Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10977 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., in proprio ed in qualità di liquidatore ed unico

socio (all’epoca della Cancellazione dal registro delle imprese)

della cessata FRATELLI CAPELLI S.R.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE

MATTEIS FERDINANDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MEI ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.

M.A., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/05/2008 R.G.N. 280/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE; udito

l’Avvocato CALIULO LIUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. F.lli Capelli s.r.l. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua opposizione a cartella esattoriale su iscrizione a ruolo dell’INPS, rilevandone la tardività rispetto al termine di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5.

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo di natura perentoria il termine in questione e giudicando inidoneo ad impedirne il decorso lo stato di malattia del legale rappresentante della società, addotto da quest’ultima a giustificazione dell’intempestivo espletamento dell’opposizione.

Per la cassazione di questa sentenza R.F., in proprio e in qualità di liquidatore ed unico socio della cessata F.lli Capelli s.r.l., ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, illustrato con successiva memoria. Resiste con controricorso l’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione (S.C.C.I. s.p.a.) mentre non si è costituita la società di riscossione (Equitalia Polis s.p.a., già Gerico s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, in relazione all’arti 52 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), assume che il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, non ha natura perentoria. Invero, l’art. 152 c.p.c., comma 2, esclude che possano essere ritenuti perentori i termini non qualificati come tali espressamente dalla legge e l’art. 24, comma 5, cit. non commina alcuna decadenza per la tardiva impugnazione del ruolo.

2. Il ricorso è privo di fondamento.

3. La giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra tante, Cass. nn. 4506 e 14692 del 2007, nn. 6674 e 17978 del 2008; n. 25208 del 2009) è assolutamente costante nel ritenere che qualora l’opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali sia stata proposta non per vizi di forma ma come nella specie per contestare nel merito la pretesa di riscossione, il termine per la relativa proposizione, previsto nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, è un termine cui deve attribuirsi carattere perentorio (perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo) e che a una sua qualificazione in tal senso non è di ostacolo nè la mancanza di una espressa previsione legislativa, nonostante il disposto dell’art. 152 c.p.c. (dal momento che il giudice deve pur sempre indagare se, indipendentemente dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza), nè il fatto che l’iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale (non ignorando l’ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore).

4. Si aggiunga che la ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi di cui al consolidato indirizzo appena riferito neppure fa sorgere (vedi Cass. n. 14692/07 citata) dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l’art. 24 Cost., poichè il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione. Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ord. n. 111/07 ha ritenuto, in riferimento all’art. 111 Cost., manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 46 del 1999, cit. art. 24 – laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l’ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza – osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall’altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.

5. Sulla base degli indicati principi, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata e alla relativa declaratoria di inammissibilità, per tardività, della opposizione proposta dalla F.lli Capelli s.r.l.; onde il ricorso proposto (in proprio e quale liquidatore della società) dall’odierno ricorrente deve essere rigettato.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese, liquidate in Euro 15,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge. Nulla nei confronti della Equitalia Polis s.p.a..

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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