Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10981 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, piazza del Popolo 18, presso l’avv. prof. Calrich Marcello,

che, unitamente all’avv. CAINERI Giovanni R., lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Celimontana 38, presso l’avv. PANARITI Paolo, che unitamente all’avv.

DUSI Graziano, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Sez. staccata di Verona), Sez. 15, n. 11/15/06 del 22

febbraio 2006, depositata il 15 marzo 2006, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne l’impugnazione da parte del contribuente con separati ricorsi di distinti avvisi di accertamento per l’ICI 1999, 2000 e 2001 della differenza tra l’imposta dovuta e quella corrisposta in misura minore in ragione della ritenuta applicazione della tariffa d’estimo di minor ammontare, stante il vincolo storico architettonico gravante sull’immobile, che l’Ufficio aveva ritenuto irrilevante in quanto riguardante solo una porzione (sotto la cantina e longitudinalmente sotto gli edifici vi sono resti di interesse archeologico);

Letto il controricorso;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che, il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto sufficiente all’applicazione del miglior regime ICI il vincolo concernente solo una porzione dell’edificio;

Ritenuto che, il ricorso è infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che aveva riconosciuto l’agevolazione ad un immobile sottoposto a vincolo ex L. n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala) (Cass. n. 11794 del 2010);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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