Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10980 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6016/2016 proposto da:

Il Borro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Pietra 38/39, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Antonio Grippiotti, e rappresentato e

difeso dagli avvocati Maria Boletto, Gabriele Lazzeretti, Pierluigi

Roncaglia, Francesco Rossi, in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fattoria C. e P. s.s. agricola, Ministero dello Sviluppo

Economico;

– intimati –

nonchè contro

Fattoria C. e P. s.s. agricola, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via XX

Settembre 89 presso lo studio dell’avvocato Guido Maffei, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Angelo Perani, in forza

di procura speciale in calce al controricorso,

– controricorrente –

nonchè contro

Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2015 della COMMISSIONE RICORSI avverso i

provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma,

depositata il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società agricola Fattoria C. e P. ha depositato domanda di registrazione di marchio (OMISSIS) per il segno denominativo “(OMISSIS)” rivendicante “bevande alcooliche”, prodotti appartenenti alla classe 33 della classificazione di Nizza, che è stata pubblicata sul bollettino UIBM dei marchi di impresa n. (OMISSIS).

Ha proposto opposizione il 17/5/2013 la società il Borro s.r.l. per tutti i prodotti della classe 33, adducendo sette anteriorità.

Costituito il contraddittorio, con decisione n. 185/14 del 1/12/2014 l’UIBM ha rigettato l’opposizione per tutti i prodotti della classe 33, condannando l’opponente alle spese di lite.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il 13/2/2015 la s.r.l. Il Borro, cui ha resistito con memoria la Fattoria C. e P..

Con sentenza del 5/8/2015 la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la predetta sentenza del 5/8/2015, non notificata, con atto notificato il 29/2/2016 ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Il Borro, lamentando con unico motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 12 e 13 per contestare la valutazione espressa dalla Commissione circa il carattere “debole” dei marchi della ricorrente opposti come anteriorità invalidanti.

3.1. Secondo la ricorrente, il termine “borro” non aveva alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti dal marchio, nella specie i vini, e difettava quindi del necessario legame concettuale ed evocativo; nè poteva, in questa prospettiva, essere assimilato ad altri termini attinenti a caratteristiche morfologiche del terreno, con un passaggio logico indebitamente generalizzante, sia perchè non era stato valutato se la parola in questione, invero rara e poco nota, come provato anche dalla ricerca demoscopica prodotta, fosse generalmente nota al pubblico di riferimento, nè se essa presentasse una qualche aderenza concettuale al prodotto vino, che nulla aveva a che vedere con gli avvallamenti impervi e scoscesi, in cui crescono piante selvatiche e pruni, provocati da ripidi corsi d’acqua che formano un canalone torrentizio.

3.2. Con atti rispettivamente notificati il 5 e l’8/4/2016 hanno proposto controricorso sia la soc.sempl. Fattoria C. e P. sia il Ministero dello sviluppo economico, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

3.3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, informando di aver raggiunto una transazione, di imprecisato contenuto, con la Fattoria C. e P., e dichiarando il proprio persistente interesse alla pronuncia, sia per ragioni di principio, sia per non aver potuto definite la lite in punto spese con il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Fattoria C. e P. ha chiesto la registrazione del marchio denominativo “(OMISSIS)” per la classe 33, bevande alcooliche.

La società Il Borro ha prospettato come anteriorità invalidanti sette registrazioni anteriori, tutte ruotanti intorno all’espressione “Il borro”: ossia 1. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 2. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 3. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 4. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 5. marchio nazionale (OMISSIS) e rinnovato da ultimo con il n. (OMISSIS) “(OMISSIS)” 6. marchio comunitario (OMISSIS) e rinnovato da ultimo il (OMISSIS) “(OMISSIS)” con l’aggiunta di un elemento figurativo; 7. marchio internazionale (OMISSIS) e rinnovato da ultimo nel (OMISSIS) “Borro”.

2. La Commissione dei ricorsi, dopo aver premesso che il problema della novità del marchio si poneva con riferimento all’uso del segno denominativo “(OMISSIS)”, ha chiarito il valore semantico di tale parola riferibile a “una specifica caratteristica idro-geologica del territorio nazionale e in particolare toscano, consistente per lo più in un canalone torrentizio di acque che scorrono su pareti ripide e che viene pure evidenziato nelle cartine topografiche ovvero in un canale di scolo di acque palustri; canale di raccolta di acque di scolo dei campi”.

La Commissione ha escluso che il segno fosse un termine geografico, poichè non designava alcuna località, pur prestandosi in correlazione con altri termini a rivestire un “carattere latamente geografico”; ha quindi aggiunto che era un fenomeno del tutto frequente che i vini venissero designati sulla base di un nome generico descrittivo di uso comune per evocare una certa caratteristica del terreno o di un agglomerato abitativo (borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello, terra….) a cui viene associata una ulteriore designazione collegata a una località coincidente con quella ove è situata l’azienda vinicola.

La Commissione ha aggiunto che tali termini descrittivi, come appunto quello “(OMISSIS)”, se utilizzati isolatamente, debbono ritenersi marchi deboli e pertanto la confondibilità con essi da parte di un marchio successivo è evitata con lievi modificazioni e aggiunte di carattere individualizzante; di conseguenza il marchio “(OMISSIS)”, proprio grazie all’aggiunta del numero tre, aveva un carattere autonomamente distintivo rispetto al debole nucleo centrale ((OMISSIS)) dei marchi dell’opponente.

3. L’individuazione del significato del termine compiuta dalla Commissione dei ricorsi è sostanzialmente condivisibile.

Secondo l’Enciclopedia Treccani, borro s. m. (prob. forma settentr. di botro) è “fosso grande per ricevere le acque dei vari fossetti e solchi che attraversano i campi; canale di scarico delle paludi; canale in declivio scavato dall’erosione delle acque; piccolo torrente”: secondo il Dizionario Sabatini Colletti è “canalone torrentizio prodotto dallo scorrimento delle acque di superficie su una parete ripida; canale di scolo di una palude; canale che raccoglie le acque di scolo dei campi”; secondo Repubblica è “fosso profondo e scosceso scavato dalle acque, rivestito di piante selvatiche”; secondo il Dizionario Garzanti è “(region. sett., tosc.) piccolo torrente dal letto profondo e scosceso, fosso che raccoglie le acque di scolo dei campi, canale di scarico di una palude”; secondo il Dizionario Devoto-Oli è “fosso o piccolo torrente che vien giù per il bosco o attraverso i campi”; secondo il Grande Dizionario illustrato Gabrielli è “fosso piuttosto profondo e scosceso scavato dalle acque rivestito di piante selvatiche”.

4. Il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il prodotto o servizio a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva delineata alla stregua dei parametri della capricciosità e arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio (con tasso di distintività pari a zero), sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano l’intensità del collegamento logico fra segno e prodotto o servizio.

4.1. Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte.

La ratio del principio è evidente e vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a precostituire un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto.

4.2. Inoltre il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della qualificazione di esso quale marchio “forte” (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, e, quindi, con modesta capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o “debole” (ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).

La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.

Giova ricordare il costante orientamento di questa Corte in tema di marchi d’impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14/05/2020, Rv. 657905 – 01; Sez. 1, n. 10205 del 11/04/2019, Rv. 653877 – 03; Sez. 1, n. 15927 del 18/06/2018, Rv. 649528 – 01; Sez. 1, n. 9769 del 19/04/2018, Rv. 648121 – 01; Sez. 1, n. 22953 del 10/11/2015, Rv. 637809 – 01).

5. Sulla base di queste premesse il Collegio ritiene che le critiche mosse dalla ricorrente alla decisione impugnata non possano essere condivise, come del resto già ritenuto recentemente da questa Corte in un precedente (Sez. 1, n. 4254 del 13/02/2019, Rv. 652653 – 01), ampiamente sovrapponibile, anche se in questo caso si discute dell’opposizione della società Il Borro alla registrazione di un nuovo marchio, ritenuto confondibile e carente di novità e della conseguente impugnazione del provvedimento della Commissione ricorsi UIBM e in quel caso invece si trattava un’azione di contraffazione del marchio proposta dalla stessa società contro un diverso produttore che chiamava il suo vino “(OMISSIS)”.

5.1. Con tale decisione venne affermato che non ha natura di marchio geografico l’espressione descrittiva della caratteristica morfologica di un elemento della natura, come la conformazione del terreno, che costituisce invece mero termine del linguaggio comune, e venne appunto ritenuto debole un marchio realizzato servendosi dell’espressione “(OMISSIS)”, termine con cui si designa un fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso.

5.2. In primo luogo, le pur suggestive argomentazioni della ricorrente circa l’assenza di un nesso logico o evocativo fra il canalone dirupato o il fossato di scolo che, come sopra illustrato, corrispondono al termine “(OMISSIS)” di cui si discute e il vino (e, ovviamente, le altre bevande della classe 33) non appaiono pertinenti rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

E’ verissimo infatti che i vigneti non possono essere coltivati proficuamente nè in canaloni scoscesi, nè in fossi di scolo, sicchè, sotto questo profilo, il collegamento vino-borro, secondo il ricordato paradigma della distintività, sarebbe del tutto arbitrario e tale da autorizzare un giudizio di “forza” del marchio.

5.3. Tuttavia la Commissione non ha affatto affermato il contrario, allorchè ha basato il proprio ragionamento sulla sussistenza di una prassi invalsa di contraddistinguere i vini con riferimenti di carattere solo latamente geografico, utilizzando termini generici descrittivi di uso comune per evocare una certa caratteristica morfologica del territorio o di un tipico agglomerato abitativo (borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello, terra….) e associando loro ulteriori designazioni più prettamente geografiche e localizzatrici, spesso collegate a una località coincidente con quella ove è situata l’azienda vinicola del produttore.

In tal modo ciò che assume rilievo non è lo specifico sedime menzionato, sul quale sovente non possono certamente essere collocate le viti (in una rocca, in un castello o in una corte, come nel borro), quanto il fondo su cui insiste l’azienda vinicola, caratterizzato ed evocato, per sineddoche o metonimia, dalla particolare caratteristica morfologica del terreno o da una particolare struttura edificata su di esso.

Giustamente quindi la Commissione dei ricorsi UIBM, sancendo il carattere distintivamente debole di tali marchi, si è preoccupata di evitare la costituzione di un monopolio su termini geografici o geo-morfologici di uso comune, di per sè sprovvisti di attitudine individualizzante.

6. Non appare condivisibile neppure il tentativo della ricorrente di “smarcare” il termine “borro” dalla categoria dei termini morfologicamente descrittivi di una caratteristica del terreno nella quale la Commissione lo ha incluso.

La Commissione ha mostrato di ben conoscere il significato del termine, appartenente alla lingua italiana e quindi presuntivamente facente parte delle nozioni di comune conoscenza ex art. 115 c.p.c., e del resto inserito in tutti i principali dizionari.

La diversa tesi è sostenuta dalla ricorrente in modo generico e non autosufficiente, in particolare con il suo riferimento ad una indagine demoscopica i cui risultati non sono nè trascritti, nè sintetizzati nel ricorso e che non è stata allegata ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e neppure localizzata con precisione negli atti processuali.

7. La decisione impugnata si è conformata ai criteri generali sanciti dalla legge e seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte per stabilire la forza o la debolezza del marchio e per trarne le debite conseguenze circa l’ambito di tutela; viceversa le valutazioni espresse dalla Commissione circa la conoscenza del termine “borro” e soprattutto sulla prassi di denominare i vini con termini generici descrittivi di uso comune per evocare una certa caratteristica morfologica del territorio o di un tipico agglomerato abitativo rientrano nell’ambito degli accertamenti di fatto che competono al giudice di merito e non possono essere sindacati dinanzi al giudice di legittimità.

8. Nel p. 13 del suo ricorso, la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Commissione del suo assunto circa il rafforzamento dei propri marchi, quand’anche originariamente deboli, in forza dell’uso fatto sul mercato con la loro trasformazione in marchi forti, con acquisizione di secondary meaning attestato dalla recensione dei suoi vini da parte di tutte le guide del settore, dalla loro pubblicizzazione su numerosi periodici enogastronomici e anche estranei al settore, dalle consistenti spese pubblicitarie, dal fatturato annuale e dai livelli di produzione.

8.1. La ricorrente si riferisce così al fatto che la legge considera il valore di distintività in modo evolutivo e tenendo conto della situazione di fatto esistente e degli usi comunicativi propri del mercato di riferimento; viene così protetta l’acquisizione del cosiddetto secondary meaning, ammettendo la registrazione come marchio d’impresa dei segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato quel carattere distintivo, dianzi non posseduto; parimenti il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se, prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

Allo stesso modo e per le stesse ragioni l’uso fattone può rafforzare, rendendolo forte e molto distintivo, un marchio originariamente debole e poco distintivo (Sez. 1, n. 22953 del 10/11/2015, Rv. 637809 – 01; Sez. 1, n. 8119 del 03/04/2009, Rv. 607955 – 01).

8.2. Il profilo del motivo inerente al preteso rafforzamento del marchio debole è inammissibile.

Innanzitutto il vizio, in assenza di qualsiasi affermazione e valutazione della Commissione al proposito, avrebbe dovuto essere prospettato non già come vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma semmai – e a seconda dei casi – come error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, e omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., ovvero quale vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Inoltre la ricorrente non dà affatto conto di aver proposto opposizione in questo senso e soprattutto di aver proposto un motivo di ricorso alla Commissione riferito all’acquisizione di un secondary meaning e si limita a riferimenti alle proprie produzioni, che certamente non possono assumere rilievo in assenza di una preventiva attività di allegazione e specifica impugnazione ad opera della parte interessata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudizio innanzi alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti – organo di natura giurisdizionale – costituisce la prima impugnativa giudiziaria esperibile avverso il provvedimento, di diniego o di non integrale accoglimento della domanda di brevetto, emesso dall’Ufficio Centrale dei Brevetti; pertanto, esso non è orientato a riesaminare una sentenza nè un iter processuale, dal quale possa trarsi la conoscenza di doglianze di parte proposte, avverso un atto, sotto forma di devoluzione processuale; ad esso invece va applicato il principio fondamentale del processo, il quale impone che al giudice sia avanzata una domanda introduttiva del giudizio e, perciò, contenente non già la semplice allegazione di un atto e l’insoddisfazione per il suo contenuto, ma anche le ragioni della sua affermata inadeguatezza giuridica; senza che possa farsi riferimento, per ottemperare a tale obbligo, ad altre attività dell’attore, compiute eventualmente in altri procedimenti ed aventi diversa natura (Sez. 1, n. 2702 del 08/03/1995, Rv. 490986 – 01; Sez. 1, n. 9796 del 18/11/1994, Rv. 488716 – 01).

9. Con l’ultimo profilo del motivo la ricorrente tratta il tema della confondibilità tra i propri marchi e quello oggetto di opposizione.

La censura cade automaticamente con il cadere delle censure che rivendicano la forza del marchio, sicchè la confondibilità resta in radice esclusa a fronte di variazioni differenziatrici rispetto al nucleo essenziale del marchio debole.

10. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, anche in favore della Fattoria C. e P., in difetto di prova di esistenza e contenuto della transazione solo genericamente riferita da parte ricorrente.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate rispettivamente a favore del Ministero dello Sviluppo Economico nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e a favore della Fattoria C. e P. società semplice agricola nella somma di Euro 5.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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