Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10975 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3313-2016 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA C.F. (OMISSIS), incorporante EQUITALIA SESTRI SPA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ERSILIO GAVINO e

GIOVANNI CALISI;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato RITA FERA rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORI SANTACROCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di GENOVA, depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZONE;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da L.A. avverso la sentenza n. 85/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria per debiti tributari. La CTR osservava in particolare che non era certa la riferibilità dei debiti de quibus alle “necessità famigliari” e che dalla conseguente non assogettabilità ad esecuzione dei beni ipotecati in quanto costituiti in fondo patrimoniale comunque difettava l’interesse alla misura cautelare de qua.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha poi anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR in via pregiudiziale ha affermato la non riferibilità dei crediti originanti l’iscrizione ipotecaria ai “bisogni della famiglia”.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01), ma anche che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01).

Con una argomentazione affatto sommaria la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, particolarmente sotto il profilo, rimarcato nel secondo, dell’onere probatorio correlativo alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra i debiti tributari ed i “bisogni famigliari”.

Peraltro, il Collegio intende anche richiamare e dare seguito ad ulteriore giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006 – 01), secondo la quale “… va accertato in punto di fatto se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/2006), che tale finalità non può dirisi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/2001, 12730/2007). Quanto ai criteri cui l’accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzata da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/2006).

Il ricorso deve dunque essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame, che dovrà tener conto dei sopra citati principi di diritto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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