Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10978 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Ermanno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO R. e C. s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Agostino Depretis n. 86, presso l’avv. ADONNINO Pietro, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Panama n. 12, presso l’avv. COLARIZI

Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Giambattista Rizza, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 8/33/07, depositata il 19 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Impresa Costruzioni Deiro R. e C. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 8/33/07, depositata il 19 aprile 2007, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento ad essa notificato per ICI relativa agli anni 1998/2000: il giudice d’appello, in particolare, ha ritenuto che la perizia eseguita dal consulente tecnico, nominato dai giudici di prime cure, in ordine al valore dell’area edificabile oggetto del tributo fosse adeguatamente motivata e che le doglianze proposte da entrambe le parti non fossero idonee ad incidere minimamente sulle conclusioni del CTU. Il Comune di Torino resiste con controricorso.

2. Con i primi tre motivi di ricorso, si denuncia l’omessa pronuncia su altrettanti motivi di appello che sarebbero stati dedotti dalla società (carenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento;

difetto di motivazione del medesimo; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in ordine alla valutazione dell’area).

I motivi appaiono inammissibili, perchè, pur essendo rubricati come violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettano in realtà, come detto, vizi di omessa pronuncia, da far valere come violazioni dell’art. 112 c.p.c. e, soprattutto, mediante la formulazione dei relativi quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., del tutto assenti.

3. Con il quarto motivo, è denunciata l’insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta congruità della stima redatta dal CTU. Il motivo appare manifestamente infondato, in base al principio secondo il quale il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione: tale vizio è però denunciatile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (ex plurimis, Cass. n. 18688 del 2007 e n. 10222 del 2009).

4. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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