Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1098 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1098 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 26253-2016 proposto da:
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE I,EPORE, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO,
SALVATORE PEZZULO, IRMA MARINELLI, DONATELLA
SILVIA, ANNA ‘LAVANO, RUGGERO MERONI, ENRICO
BARBAGIOVANNI;
– ricorrente contro
COMEFIN SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 2020/29/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 08/04/2016;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
R.G. 26253/16
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo (ancorché contenente tre
distinte censure), nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese

Lombardia n. 2020/16, che aveva confermato la sentenza della CTP di
Milano n. 7257/14, relativa ad un avviso d’accertamento Ici per il 2009 n.
T3/141693.
L’ente ricorrente, in uno stesso motivo denuncia, da una parte, il vizio di
violazione di legge, in particolare, dell’art. 5 commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n.
546/92, dell’art. 74 della legge n. 342/00, e dell’art. 1 comma 161 della
legge n. 296/06, dall’altra, denuncia il vizio di omesso esame della denuncia
n. 53122.1/90 del 12.4.1990 oggetto di discussione tra le parti, ed, infine
denuncia la violazione dell’art. 111 commi 1 e 6 Cost., in relazione all’art.
360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, avevano
disatteso i consolidati principi regolatori della materia, secondo i quali, l’atto
di attribuzione di rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva, con
efficacia retroattiva potendosi applicare a periodi precedenti a detta
attribuzione, ma a decorrere dalla notifica.
In particolare, ad avviso del comune ricorrente, i giudici d’appello avevano
fatto riferimento alla fattispecie della rettifica in autotutela da parte del
comune, della rendita catastale precedentemente determinata per errore,
travisandone il significato, per aver omesso di esaminare il contenuto della
denuncia di variazione n. 53122.1/1990 presentata dalla società
contribuente il 12.4.1990 – “localizzata” ai fini dell’autosufficienza, v. p. 17
del ricorso, ed allegata, ex art. 369 c.p.c. il cui contenuto era stato
oggetto di discussione, con la quale la medesima società aveva sollecitato
l’attribuzione della rendita, secondo le modalità ivi indicate, alla luce di
quello che era ed è lo stato dell’immobile.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte “In tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre

Ric. 2016 n. 26253 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

scritte, il comune di Milano impugnava la sentenza della CTR della

2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti
comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va
interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita
prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma
non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta
notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”,

(Cass. sez. un. 3160/11).
Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente escluso l’efficacia retroattiva
della rendita catastale in assenza di alcuna verifica circa la preventiva
notifica della stessa (Cass. ord. n. 14402/17), discostandosi dai principi
regolatori della materia.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra
esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.12.20 7.
Il

sidente

Dott. Marcei

cobellis

ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”

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