Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10979 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23449-2006 proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del 1058 ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

e sul ricorso 24650-2006 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

ROBINIE 84, presso lo studio dell’avvocato GUERRIERO LUCIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EPICOCO STEFANO, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2699/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/04/2006 R.G.N. 348/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

Udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale INPDAP, rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.6.2003 F.A. convenne avanti al Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, l’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrato nell’area professionale (OMISSIS), livello retributivo (OMISSIS) o, in subordine, (OMISSIS) del CCNL vigente per i dipendenti degli enti pubblici non economici, con decorrenza dal 3.4.2000.

Espose al riguardo che:

era stato assunto dall’Ente Poste Italiane, poi trasformato in Poste Italiane spa e inquadrato nella (OMISSIS) categoria, poi confluita nell’area operativa;

dal 2.1.1998 era stato comandato presso l’INPDAP;

a seguito del D.P.C.M. 18 ottobre 1999 era stato inserito nei ruoli dell’INPDAP, con stipulazione del contratto di lavoro e inquadramento nell’area professionale (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS);

l’inquadramento attribuitogli dall’INPDAP era illegittimo in quanto, in base al raffronto fra le mansioni e professionalità corrispondenti, secondo le rispettive contrattazioni collettive, avrebbe dovuto essere inquadrato nell’area B, posizione economica (OMISSIS) o, quanto meno, (OMISSIS).

Il Giudice adito accolse la domanda.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 9.12.2005 – 28.4.2006, rigettò il gravame proposto dall’INPDAP. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

la controversia aveva ad oggetto non già le vicende prodromiche all’assunzione, bensì le modalità con le quali si era proceduto all’inquadramento e al rispetto del criterio dell’equivalenza garantito anche all’atto della stipula del contratto individuale, a cui doveva farsi risalire l’instaurazione del rapporto;

non avendo avuto luogo la necessaria verifica collettiva prevista dal CCNL 16.2.1999 per la corretta individuazione dei profili del personale transitato alle dipendenze dell’INPDAP, previa comparazione delle declaratorie, spettava all’Autorità giudiziaria operare la verifica dell’equivalenza dei profili professionali previsti dall’ordinamento di provenienza e da quello di destinazione;

era condivisibile il raffronto così come svolto dal primo Giudice, dovendosi quindi ritenere corrispondente, nel caso di specie, la professionalità dei dipendenti ex Poste di Area operativa con quelli INPDAP dell’Area B, posizione (OMISSIS).

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello di Lecce l’INPDAP ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L’intimato F.A. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo, al quale l’INPDAP ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., con riferimento all’art. 106 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che la Corte territoriale, ritenendo corretta la decisione del primo Giudice di rigetto della richiesta di chiamata in causa della Poste Italiane spa, aveva violato il principio del rispetto del litisconsorzio necessario e ciò in quanto, con il trasferimento, si era instaurato un inscindibile collegamento tra le Amministrazioni coinvolte, tale da far ritenere di trovarsi in presenza di una fattispecie unica a formazione progressiva complessa.

Con il secondo articolato motivo del ricorrente principale viene denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli arti 1321 c.c. e ss. – anche con riferimento al D.P.C.M. 18 ottobre 1999 e D.P.C.M. 28 marzo 2000 -, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 6 e 8 e della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che:

a) esso ricorrente aveva rispettato, ai fini dell’inquadramento, i criteri dettati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, senza possibilità di disattenderli e svolgendo in sostanza un ruolo esecutivo, privo di margini di discrezionalità;

b) essendo stato il dipendente già comandato presso l’INPDAP, il raffronto avrebbe dovuto essere fatto “tra t’ultima qualificazione funzionale posseduta presso l’INPDAP e la corrispondente area ed il livello retributivo attribuibili con l’immissione nei ruoli”;

c) la Corte territoriale aveva erroneamente tenuto conto soltanto della declaratoria generale delle aree di cui al CCNL Poste 1994 – 1997, senza considerare che tale declaratoria comprendeva attitudini professionali e mansioni proprie di tre ex categorie, fra cui la quarta, alla quale apparteneva il F., non contemplava quegli aspetti peculiari caratterizzanti l’area (OMISSIS), posizione (OMISSIS), dell’ordinamento INPDAP, nel mentre descriveva mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dell’Area (OMISSIS), posizione (OMISSIS);

d) nè nei D.P.C.M., nè nelle conseguenti delibere dell’Istituto, era prevista la successiva verifica della corrispondenza effettiva dei due inquadramenti, emergendo invece che la categoria di appartenenza di ciascun dipendente veniva ritenuta già dal decreto corrispondente alla qualifica funzionale dei ruoli del personale INPDAP;

e) l’Istituto aveva provveduto a pianificare il programma delle proprie assunzioni adottando le misure necessarie affinchè la spesa per il proprio personale fosse evidente, certa e prevedibile nella sua evoluzione, in modo che le risorse finanziarie fossero compatibili con i documenti di programmazione e bilancio, prevedendo le assunzioni da inquadrare in ciascuna qualifica funzionale;

f) il consenso espresso dal lavoratore aveva carattere negoziale e, incontrandosi con la volontà di assunzione manifestata dalla PA nella sua veste di datore di lavoro, produceva un effetto costitutivo del rapporto e delle relative posizioni.

Con il terzo motivo l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato che l’inquadramento, benchè adottato in base a disposizioni vincolanti, aveva natura di atto autoritativo, onde il dipendente poteva vantare solo posizioni di interesse legittimo; inoltre il Giudice a quo aveva erroneamente ritenuto di poter disapplicare il D.P.C.M. di inquadramento, senza considerare che, trattandosi di atto direttamente produttivo della eventuale lesione della posizione giuridica soggettiva del dipendente, si finiva in tal modo per conoscerne in via principale, senza tener conto che, nella specie, nè era stato eccepito, nè sussisteva, alcun vizio di legittimità del D.P.C.M. tale da giustificare l’attribuzione di un inquadramento difforme da quello ivi previsto.

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservando che erroneamente la Corte territoriale aveva (implicitamente) ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’INPDAP, la quale, altro non essendo che la “pedissequa trascrizione della memoria difensiva depositata dall’Istituto nel giudizio di primo grado”, non soddisfaceva all’onere di specificità dei motivi di gravame.

3. L’unico motivo di ricorso incidentale, la cui disamina è logicamente preliminare, deve ritenersi inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto degli atti su cui la doglianza si fonda, vale a dire del ricorso di appello e della memoria difensiva di primo grado dell’Inpdap, e non essendo stato reso in tal modo possibile a questa Corte di valutare la decisività del vizio denunciato (nella specie il difetto di specificità dei motivi di gravame, a cagione della affermata pedissequa trascrizione nel ricorso d’appello della memoria difensiva di prime cure), senza dover colmare con indagini integrative le lacune nell’indicazione delle circostanze rilevanti a tal fine.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1170/2004; 6225/2005; 20405/2006; 21621/2007).

In disparte delle assorbenti considerazioni che precedono, deve comunque rilevarsi la non condivisibilità della doglianza, posto che anche la puntuale riproposizione delle difese svolte in prime cure può essere idonea ad integrare specifiche critiche alla pronuncia impugnata e che, nel caso di specie, la sentenza della Corte territoriale ha precisamente riscontrato, confutandole, le censure svolte dall’INPDAP avverso la decisione del primo Giudice.

4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, poichè la domanda svolta concerne il diritto all’esatto inquadramento presso l’Amministrazione di destinazione, cosicchè, indipendentemente dal ruolo che, nell’iter complessivo del trasferimento, ha ricoperto la Poste Italiane spa, nessuna richiesta può ritenersi essere stata avanzata verso quest’ultima (così come, del resto, nessuna richiesta è stata svolta nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche – Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze – delle quali la ricorrente principale indica la partecipazione alla procedura di trasferimento).

Nè risulta pertinente il richiamo svolto alla pronuncia di questa Corte n. 5164/2003, poichè oggetto del presente giudizio non è una domanda di risarcimento danni, in relazione alla quale potrebbe essere astrattamente declinata dal soggetto destinatario della stessa la propria responsabilità per essere il fatto produttivo del danno ascrivibile ad altro soggetto, cosicchè non può individuarsi la pretesa inscindibilità della domanda in relazione ai due distinti soggetti coinvolti.

5. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

5.1 Deve anzitutto rilevarsi che, com’è pacifico, nei confronti del F., già comandato presso l’INPDAP, ha trovato applicazione la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, in base al quale “Al personale dell’Ente Poste Italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata.

I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6”.

Assume quindi rilievo il D.P.C.M, 18 ottobre 1999, richiamato dalle parti, in forza del quale è stato attuato il trasferimento per cui è causa.

5.2 Ciò premesso deve osservarsi che il suddetto D.P.C.M. non fa generico riferimento ad una qualifica corrispondente (e, quindi, da accertare in concreto), ma specifica che il trasferimento viene disposto “nella corrispondente (OMISSIS) q.f.”; ne consegue, pertanto, che l’equivalenza dei due inquadramenti (quello di origine e quello di destinazione), siccome già valutata e precisata nel D.P.C.M., non era soggetta a successiva verifica da parte dell’Amministrazione di destinazione.

Deve quindi condividersi quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in analoga fattispecie, vale a dire che “Nella procedura di mobilità, la previa determinazione del futuro inquadramento nel D.P.C.M. è vincolante per il nuovo datore di lavoro, anche in funzione di una adeguata determinazione dei costi relativi.

Un inquadramento diverso e più vantaggioso non si proietta infatti solo nell’immediato ma è destinato a ripercuotersi su tutti i successivi sviluppi di carriera, onde non rileva, a confutazione di tale argomento, che sia garantito, con la tecnica dell’assegno ad personam, il precedente livello del trattamento economico” (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15931/2006).

5.3 Nè vi è spazio per individuare, ai fini della sua disapplicazione, l’illegittimità del D.P.C.M. 18 ottobre 1999, posto che il trasferimento del F. nella “corrispondente (OMISSIS) q.f.” è stato attuato, sulla base del suo inquadramento nell’Ente di provenienza, a seguito della richiesta di trasferimento, assentito dall’interessato, da parte dell’INPDAP. 5.4 I motivi all’esame sono quindi da ritenersi fondati.

6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, mentre va accolto quello principale; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda svolta da F.A..

Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, che hanno dato origine a difformi decisioni nei gradi di merito, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda svolta da F.A.; compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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