Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10978 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER 53/5, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO

MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEGRA

ROBERTO giusta mandato a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3713/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2007 R.G.N. 10036/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA RULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di gravame, nel riconoscere il diritto di S.M., quale erede di S.J., a percepire dall’INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico spettante, ha ritenuto prescritti i crediti relativi ai ratei anteriori al febbraio 1984.

Il giudice d’appello, premesso che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine decorrente dal 121 giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto prima della notifica del ricorso a Comitato provinciale di Udine del 26 febbraio 1994.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la pensionata deducendo un motivo di impugnazione, illustrato con memoria. L’Istituto ha depositato procura ai difensori, che hanno partecipato alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e segg. c.c. e delle norme sul procedimento amministrativo in materia di liquidazione dei trattamenti di pensione INPS. Si sostiene che alla ricorrente spettavano anche gli accessori ricompresi nel decennio anteriore alla domanda di pensione, presentata il 13 dicembre 1984, e si lamenta che la Corte di merito non abbia considerato la valenza interruttiva di tale domanda con riguardo ai ratei precedenti.

2. Il ricorso non è fondato.

La domanda di pensione segna il termine di riferimento per calcolare il momento di insorgenza del diritto agli accessori, alla stregua del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il diritto agli accessori, in caso di ritardo nell’erogazione della prestazione, può essere fatto valere al centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa (cfr. ex multis Cass. n. 8662 del 2005; Cass. n. 17948 del 2006). Dunque la domanda di pensione, mentre spiega effetto interruttivo per quanto riguarda il diritto ai ratei della prestazione, non rileva ai fini della prescrizione degli accessori, poichè il relativo diritto sorge soltanto al compimento del predetto spatium deliberandi), che si identifica con la scadenza dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda; ne consegue che sui ratei di pensione sino ad allora spettanti e non corrisposti (ratei che vengono, tutti, “riallineati” a tale scadenza) gli accessori decorrono dal giorno successivo alla scadenza, mentre sui restanti ratei pagati in ritardo i medesimi accessori sono dovuti dalla data di maturazione di ciascun rateo (cfr., da ultimo, Cass. n. 1711 del 2009; n. 4897 del 2010).

Deriva, da ciò, che si rivela giuridicamente infondata la pretesa della ricorrente di vedersi attribuire gli accessori a decorrere da una data anteriore alla predetta scadenza di centoventi giorni.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della particolarità della questione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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