Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10975 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Ermanno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via della

Moietta n. 17, presso Dott. Tina Cecilia Menelao, rappresentato e

difeso dall’avv. MAGNO Angelo Franco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MONOPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Marchetti n. 19, presso l’avv. Maria

Rosalia Neri, rappresentato e difeso dall’avv. APRILE Tommaso, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 20/14/07, depositata il 1 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Tommaso Aprile per il controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ennio Attilio Sepe, il quale ha dichiarato di non opporsi alla

relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. P.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 20/14/07, depositata il 1 giugno 2007, con la quale, accogliendo parzialmente l’appello del Comune di Monopoli, è stato negato il diritto del contribuente al rimborso dell’ICI versata per gli anni 1995/1998.

Il giudice a quo ha ritenuto che il rimborso non spettasse poichè le somme erano state corrisposte in forza di avviso di accertamento divenuto definito per omessa impugnazione.

Il Comune di Monopoli resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare manifestamente infondato, poichè la dedotta circostanza che, dopo circa un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’Agenzia del territorio competente aveva rettificato in autotutela le rendite catastali, non è idonea a superare il rilievo della intangibilità dell’avviso medesimo per omessa impugnazione.

Del resto, si è anche affermato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. un., n. 3698 del 2009; cfr., anche, Cass., Sez. un., n. 16097 del 2009 e Cass. n. 11457 del 2010).

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre hanno depositato memoria entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi ribadire che la omessa impugnazione dell’avviso di accertamento rende irretrattabile la pretesa tributaria in esso contenuta (fatto salvo l’esercizio del potere discrezionale di autotutela da parte dell’ente impositore, ciò che nella specie non è avvenuto, in quanto la rettifica della rendita è stata effettuata dall’Agenzia del territorio), senza che ciò ponga dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 53 Cost.; che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA