Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10976 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6524/2016 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMESANA 46,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPOZZOLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati CARMINE D’ANDREA e FRANCO CARDIELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7918/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da C.O. avverso la sentenza n. 653/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la contribuente non aveva adeguatamente controprovato le risultanze derivanti dall’applicazione del “redditometro” per l’annualità fiscale de qua.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente lamenta insufficiente/contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo controverso, poichè la CTR ha disatteso la propria principale allegazione difensiva ossia che le spese imputate a redditometro fossero state sostenute dal proprio convivente, titolare di reddito di impresa.

La censura è inammissibile.

Trattandosi di “doppia conforme”, il mezzo proposto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 4, ed è altresì inammissibile perchè dopo la “novella” della prima disposizione codicistica può denunziarsi vizio motivazionale soltanto in relazione all'”omesso esame” di un fatto decisivo controverso e non un esame “insufficiente/contraddittorio” come lamentato dalla ricorrente.

Del resto la ricorrente non ha assolto l’onere di allegare e dimostrare che le sentenze di primo e di secondo grado si fondino su “ragioni” diverse relativamente alle “questioni di fatto” oggetto della lite (cfr. in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Rv. 630359-01).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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