Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10977 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6647/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE BOSCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7892/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

Con sentenza in data 26 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7263/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di R.L. contro i dinieghi di rimborso IRAP 2007/2010. La CTR osservava in particolare che i crediti d’imposta vantati dalla R. si fondavano sull’assenza del presupposto IRAP consistente nell’esistenza di una “autonoma organizzazione”, considerato che la contribuente era un avvocato che impiegava beni strumentali di modesta entità e si avvaleva della collaborazione di un solo dipendente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, poichè la CTR ha affermato l’insussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè la CTR non ha correttamente applicato nel caso di specie il principio fissato da detta disposizione codicistica, trattandosi di lite di rimborso.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va infatti ribadito che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529).

La sentenza impugnata ha evidentemente fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, anche sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sulla contribuente, così formulando un giudizio di merito che non è ulteriormente sindacabile in questa sede.

Il ricorso va dunque rigettato.

Stante il recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte sull’interpretazione delle norme de quibus, risulta equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Nulla per doppio contributo” (Cass. 1778/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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