Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10979 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Bari, in persona
del legale rappresentante, domiciliata in Roma, Via Portuense 104,
presso la Sig.ra Antonia De Angelis, rappresentata e difesa dall’avv.
PAPPALEPORE Vito Aurelio, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Alberobello, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodoro 26, presso
l’avv. VENTURELLI Nuri, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia (Bari), Sez. 04, n. 30/04/06 del 12 giugno 2006, depositata il
14 settembre 2006, notificata il 31 ottobre 2006.
Vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., della causa svolta nella
Camera di consiglio del 28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Udito l’avv. Nuri Venturelli, per il controricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli;
Letto il ricorso che concerne l’impugnazione con separati ricorsi di distinti avvisi di liquidazione ICI per gli anni dal 1993 al 1998 relativo all’Hotel dei Trulli, immobile ceduto in uso gratuito dal Comune di Alberobello, proprietario del complesso alberghiero, all’allora Ente Provinciale per il Turismo cui sarebbe succeduta dal 1 agosto 1998 l’Azienda di Promozione Turistica: la soggettività passiva d’imposta veniva contestata principalmente per la natura obbligatoria del rapporto di concessione dalla quale non sorgeva a vantaggio dell’APT alcun diritto reale;
Letto il controricorso;
Lette le memorie depositate dalle parti;
Rilevato che il ricorso poggia su sei motivi, dei quali il sesto deve essere esaminato preliminarmente, concernendo essi il supposto difetto di legittimazione passiva d’imposta dell’APT, che nega di aver avuto trasmesso l’immobile dal soppresso EPT senza soluzione di continuità;
Ritenuto che tale censura, priva di autosufficienza (si fa riferimento al contenuto degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, che tuttavia non è riportato nel ricorso) e tendente ad una revisione del merito, è infondata in quanto il giudice a quo ha accertato tale successione con congrua motivazione tramite l’esame della legge regionale e delle deliberazioni regionali che hanno disposto il riordinamento dell’amministrazione turistica regionale;
Considerato che le prime cinque censure possano essere trattate congiuntamente, in quanto con esse, sotto il profilo della violazione e di legge e del vizio di motivazione, si contesta la ritenuta sussistenza di un “diritto reale d’uso” a favore dell’APT sul complesso alberghiero cui l’imposta si riferisce;
Rilevato che la sentenza impugnata ha ritenuto l’esistenza in capo all’ente di un “diritto reale d’uso” sulla base delle risultanze di una controversia che aveva opposto, in ordine al complesso alberghiero in questione, l’EPT al Comune, rivendicando il primo l’usucapione sul bene, e che si era conclusa con la sentenza di questa Corte n. 18905 del 2005, che aveva rigettato la pretesa dell’EPT, e alla quale entrambi le parti in causa fanno riferimento;
Considerato che nella citata sentenza n. 18905 del 2005 si legge che nella fattispecie i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza della presunzione di possesso di cui all’art. 1041 c.c., dato che “le prove documentali prodotte – la cui valutazione di merito, esente da vizi logici, è incensurabile nella presente sede – consentivano di ritenere acclarato che il complesso turistico di Alberobello, realizzato su terreno a tal fine acquistato dal Comune e con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, fosse oggetto solo di detenzione da parte dell’EPT, ancorchè qualificata dai poteri di gestione conferitigli dal predetto ente finanziatore, con il consenso di quello territoriale”;
Ritenuto che consequenzialmente deve ritenersi coperto da giudicato l’accertamento della natura del titolo – “detenzione qualificata” e non “possesso” – per il quale il complesso alberghiero era nella disponibilità dell’ente turistico, tanto più con riferimento agli anni oggetto dell’accertamento, nei quali certamente era l’EPT l’ente ad avere la gestione dell’immobile di proprietà comunale;
Ritenuto che il “detentore” dell’immobile (che non ne sia proprietario, nè abbia sul medesimo un diritto reale) non può essere soggetto all’imposta che ex lege grava appunto solo su coloro che siano proprietari o abbiano un diritto reale sull’immobile;
Ritenuto che, pertanto, debbono essere accolti i primi cinque motivi di ricorso, rigettato il sesto, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente;
Ritenuto che in ragione dell’andamento della controversia sia giustificata la compensazione delle spese per i gradi di merito, mentre le spese della presente fase seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi cinque motivi di ricorso, rigettato il sesto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese per il primo grado e l’appello e condanna il Comune di Alberobello alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.100,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011