Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10980 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALENIA AERONAUTICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

I.G., D.G.A., T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 986/2005 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

19/05/2005 r.g.n. 487/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato VALERLA COSENTINO per delega ENZO MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Pomigliano del 16-5-1996 gli odierni intimati, in epigrafe indicati, dipendenti dell’Alenia (un’azienda Finmeccanica s.p.a.) collocati in CIGS dal 9-7-1992 ininterrottamente (ad esclusione di I. rientrato in servizio il (OMISSIS)) ed avviati dall’ottobre 1993 a corsi di formazione e riqualificazione finanziati dalla CEE, rivendicavano in base all’accordo del marzo 1993 il diritto a riprendere il lavoro dall’agosto 1993 o in subordine dal dicembre 1993 e chiedevano la condanna della società al risarcimento dei danni subiti pari alle differenze tra le retribuzioni dovute e gli importi degli assegni CIGS. La società si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Pretore, con sentenza n. 409/1996, dichiarava illegittima la sospensione in CIGS dei ricorrenti a far data dal 1-8-1993 fino alla data della pronuncia per D.G. e T. e sino al 24-6-1996 per I., ordinando all’azienda l’immediata reintegrazione dei predetti e condannando la stessa a pagare a titolo risarcitorio le differenze retributive richieste oltre interessi e rivalutazione.

Con ricorso del 4-11-1997 la società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda o, in subordine, con la condanna al pagamento delle differenze retributive dal dicembre 1993 con compensazione con quanto già percepito dai lavoratori a titolo di CIGS. Gli appellati si costituivano e resistevano al gravame.

Il Tribunale di Nola, in grado di appello, con sentenza depositata il 19-5-2005, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi il Tribunale, interpretando gli accordi del 1992 e del 1993 nel loro complesso, considerando il senso letterale degli stessi e la volontà delle parti, in coerenza con precise scelte di politica governativa, affermava che la norma transitoria contenuta nel secondo accordo non si poneva in chiave derogativa rispetto al regime previsto nell’accordo precedente ma riproponeva il meccanismo della CIGS con cadenza annuale e con rientro dei lavoratori alla fine del periodo, regolamentando i termini del rientro per quei lavoratori già in CIOS secondo il precedente accordo. Il Tribunale riteneva quindi che gli appellati avevano diritto a rientrare al lavoro in due tranches entro la line di luglio 1993 ed entro la fine di novembre 1993.

Per la cassazione di tale sentenza la Alenia Aeronautica s.p.a.

(società alla quale è stata conferita la divisione Aeronautica di Finmeccanica s.p.a. – ramo di azienda Alenia Aerospazio) ha proposto ricorso con due motivi.

I lavoratori sono rimasti intimati.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e art. 1375 c.c., in relazione al patto n. 3 dell’accordo sindacale 24-3-1993, nonchè violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli accordi del 1992 e 1993 e vizi di motivazione.

In particolare la ricorrente deduce che il Tribunale a fronte della chiara lettera della norma contrattuale (che prevede che “in relazione alle circa 800 unità già in CIGS alla data odierna ed ai regimi di rotazione definiti con il presente accordo, che varranno in futuro anche per le suddette unità”), “ha invece ritenuto non applicabili alle predette 800 unità i suddetti regimi di rotazione semestrale”, senza fornire una motivazione sufficiente ed adeguata, peraltro giungendo ad una interpretazione della clausola transitoria in contrasto con la portata letterale della disposizione, con la interpretazione complessiva degli accordi del 1992 e del 1993 e con la espressa previsione (trascurata dal Tribunale) che il nuovo accordo “annullava e sostituiva precedenti intese in ordine alle stesse materie”.

In sostanza secondo la ricorrente la clausola transitoria stabiliva unicamente le modalità con le quali avrebbe dovuto essere effettuata la rotazione, presupponendo la permanenza dei lavoratori in CIGS e determinando le modalità di prosecuzione della sospensione stessa.

Peraltro la ricorrente rileva che già l’accordo del 1992 prevedeva che durante il periodo di cassa integrazione i lavoratori venissero addetti a corsi di formazione e che il successivo accordo del 24- 3.1993 stabiliva che la cassa integrazione veniva ad alternarsi con la frequenza di corsi di formazione professionale, per cui “la immediata applicazione dell’accordo del 1993 e dei regimi di rotazione ivi disciplinati (che escludevano la rotazione per coloro che fossero stati impegnati in attività di formazione) anche alle 800 unità”, fa sì che, essendo gli odierni intimati, “pacificamente impegnati nel corso del 93 in attività di formazione, non avevano diritto a ruotare”.

Il motivo è fondato.

In casi analoghi più volte questa Corte ha ritenuto corrette le decisioni di merito che avevano accolto la tesi secondo cui l’accordo de quo assorbe quelli precedenti e prevede un sistema di rotazione che include in tale regolamentazione (applicabile immediatamente anche ai lavoratori che già si trovavano in CIGS) non solo i rientri lavorativi in azienda, ma anche l’avvio a corsi di formazione (v.

Cass. 2-1-2002 n. 7, Cass. 2-1-2002 n. 9, Cass. 2-1-2002 n. 18. Cass. 2-3-2002 n. 3034, Cass. 5-4-2004 n. 6641, cfr. anche Cass. 29-11-2005 n. 25952 che ha espressamente affermato il valore nomofilattico di tali precedenti).

In particolare è stata evidenziata la rilevanza della disposizione con la quale le parti avevano stabilito che “il presente accordo annulla e sostituisce precedenti intese in ordine alle medesime materie”‘.

L’omessa considerazione della portata di quest’ultima previsione si traduce, infatti, in una omessa valutazione dei criteri di collegamento che le parti sociali hanno inteso realizzare fra l’accordo del 1993 e le precedenti intese del 1992 e rileva, pertanto, sul piano dei canoni ermeneutici, che non risultano, in realtà, compiutamente rispettati.

Nella interpretazione del contratto, è necessario, infatti, procedere, al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perchè, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, (v. per tutti Cass. 5-4-2004 n. 6641 cit.).

In particolare, quindi, come è stato rilevato in un caso analogo da Cass. 17-2-2010 n. 3685, “ove il Tribunale avesse provveduto a raffrontare l’interpretazione offerta dalla clausola contrattuale con i criteri di interpretazione sistematica previsti dalla legge, si sarebbe potuto, fra l’altro, chiarire se, a seguito dell’annullamento dell’accordo del 1992, si fosse definitivamente consumato il potere di sospensione del datore di lavoro e se, pertanto, la clausola transitoria dell’accordo del 1993 dovesse essere intesa come ricognitiva dell’efficacia delle norme pattizie necessariamente disponenti per il futuro, e non come necessità di un nuovo esercizio successivo del potere di sospensione, una volta venuta meno l’originaria causa integrabile (v. Cass. n. 18/2002 cit). E’ evidente, infatti, “la diversità (anche sul piano della mera esegesi letterale del testo contrattuale) delle interpretazioni formulabili con riferimento alla previsione della rilevanza solo “per il futuro” dei nuovi regimi della rotazione definiti con l’accordo del 1993, in presenza della sopravvivenza o della definitiva abrogazione di quelli preesistenti, previsti con l’intesa del 1992″.

Inoltre, come pure ha rilevato Cass. n. 3685/2010 cit. “si sarebbe potuto chiarire, attraverso un adeguato coordinamento dei contenuti contrattuali, ogni ulteriore problema di interferenza fra gli accordi sindacali succedutisi nel tempo, ad iniziare dalla diversa durata del periodo di sospensione e al numero dei dipendenti già interessati dalla rotazione, tenuto conto della diversità che gli stessi presentavano e del criterio di chiusura offerto da quello del 1993, in termini di annullamento e sostituzione delle precedenti intese”.

Alla stregua di tali considerazioni va, pertanto, accolto il primo motivo, risultando assorbito il secondo (con il quale la ricorrente lamenta comunque la “insufficiente”, “per non dire apodittica”, motivazione in ordine alla prova da parte dei lavoratori, di rientrare tra i 360 con diritto alla rotazione, altresì nel primo e non nel secondo scaglione); la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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