Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10981 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASA CURA MACCHIARELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 20,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI rappresentata e

difesa dagli avvocati CASALES MANGANO ISABELLA e MANGANO POMPEO,

giusta procure speciali atto notar DILIBERTO CLEMENTE di Palermo del

06/02/08, rep. 54340 e atto notar COSTAMANTE PIETRO di Palermo del

10/03/10, Rep. 17001;

– ricorrente –

contro

M.F.P.;

– intimato –

sul ricorso 26751-2006 proposto da:

M.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCIORTINO TERESA, giusta mandato

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASA CURA MACCHIARELLA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 967/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/09/2005 r.g.n. 1840/02 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MASTROSANTI ROBERTO per delega ISABELLA CASALES

MANGANO;

udito l’Avvocato CARCIONE RENATO per delega SCIORTINO TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La casa di cura Macchiarella spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha rigettato il suo appello (nonchè l’appello di controparte) contro la decisione del Tribunale di Palermo che l’aveva condannata a corrispondere al Dott. M.F.P. la somma di L. 185.558.796, oltre accessori, accogliendo in parte la domanda da quest’ultimo proposta.

Il ricorso è articolato in tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

Il M., oltre a difendersi con controricorso ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Il primo motivo del ricorso principale ha per oggetto la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., che così dispone “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alle tariffe solo nel caso in cui non sia intervenuta un’intesa fra le parti sui criteri di determinazione di detto compenso”. La ricorrente principale assume che tali compensi sarebbero stati oggetto di pattuizione con il Dott. M. in sede di assemblea di approvazione del bilancio 1996, in cui il medico, che partecipava alla assemblea quale socio della spa, dichiarò di accettare l’attribuzione del 1,30% del fatturato del raggruppamento chirurgico.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 1325 c.c., n. 1 e 4 e dell’art. 1326 c.c., posta in essere dai giudici di merito laddove hanno ritenuto che la conclusione dell’accordo non è mai intervenuta “soffermandosi solo sul fatto che il Dott. M. non abbia sottoscritto lo schema di convenzione trasmessogli dalla casa di cura. Così facendo il giudice di merito non si è adeguato al disposto dell’art. 1326 c.c., in virtù del quale deve essere accertata la comune volontà delle parti contraenti di aver concluso il contratto” e non ha tenuto conto della accettazione da questi ( M.) effettuata in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio 1996 (cfr. motivo n. 1).

Il terzo motivo ritorna sul tema, sotto il profilo del vizio di motivazione. La motivazione viene giudicata insufficiente su di un punto decisivo della controversia costituito dalla valutazione del “documento che era idoneo a fornire la prova del fatto costitutivo del rapporto giuridico in contestazione” e cioè dell’accordo tra le parti.

I tre motivi, data la loro unitarietà devono essere valutati complessivamente, considerando quanto segue.

Quello posto dalla ricorrente è un problema di interpretazione del verbale di assemblea da cui si desumerebbe l’accordo tra le parti.

Il testo di tale verbale non è riportato nel ricorso, nè è allegato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4. I motivi non sono valutabili per violazione del canone dell’autosufficienza del ricorso.

Peraltro la Corte di merito, in sentenza, da conto di quanto avvenuto in assemblea e spiega per quale ragione il medico in tale assemblea non ha affatto dichiarato di non volere nulla di più di quanto gli era stato attribuito e cioè l’1,30%.

Tale argomentazione non viene considerata, analizzata e contraddetta nei tre motivi del ricorso, che risulta quindi infondato.

Il ricorso incidentale consta di due motivi.

Il primo motivo concerne il capo della decisione con il quale la Corte non ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro in esame l’art. 18 dell’A.E.C. che prevede l’accantonamento ogni anno presso la Cassa di previdenza integrativa dei medici di una somma parti al 6% di quanto ad essi corrisposto nel corso dell’anno e quindi, in riforma della decisione di primo grado ha rigettato la domanda in tal senso del M..

Si sostiene che in questa parte la sentenza violerebbe gli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c..

Oggetto dell’interpretazione, che si assume effettuata in violazione dei tre canoni ermeneutici su indicati, sono le lettere datate 28 luglio 1992 e 11 gennaio 1993 a firma dell’amministratore unico e il verbale del consiglio di amministrazione del 1^ marzo 1994. Dalla lettura di tali atti il giudice di primo grado ha desunto la volontà delle parti di applicare al rapporto di lavoro in esame l’art. 18 dell’A.E.C. su citato; la Corte ha, al contrario, ritenuto che tale volontà non sussista. La Corte spiega analiticamente il perchè della sua valutazione. E’ una valutazione di merito che non può essere rivista in sede di legittimità perchè la relativa motivazione non viola le regole ermeneutiche richiamate. Peraltro, al di là del richiamo in rubrica, nel corpo del motivo non vi sono spiegazioni del come e perchè sarebbe stata violata la regola dettata dall’art. 1363 c.c., (interpretazione complessiva delle clausole), mentre la violazione di quella dettata dall’art. 1366 c.c., (interpretazione secondo buona fede) è solo apoditticamente affermata. Si ragiona in relazione al criterio dettato dall’art. 1362 c.c., assumendo che la Corte non avrebbe valutato l’intenzione delle parti, ma tutte le considerazioni svolte non vanno al di là di una diversa valutazione dei tre atti, in termini meramente assertivi, senza peraltro riportare i passaggi degli atti interpretati che fonderebbero il ragionamento critico svolto.

Il secondo motivo denunzia: “violazione e falsa applicazione della norma della L.R. Sicilia n. 39 del 1988 che impone alle case di cura di prevedere un responsabile del servizio di anestesia con rapporto di lavoro a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale. Violazione dell’art. 2225 c.c., e dell’art. 432 c.p.c.. Omessa, inidonea, contraddittoria motivazione sul punto”.

Secondo il ricorrente incidentale non vi è dubbio che egli abbia svolto tale ruolo, affidatogli con lettera del 2 febbraio 1993 dall’amministratore unico, e che, pertanto, egli avesse diritto ad uno specifico ulteriore compenso.

La tesi è stata sottoposta alla Corte d’Appello che a pag. 15 sentenza la esamina e da compiutamente conto delle ragioni della sua scelta negativa. Gli argomenti sono convincenti e non sono stati oggetto di specifica critica. E’ condivisibile l’assunto di fondo per cui l’art. 2225 c.c., non impone necessariamente la previsione di un compenso aggiuntivo.

Entrambi i ricorsi, pertanto debbono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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