Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10978 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5112/2017 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Antonio Blandini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona dei curatori

Avv. G.V., Dott. C.L. e Dott.

Bi.Lu., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21,

presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Manferoce, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Heidelberg Italia s.r.l., già Macchine e Accessori per l’Industria

Grafica – Macchingraf s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n.

436, presso lo studio dell’Avvocato Renato Caruso, che la

rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Antonio Catucci, e

Silvia Gussetti, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Edison Energia S.p.a., Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Benevento, S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2017 della Corte d’appello di Napoli

depositata il 16/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione otteneva nel 2001 un contributo a fondo perduto dal Ministero per le attività produttive di Euro 9.314.610 (di cui Euro 8.383.149 versati) per la costruzione di un opificio industriale, dove nel (OMISSIS) si era verificato un incendio di ingenti proporzioni che aveva recato danni allo stabile e alle attrezzature per complessivi Euro 11.411.989,85.

L’indennizzo dovuto a (OMISSIS) s.r.l. a ristoro dei danni da parte della compagnia CIRA s.p.a. non era stato però versato a causa della natura dolosa dell’incendio.

Si era venuta così a creare una situazione che aveva determinato la paralisi della società e la sua collocazione in momentanea liquidazione.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 45/2016, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, su istanza del creditore Macchingraf s.p.a. (ora Heidelberg Italia s.r.l.) e richiesta del P.M..

2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito del reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rilevava, sotto il profilo della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento, da un lato che Macchingraf s.p.a. aveva legittimamente rifiutato il pagamento del proprio credito, “in assenza delle informazioni indispensabili ai fini della valutazione circa la rischiosità dell’operazione” e “non essendo in grado di verificarne la liceità”, dall’altro che il P.M. si era correttamente attivato sulla scorta delle risultanze di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 640,424 e 642 c.p., in quanto, ove l’ipotesi accusatoria fosse risultata fondata, sarebbe emerso in maniera eclatante il deficit patrimoniale della società.

La Corte di merito riteneva poi che il primo giudice avesse fondatamente constatato la sussistenza di una situazione di insolvenza, perchè – tenuto conto di un’interpretazione unitaria di tale condizione – (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non era stata capace di adempiere il debito verso Macchingraf s.p.a..

Peraltro, la delibera di scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione della stessa era stata adottata, con abuso del diritto, al fine di vanificare le aspettative dei creditori e la corretta tutela del loro diritto, imponendosi così il ricorso ai criteri che si era inteso artatamente evitare.

In ogni caso, una volta escluse dal novero dell’attivo le poste concernenti l’indennizzo richiesto a seguito dell’incendio del (OMISSIS) e il residuo credito vantato nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, di natura del tutto aleatoria, e tenuto conto invece dell’obbligazione restitutoria conseguente all’illegittimo conseguimento di un finanziamento in assenza delle condizioni di legge, le disponibilità residue raggiungevano un valore inferiore a quello dei crediti già ammessi al passivo del fallimento.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 16 gennaio 2017, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e Heidelberg Italia s.r.l..

Gli intimati Edison Energia S.p.a., Pubblico Ministero presso il Tribunale di Benevento e S.V. non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

La procedura controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 c.c. con riferimento alla L.Fall., art. 6 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi e discussi fra le parti, costituiti dalla proposta transattiva formulata nei confronti di Macchingraf s.p.a. nonchè dall’offerta banco iudicis del pagamento integrale ad opera di terzi.

La Corte territoriale – assume la ricorrente – aveva erroneamente ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal creditore al pagamento offerto dal terzo perchè a rischio di revocatoria e/o ripetizione di indebito, in quanto un’interposizione non avrebbe avuto alcun senso, il terzo era consapevole di pagare un debito altrui, dato che rendeva disponibili strumenti finanziari intestati al creditore, e l’adempimento del terzo non è inquadrabile nella previsione di cui alla L.Fall., art. 67, comma 1. L’illegittimità del rifiuto opposto dal creditore al pagamento del terzo comportava – in tesi – la mora credendi dell’istante e il conseguente venir meno della legittimazione attiva a richiedere il fallimento.

5. Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 7 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dalla mancata prova della scientia decoctionis da parte del P.M.: la Corte d’appello aveva ritenuto che anche solo l’insolvenza potenziale e non effettiva potesse legittimare il P.M. a richiedere il fallimento; al contrario la L.Fall., art. 7 legittimerebbe il P.M. a richiedere il fallimento solo in presenza di elementi certi, sulla base dei quali sia possibile desumere lo stato di insolvenza, e non anche ove sia soltanto ipotizzabile la sussistenza di una simile condizione nel caso in cui si verifichino accadimenti futuri e incerti.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del loro comune riferimento alla legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento, sono l’uno (il primo) infondato, l’altro (il secondo), di conseguenza, inammissibile.

6.1 Il fatto che si fosse di fronte, nel caso di specie, ad un adempimento del terzo è asserzione ancorata alla prospettazione del debitore ma non alle risultanze di causa e agli accertamenti compiuti dalla Corte di merito, che ha accertato l’impossibilità per Macchingraf s.p.a. “di conoscere la provenienza del denaro”, non essendo dato sapere chi avesse sollecitato l’emissione degli assegni circolari e messo a disposizione la provvista.

Ne discende l’inapplicabilità al caso in esame della disciplina dell’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c., istituto che presuppone la compiuta identificazione di chi provvede all’adempimento in un soggetto diverso dal debitore (o, se si preferisce, l’esistenza di un terzo ben identificato che riconosca la paternità dell’adempimento).

6.2 Il ricorrente assume che l’illegittimità del rifiuto opposto dal creditore al pagamento del terzo avrebbe comportato la mora credendi dell’istante e lo avrebbe di per sè privato della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento.

In realtà ai fini della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento non assume alcun rilievo la ragione per la quale il creditore non riceva il pagamento offertogli.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo sottolineato come, in presenza di una mora del creditore ed a prescindere dai motivi che la giustifichino, il vincolo obbligatorio persista e non venga meno (cfr. Cass. 367/1995).

La mora accipiendi e liberazione del debitore, infatti, non coincidono, giacchè la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 c.c. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti e negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese.

Tra gli effetti della mora del creditore non vi è invece la liberazione del debitore, subordinata, a mente dell’art. 1210 c.c., all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Il creditore, anche se destinatario di atto di costituzione in mora credendi, è perciò comunque legittimato all’esercizio dell’azione esecutiva (v. Cass. 8711/2015) o a sollecitare la dichiarazione di fallimento.

La mancata accettazione del pagamento da parte del creditore istante, quand’anche fosse stata ingiustificata e avesse consentito di ravvisare una mora credendi, non lo privava della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento.

6.3 Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto le censure relative alla legittimazione del P.M., anche se fondate, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata, stante l’intervenuto accertamento della legittimazione del creditore istante.

7. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 5, stante la mancanza di uno stato di insolvenza, nonchè, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti, costituiti dalla necessaria inclusione, nell’attivo, dell’indennizzo assicurativo e dall’irrilevanza, all’interno del passivo, del presunto credito paventato dal Ministero delle attività produttive.

Sotto il primo profilo la Corte di merito – a dire della ricorrente aveva ravvisato la sussistenza di uno stato di insolvenza in ragione del mancato pagamento del debito di Macchingraf s.p.a., senza considerare che la società debitrice era stata posta in liquidazione, sicchè si doveva avere riguardo all’idoneità dell’attivo al soddisfacimento uguale e integrale di tutti i creditori sociali.

I giudici distrettuali, poi, avevano erroneamente escluso dall’attivo il credito vantato nei confronti dell’assicurazione per l’incendio dell’opificio, ritenendo che il computo fosse subordinato all’accertamento dell’assenza di responsabilità del danno in capo all’amministratore, quando in realtà una simile responsabilità avrebbe dovuto essere provata dal P.M..

Allo stesso modo la Corte napoletana, travisando i fatti, aveva incluso nel passivo un debito verso il Ministero dello Sviluppo economico di Euro 8.383.149 che invece non esisteva, tenuto conto dell’inefficacia del sequestro conservativo già ottenuto dalla Procura Generale della Corte dei Conti.

Il computo dell’attività potenziale certa costituita dal credito verso l’assicurazione e l’esclusione dal passivo del debito inesistente verso la Pubblica Amministrazione avrebbero consentito di constatare conclude la ricorrente – la presenza di un attivo patrimoniale superiore al passivo accertato e la conseguente inesistenza dell’insolvenza della compagine debitrice, in ragione del suo stato di liquidazione.

8. Il motivo è inammissibile.

E’ ben vero che la Corte d’appello, nell’affrontare il tema dell’insolvenza, ha sostenuto in primo luogo (lett. a del punto 4 della motivazione) l’esistenza di una nozione unitaria di insolvenza, consistente nell’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e rilevante sia per le imprese in attività che per quelle in liquidazione.

Siffatta interpretazione del disposto della L.Fall., art. 5, però, non ha impedito ai giudici distrettuali di offrire ulteriori argomenti a sostegno della propria decisione.

In particolare la Corte territoriale ha ritenuto (alla lett. b del punto 4 della motivazione) che la decisione di porre la società in liquidazione dopo la notifica del ricorso di fallimento e alla vigilia dell’udienza di comparizione delle parti fosse stata “uno strattagemma utilizzato per vanificare le aspettative creditorie e la corretta tutela del diritto di credito, in spregio del divieto di abuso del diritto” ed “al fine di giovarsi dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di insolvenza delle società in liquidazione”.

In questa prospettiva è parso al collegio del reclamo non corretto ritenere che la valutazione di solvibilità dovesse “effettuarsi nella specie secondo parametri diversi rispetto a quelli utilizzati per le c.d. in piena attività”, valutazione a cui ha fatto seguito, “tenendo conto della capacità o meno di far fronte regolarmente alle obbligazioni”, l’accertamento dello stato di insolvenza per le considerazioni già svolte al punto precedente (vale a dire in ragione del fatto che le poche risorse disponibili non consentivano di adempiere regolarmente il debito verso l’istante Macchingraf s.p.a.).

Oltre a ciò la Corte di merito ha ritenuto (alla lett. c del punto 4 della motivazione) che anche applicando il criterio c.d. statico della consistenza patrimoniale un corretto calcolo delle componenti dell’attivo e del passivo portasse a concludere che la consistenza delle risorse disponibili fosse inferiore anche solo ai crediti già ammessi al passivo.

Si tratta, all’evidenza, di tre argomentazioni concorrenti, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione.

Il ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto al secondo dei motivi illustrati.

L’omessa impugnazione di queste argomentazioni rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbero produrre l’annullamento della sentenza (v. Cass. 9752/2017, Cass. 11222/2017, Cass. 18641/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013).

9. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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