Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10977 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13955/2015 proposto da:

Studio Tecnico Associato B. Geom. R.B. e Arch.

F.B., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Costanza n. 27, presso lo

studio dell’avvocato Marini Lucia, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Grechi Tarcisio, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore prof. Dott.

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Tricerri Laura, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cremaschi Stefano, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2721/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato

il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposta dallo Studio Tecnico Associato B. avverso il provvedimento con cui il Giudice delegato aveva ammesso al chirografo il credito di Euro 163.724,64 per prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita (progettazione e direzione lavori relativi ad interventi edilizi), negando il privilegio invocato ex art. 2751-bis c.c., n. 2), sulla base della seguente motivazione: “dai mandati professionali risulta che l’incarico è stato conferito allo Studio Associato e non anche al singolo professionista persona fisica; neppure dalle note pro-forma si evince il nome del soggetto che ha svolto la prestazione; creditore risulta lo Studio Associato che ha anche agito in via monitoria”.

1.1. Il Tribunale, nel confermare la decisione, ha sottolineato che lo Studio Associato conferitario dell’incarico risulta composto da due soli professionisti – il geom. B.R. e la figlia, arch. B.F. – i quali hanno entrambi svolto l’incarico e che, dovendosi valutare “se il credito è frutto di una prestazione svolta dal singolo professionista e deriva dal lavoro esclusivo o prevalente di tale professionista”, assume valenza decisiva il fatto che “c’è piena coincidenza tra destinatari del conferimento dell’incarico e associazione, proprio perchè tutti i soggetti facenti parte dell’associazione sono stati coinvolti nell’incarico”.

1.2. Avverso detta decisione lo Studio associato B. ha proposto ricorso per cassazione, successivamente corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo proposto – rubricato “Violazione di legge (…) in relazione all’art. 2751 bis c.p.c., n. 2” (rette c.c.) – parte ricorrente lamenta di aver dato piena prova, attraverso copiosa documentazione (specificamente elencata, con la numerazione rinvenibile nel fascicolo di parte), della distinta riferibilità delle varie prestazioni necessarie per lo svolgimento del mandato ai due associati, i quali le avrebbero svolte materialmente e separatamente, secondo le rispettive qualifiche e competenze, a fronte di un incarico ad essi pacificamente conferito – come da disciplinare di incarico testualmente riportato nel decreto impugnato, per cui “la committente affida ai professionisti, che accettano, l’incarico di…” – a nulla rilevando che il contratto fosse stato firmato dal solo legale rappresentante dell’associazione e che le parcelle fossero intestate all’associazione.

3. Il ricorso merita accoglimento, poichè la motivazione con cui il tribunale, dopo aver osservato che si tratterebbe “di una fattispecie collocabile in una sorta di “zona grigia””, ha conferito “valenza decisiva, a prescindere dal numero dei soggetti associati”, al fatto che nel caso concreto vi sia “coincidenza piena tra destinatari del conferimento dell’incarico e associazione, proprio perchè tutti i soggetti facenti parte dell’associazione risultano essere stati coinvolti nello svolgimento dell’incarico” – senza alcun cenno alla documentazione all’uopo prodotta – non risulta in linea con i principi elaborati, nel tempo, da questa Corte in tema di spettanza del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2) ai professionisti che operino attraverso uno studio associato.

4. Invero, il fatto che il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta di per sè – quale conseguenza automatica ed indefettibile – la inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 2); tuttavia, è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d’opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorchè comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (ex multis, Cass. 22439/2009, 17027/2013, 9927/2018, 15290/2018, 20438/2018).

4.1. Al riguardo, è pur vero che la proposizione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato può far presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio sopra citato; resta però salva l’ipotesi – nella quale il privilegio può quindi trovare applicazione – in cui si dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale (Cass. 6285/2016, 9927/2018, 1233/2019, 5248/2019).

5. Il decreto merita quindi di essere cassato con rinvio per l’accertamento, sulla base della documentazione prodotta, del ricorrere o meno della suddetta ipotesi, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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