Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10981 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6659/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G. & C. S.A.S., F.G.,

FI.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7852/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 2 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da F.G. & C. sas, F.G. e Fi.Gi. avverso la sentenza n. 541/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno. La CTR osservava in particolare che il fatto della breve durata della gestione aziendale giustificava il ricarico addirittura negativo sui prezzi di vendita, fatto questo che costituiva appunto la causa della cessazione dell’attività d’impresa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo cinque motivi.

Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo ed il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di “motivazione apparente” della sentenza, in quanto la CTR non ha spiegato congruamente le ragioni della propria decisione.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – vi è doglianza di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 2729, 2697 c.c., poichè la CTR non ha applicato correttamente i correlativi principi e particolarmente quello dell’onere della prova, nel caso di contestata “antieconomicità” della gestione aziendale.

Con il quarto ed il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo controverso, specificamente individuato nella mancata esatta valutazione della determinazione quantitativa delle “rimanenze” e della correlativa determinazione della percentuale di ricarico.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01); inoltre che “Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54” (Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013, Rv. 625848-01).

Come evidenziato nei primi tre motivi di ricorso, la CTR ha sviluppato un’argomentazione di merito dalla quale non è dato comprendere su quali precise basi fattuali essa si fondi, facendosi da parte del giudice di appello un confuso riferimento alle contrapposte allegazioni delle parti, sicchè appunto tale motivazione risulta meramente “apparente” e sostanzialmente mancante.

Peraltro la CTR stessa risulta avere fatto non corretta applicazione del secondo principio di diritto, sostanzialmente ascrivendo all’Ente impositore un onere probatorio, ulteriore alla pacifica “antieconomicità” della gestione aziendale oggetto della verifica fiscale in esame, che sicuramente non gli compete, risultando comunque evanescente il giudizio di merito sull’assolvimento dell’onere controprobatorio da parte dei contribuenti.

Le prime tre censure risultano dunque assorbentemente fondate.

Il ricorso deve dunque essere accolto quanto ai primi tre motivi, assorbiti il quarto ed il quinto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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