Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1098 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1764-2019 R.G. proposto da:

EUROIMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Bellisario e

Massimo Bagno, domiciliata ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma,

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

N.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro

Finocchito, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., C.I.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2416/2018 del Tribunale di Lecce, depositata

il 25/06/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

N.G., creditore della Euroimmobiliare s.r.l., ha sottoposto a pignoramento ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c. le somme a questa dovute da M.M. e C.I. in forza di effetti cambiari rilasciati in favore della società esecutata.

La Euroimmobiliare s.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi nelle forme di cui all’art. 1997 c.c., anzichè del pignoramento presso terzi.

La procedura esecutiva veniva dichiarata estinta per omessa iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c..

La Euroimmobiliare s.r.l. introduceva comunque il giudizio di merito, per chiedere la condanna del N. al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.

Al giudizio di opposizione introdotto dalla Euroimmobiliare s.r.l. veniva riunito quello proposto dalle terze pignorate, che tuttavia non rileva più in questa sede, essendosi sul punto formato un giudicato interno.

Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, affermando che l’opposizione proposta dalla Euroimmobiliare s.r.l. era inammissibile in quanto la società non aveva interesse ad agire “atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti”.

Avverso tale sentenza la Euroimmobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per due motivi. Il N. ha proposto ricorso incidentale per un motivo. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il N. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente va dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata dal N. in data 8 ottobre 2020, in violazione del termine di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Con i due motivi del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, la Euroimmobiliare s.r.l. si duole della circostanza di essere stata ritenuta carente di interesse ad agire nel proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti di un pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti.

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura della lacunosa motivazione della sentenza impugnata, sembrerebbe potersi evincere che la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto insussistente un concreto interesse ad agire della Euroimmobiliare s.r.l. risiede nel fatto che sia la M. che la C., terze pignorate, avevano reso dichiarazione negativa.

Il controricorrente aggiunge che la Euroimmobiliare s.r.l. avrebbe altresì girato a terzi le cambiali rilasciate dalla M. e dalla C., ma a ciò non si fa alcun accenno nella sentenza di merito.

Ad ogni modo, quand’anche fossero queste le circostanze che hanno indotto il Tribunale ad escludere la possibilità di ravvisare un interesse ad agire in capo alla società esecutata, la decisione sarebbe comunque errata.

Infatti, è fuor di dubbio che il debitore esecutato ha sempre interesse, ex art. 100 c.p.c., a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando – come nel caso di specie – il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Ciò in quanto è proprio mediante l’opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorchè viziata, giunga egualmente a compimento, con l’attribuzione al creditore di un bene (un credito, un titolo cambiario o una somma di denaro) che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa.

Nè può avere rilievo, in relazione ai fini che qui interessano, la circostanza che, una volta proposta l’opposizione, il creditore non abbia iscritto a ruolo il pignoramento. Difatti, la liquidazione delle spese processuali, per ottenere la quale la Euroimmobiliare s.r.l. ha introdotto il giudizio di merito, deve farsi sulla base della c.d. “soccombenza virtuale”, ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Dunque, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta.

Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dal N.. Costui, infatti, si duole dell’entità delle spese processuali liquidate a suo favore nella sentenza impugnata. Poichè la sentenza viene cassata in accoglimento del ricorso principale, la doglianza del ricorrente incidentale relativa alla disposizione accessoria risulta assorbita.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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