondo diritto, in tal modo intendendo la ricorrente rendere ammissibili le censure contenute nel motivo.

Al riguardo, occorre ricordare che il difetto di motivazione del lodo, quale vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823, n. 3 cit. codice, nei testi anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto, ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass. 22 marzo 2007, n. 6986).

La corte territoriale, come sopra ricordato, ha ritenuto inammissibili gli altri motivi di impugnazione, proprio perchè si tratta di lodo pronunciato secondo equità: ed anzi, la corte d’appello ha espressamente individuato il “principio equitativo” affermato dagli arbitri, consistente nella considerazione che, avendo le due socie nel tempo volta a volta operato prelievi e tenuto condotte conformi, in definitiva si trovano sullo stesso piano, senza che nessuna sia tenuta a restituzioni e pagamenti.

Come si vede, non si tratta affatto di una motivazione di diritto: a tacer d’altro, perchè anche le società di persone hanno soggettività giuridica, onde il depauperamento del loro patrimonio è ad esse direttamente riferibile, e non ai loro soci. Invero, la società di persone, quantunque priva di personalità giuridica, è configurabile quale centro autonomo di imputazione, fornita di soggettività giuridica distinta da quella dei soci e di propria capacità processuale (e multis, Cass. 7 marzo 2014, n. 539). Onde, se così gli arbitri avessero ragionato, non avrebbero potuto, secondo diritto positivo, affermare il principio secondo cui in pari causa turipitudinis nessuna delle socie era imputabile di alcunchè per non avere danneggiato l’altra, ma avendo entrambe tratto profitto da tali condotte: in quanto ciò, in punto di diritto, non avrebbe avuto senso, in presenza di un soggetto terzo in tesi danneggiato, la società personale.

Nonostante le invocate norme di legge, asseritamente violate, la piana lettura del ricorso conduce, pertanto, a ravvisare nel medesimo motivo, formulato avverso la sentenza della corte territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (senza neppure la specifica deduzione di norme violate), la riproposizione di questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, laddove invece, come sopra esposto, il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri.

Nè, tantomeno, la esposta motivazione della corte territoriale è inferiore al cd. minimo costituzionale o costituisce motivazione solo apparente, che sola ne consente la deduzione in sede di legittimità.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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