Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10976 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA, in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taro n. 25

n. 116, presso lo studio degli Avv.ti Gangemi Domenico ed Ernesto

Iannucci, che lo rappresentano e difendono da come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SCUDERIA GOLDEN HORSE S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Taro n. 25 n. 1

16, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Gangemi ed Ernesto

Iannucci, che la rappresentano e difendono da come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 15988/05 del Tribunale di Roma

del 12.07.2005/19.07.2005 nella causa n. 28786 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del

6.04.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. FUCCI Costantino,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 26.11.2004, F.G. e la SCUDERIA GOLDEN HORSE S.r.l. proponevano opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 1017/04, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma aveva intimato il pagamento della somma di Euro 7.7 77,52 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione a violazioni amministrative riguardanti: omessa comunicazione alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego dell’assunzione di alcuni lavoratori (L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2);

Gli opponenti eccepivano l’intervenuta abrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, e, quanto al merito, l’insussistenza di alcun rapporto di lavoro con i presunti dipendenti.

Concludevano chiedendo l’annullamento dell’opposta ingiunzione.

L’opposta amministrazione costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

All’esito l’adito Tribunale di Roma con sentenza n. 15988 del 2005, premesso che la sanzione era estinta per effetto della richiamata L. n. 388 del 2000, art. 116, annullava l’opposta ordinanza-ingiunzione.

La DPL di Roma ricorre con un motivo.

Il F. e la società Scuderia Golden Horse resistono con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente, nel denunciare nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sostiene che la sentenza del Tribunale di Roma è insanabilmente nulla per essere priva dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 132 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Invero la sentenza impugnata non contiene alcuna esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto, non indicando il provvedimento impugnato, le violazioni contestate, il tempo della toro commissione, i motivi posti a fondamento dell’opposizione.

E’ carente poi la motivazione della stessa sentenza, che si è limitata ad affermare apoditticamente l’estinzione della sanzione per effetto della L. n. 388 del 2000 art. 116, comma 12 con un generico riferimento ad un precedente (n. 11459 del 2004) di questa Corte senza chiarirne il significato e la portata in relazione alla problematica della retroattività della norma anzidetta e conseguente applicabilità alla fattispecie. Il ricorso pertanto va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice, che procederà al riesame della causa in tutti i suoi profili.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa persona.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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