Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10975 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7892/2015 proposto da:

L.A., P.R., E.A., N.S.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Passaglia n. 14, presso

lo studio dell’avvocato Merlo Maria Sara, rappresentati e difesi

dall’avvocato Corso Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) soc.c.oop. a r.l., in persona del

curatore avv. I.A.M., elettivamente domiciliata in

Roma, Via Luigi Calamatta n. 16, presso lo studio dell’avvocato

Criscuolo Rosario, rappresentata e difesa dall’avvocato Sellitti

Vittorio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3865/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalle due coppie di coniugi – L.A. e P.R.; N.S. ed E.A. – avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inefficaci nei confronti della fallita “(OMISSIS) soc.c.oop. a r.l.”, ai sensi della L.Fall., art. 66, gli atti di assegnazione degli immobili in data 22/12/1989, dei quali solo la L. e il N. risultavano prenotatari.

1.1. In particolare, con una prima sentenza del 21/04/2006 la Corte territoriale aveva ritenuto litisconsorti necessari i coniugi in regime di comunione legale P.R. ed E.A., rimettendo la causa al primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. (in conformità a Cass. 12313/2004); integrato il contraddittorio, il tribunale aveva quindi rigettato l’eccezione di prescrizione applicando l’art. 1310 c.c. (stanti gli effetti permanenti dell’interruzione della prescrizione ex art. 2945 c.c. in forza della domanda spiegata contro i coniugi), ma i soci assegnatari avevano proposto appello per violazione dell’art. 1310 c.c. – essendo la nozione di solidarietà inconciliabile con il litisconsorzio necessario – e per illogicità della motivazione sulla scientia damni.

1.2. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha dato atto che in altra fattispecie originata dalla stessa vicenda le Sezioni Unite avevano negato la sussistenza di un litisconsorzio necessario (Cass. Sez. U, 9660/2009) ma, stante la titolarità solidale (non pro quota) tra il coniuge acquirente e l’altro coniuge, ha affermato che correttamente era stata fatta applicazione analogica dell’art. 1310 c.c.; in ogni caso, ha ritenuto dirimente la superfluità del ricorso ai principi della solidarietà, poichè, potendo il giudizio svolgersi contro i soli coniugi stipulanti, non si era verificata la denunziata prescrizione; infine sulla scientia damni ha osservato che la Cooperativa, dichiarata fallita il 13/02/1992, risultava già dichiarata fallita nel giugno 1989, e nonostante quel fallimento fosse stato chiuso ad ottobre 1989, per mancanza di insinuazioni al passivo, tuttavia “le risultanze processuali acquisite, tratte dalle numerose sentenze” rese in altre revocatorie, “comprovavano” che la Cooperativa versava in stato di insolvenza già alla data del primo fallimento, “essendo incontestate” le circostanze descritte a pag. 4 della sentenza (in particolare: la pesante situazione debitoria era stata portata a conoscenza dei soci nelle assemblee del giugno e novembre 1989; molti soci erano inadempienti; gli immobili erano rimasti incompleti) e, ciononostante, i soci avevano sollecitato gli atti di assegnazione.

2. Gli originari appellanti hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo – rubricato testualmente “Sostanziale omessa rilevazione del giudicato. Error in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) o, comunque, ritenuta implicita rilevanza dello stesso. Violazione dei principi di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” – si lamenta che, sebbene sull’affermazione del litisconsorzio necessario si fosse formato il giudicato (giusta sentenza della Corte d’appello n. 1240 del 2006), nella sentenza qui impugnata la Corte territoriale ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 9660 del 2009 che, risolvendo un contrasto, ha invece negato che in simili fattispecie ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

2.2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione dell’art. 51 c.p.c. in quanto il “Presidente del Collegio ed estensore della sentenza impugnata col presente atto era Presidente del Collegio di primo grado, che ha reso le decisioni poste a base di quella che ci occupa”.

2.3. Il terzo motivo prospetta la “omessa rilevazione del giudicato” – in quanto il decreto di chiusura del fallimento, nel caso di specie per “mancanza del passivo e della sussistenza solo di una temporanea situazione di illiquidità, avrebbe “la sostanza di una sentenza di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento” – nonchè la “violazione dell’art. 116 c.p.c.”, in quanto le prove raccolte in un diverso processo possono solo “assumere valenza di argomenti di prova o semplici indizi”.

2.4. Con il quarto mezzo si deduce la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, avuto riguardo agli elementi di prova della scientia damni, che non poteva essere desunta “dalle numerose azioni revocatorie esperite dalla curatela fallimentare, rappresentate dalle sentenze”, le quali “non potevano costituire il fatto notorio all’epoca dell’acquisto, essendo intervenute successivamente”.

3. Tutti i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

3.1. Il primo non sembra cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, in cui la Corte d’appello ha voluto dare atto del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza ad opera di Cass. Sez. U, 9660/2009 (peraltro resa proprio in una causa identica promossa contro la stessa Cooperativa) – per cui, “qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell’art. 66 che della L.Fall., art. 67, in favore del disponente fallito, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè detta azione non determina alcun effetto restitutorio nè traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione” (conf. Cass. 2082/2013, 29450/2020) – senza che ciò abbia però influito sull’integrazione del contraddittorio, comunque disposta.

3.1.1. Ove poi si volesse ipotizzare (v. controricorso) che la censura, pur non facendovi cenno, riguardi il rigetto dell’eccezione di prescrizione in forza dell’art. 1310 c.c. (per la pretesa incompatibilità tra litisconsorzio necessario e solidarietà), è sufficiente osservare che, in caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, poichè non solo sana l’atto introduttivo viziato da nullità (per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie) ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (Cass. 12295/2016, 18445/2013).

3.2. Il secondo mezzo difetta di autosufficienza e comunque è superato dal rilievo per cui il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall’art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicchè, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. Sez. U, 3527/2002, Cass. 26223/2014; cfr. Cass. Sez. U, 1545/2017).

3.3. Anche il terzo motivo difetta di autosufficienza e risulta per tale ragione pressochè incomprensibile. In ogni caso, la denunzia di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; invece, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019).

3.4. Il quarto, infine, oltre a difettare di specificità, attinge al merito della causa e alla valutazione delle risultanze processuali, che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016), ove non è consentito un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).

3.4.1. Per di più, le censure motivazionali non rispettano i canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 1241/2015; Cass. 27415/2018, 6735/2020).

4. In ultima analisi va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mancanza di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrenti in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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