Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10978 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6648/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI

31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIANA DI MOLFETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2814/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 30 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 3323/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso di T.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, in applicazione del c.d. “redditometro”, doveva considerarsi nullo perchè non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale, anche perchè la disposizione del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, che ha introdotto per via normativa tale specifico obbligo procedurale amministrativo, doveva considerarsi retroattiva.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente deduce violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, poichè la CTR ha ritenuto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in caso di accertamento “redditometrico” per un’annualità fiscale antecedente il 2009, anche per effetto dell’affermata applicabilità retroattiva della novella a detta disposizione con D.L. n. 78 del 2010, art. 22.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, Rv. 639865-01).

La sentenza impugnata ha statuito in termini evidentemente difformi da tale principio di diritto sullo specifico punto dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in ordine ad una accertamento “redditometrico” per l’anno 2008.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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