Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10976 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12403/2015 proposto da:

B.U., elettivamente domiciliata in Roma, Via Rodi n. 32,

presso lo studio dell’avvocato Flamminii Minuto Alessandra,

rappresentata e difesa dall’avvocato Schiaffino Giulia, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona dei curatori

Dott.ri A.M., e P.L., domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiarelli Paolo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Padova ha accolto in minima parte l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione (già (OMISSIS) s.p.a.) proposta dalla sig.ra B.U., dichiarando inammissibili (per quanto rileva ancora in questa sede) le domande di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per la somma di Euro 1.700.000,00 o, in via subordinata o concorrente, di restituzione ex art. 2041 c.c. delle somme ricavate dal Fallimento (OMISSIS) dalla prosecuzione dell’esecuzione immobiliare promossa contro l’opponente, in forza della sentenza del Tribunale di Padova n. 2892 del 2011 (confermata dalla Corte d’appello di Venezia n. 409 del 2014, poi impugnata in Cassazione), che l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 1.324.000,57 a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, per non essersi adoperata al fine di ottenere la riduzione degli obblighi fideiussori e di garanzia di (OMISSIS) s.p.a. a favore di Trasporti Ecologici S.r.l. (proporzionalmente alla diminuzione della partecipazione della prima società nella seconda, in base ad accordi contrattuali del 20/01/2006), avendo (OMISSIS) subito l’escussione della fideiussione prestata in favore di Star Recycling, controllata da Trasporti Ecologici S.r.l., corrispondendo alla banca Cariparo la somma di Euro 1.987.108,14.

1.1. In particolare, il Tribunale ha rilevato che i fatti posti a fondamento di dette domande – dolendosi segnatamente la B. che “nel corso della causa di primo grado (OMISSIS) avrebbe acquisito senza esborso finanziario il pacchetto azionario di PSA s.p.a. (già Trasporti Ecologici s.r.l.) per un controvalore di Euro 1.700.000,00, in cambio della remissione del credito di rivalsa verso Star Recycling s.r.l., con conseguente estinzione dell’obbligo della B. e insussistenza di danni risarcibili” – erano “pacificamente anteriori alla formazione del titolo” e che la ricorrente, piuttosto che “farli valere in quella sede”, li aveva dedotti in sede di accertamento del passivo, “seppur sotto la diversa qualificazione di un supposto credito risarcitorio ex art. 2043 c.c. ovvero da indebito arricchimento”; peraltro, quelle circostanze erano “già state introdotte nella fase di appello e ivi ritenute tardive e come tali inammissibili in quanto mai dedotte nella prima fase del giudizio”.

1.2. Avverso detta decisione la sig.ra B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo – rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Vizio per motivazione apparente, evidente incongruità ed obbiettiva incomprensibilità della stessa, con manifesta sua contraddittorietà” critica la motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo alla rilevata inammissibilità della domanda, in quanto avente come presupposti dei “fatti anteriori alla formazione del titolo e che la ricorrente avrebbe dovuto far valere in quella sede”.

2.1. La censura è infondata poichè la motivazione, per quanto sintetica, non risulta meramente apparente e supera la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, poichè consente un controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 9105/2017, 13248/2020).

3. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” per avere il Tribunale rilevato d’ufficio l’inammissibilità della domanda senza sottoporre la questione al contraddittorio fra le parti, dal momento che il Giudice delegato aveva rigettato le domande solo per insufficienza della documentazione allegata a supporto del credito insinuato al passivo, e la curatela si era difesa nel merito.

3.1. La censura è infondata, poichè le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite, non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali (Cass. 6218/2019, 19372/2015; cfr. Cass. 10353/2016, 30716/2018).

4. Con il terzo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 342 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5” – si lamenta che la domanda in sede fallimentare era la riproposizione di quella già promossa contro la società in bonis ex art. 702-bis c.p.c., ovvero un’azione di risarcimento danni da illecito aquiliano processuale ex art. 88 c.p.c., per avere (OMISSIS) omesso di dar conto dell’azione di regresso azionata anche contro Star Recycling, e di aver proseguito l’azione nei confronti della B. nonostante avesse ottenuto un ristoro dal regresso esercitato verso il debitore principale (mediante un “nuovo pacchetto azionario interamente liberato”); pertanto, non essendovi alcuna identità di petitum e causa petendi con la causa in cui si era formato il titolo contro la B., avente ad oggetto la sua inadempienza contrattuale, il tribunale aveva erroneamente applicato il principio per cui “il giudicato copre il dedotto e deducibile”.

4.1. Il motivo merita accoglimento.

4.2. Per quanto emerge dagli atti di causa, l’odierna ricorrente, dopo aver avuto contezza, nel corso del giudizio instaurato contro di lei nel 2007, delle complesse operazioni societarie in base alle quali (OMISSIS), pur avendo ottenuto soddisfazione dall’azione di regresso esercitata contro la Star Recycling (tramite l’acquisizione gratuita di un pacchetto azionario della P.S.A. s.p.a. – già Trasporti Ecologici s.r.l. – per Euro 1.700.000,00), aveva proseguito il giudizio risarcitorio nei suoi confronti, in violazione del dovere di buona fede processuale ex art. 88 c.p.c., e non essendo riuscita a far valere tali circostanze nel giudizio di appello (a causa delle preclusioni istruttorie ivi maturate), aveva promosso autonoma azione ex art. 702-bis c.p.c., (poi sospesa “per continenza”, in attesa della definizione della causa risarcitoria allora pendente in appello) e, dopo il fallimento di (OMISSIS), aveva riproposto in sede fallimentare la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. o in subordine di indebito arricchimento ex art. 20141 c.c.

4.3. In un contesto siffatto, tenuto conto della significativa complessità dei fatti di causa (quale emerge anche dal riepilogo svolto da pag. 2 a pag. 16 del controricorso), l’ellittica conclusione del tribunale per cui si tratterebbe di circostanze “pacificamente anteriori alla formazione del titolo”, e quindi da far “valere in quella sede”, non pare confacente, poichè la deduzione dell’abuso dello strumento processuale – al fine di ottenere un risarcimento in tesi già conseguito per altra via – sembra piuttosto integrare un fatto diverso (benchè da sottoporre a verifica) piuttosto che lo stesso fatto “sotto la diversa qualificazione di un supposto credito risarcitorio ex art. 2043 c.c. ovvero da indebito arricchimento”.

4.4. Anche con riguardo alla supposta applicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. pag. 20 del ricorso), deve osservarsi che esso in effetti vale solo in relazione al medesimo oggetto, coprendo perciò sia le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, sia tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima dell’insorgenza del fatto giuridico da cui esse scaturiscano (Cass. 6091/2020; conf. Cass. 25745/2017, 3488/2016).

5. All’accoglimento del terzo motivo segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA