Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10974 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6404/2015 proposto da:

T.C., quale titolare dell’omonima impresa individuale,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Clelia n. 18, presso lo

studio dell’avvocato Rivetti Raffaele, rappresentato e difeso

dall’avvocato Imposimato Agostino, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) nonchè del socio

accomandatario A.L., in persona del curatore avv.

R.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cerveteri n. 21, presso

lo studio dell’avvocato Giusti Luca, rappresentato e difeso

dall’avvocato Piazza Michele, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha accolto parzialmente l’appello di T.C. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di revoca L.Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), e del socio accomandatario A.L., con riguardo ad una serie di pagamenti effettuati in suo favore tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) per complessivi Euro 43.604,37 (senza alcun riferimento alle fatture) “o quali altri pagamenti di importo maggiore o minore saranno accertati in corso di causa” ricadenti nel cd. periodo sospetto.

1.1. In particolare, i giudici di secondo grado hanno respinto i motivi di appello relativi al vizio di ultrapetizione (per avere il tribunale accolto la domanda nella misura ridotta, precisata dal Fallimento in corso di causa, rispetto all’originario petitum, senza riferimenti a specifiche fatture) e alla mancata valutazione della prova contraria offerta contro le scritture contabili esibite del convenuto ex art. 2711 c.c. (in quanto non impugnate ed aventi perciò piena efficacia probatoria, anche alla luce dell’istruttoria orale svolta a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale) ed hanno invece accolto parzialmente quello sulla scientia decotionis (facendola risalire alla data del (OMISSIS), in cui l’appellante aveva constatato il protesto di un assegno rilasciatogli dalla fallita).

1.2. Il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo – rubricato testualmente “Art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3, 4 e 5: Violazione dell’art. 112 c.p.c.; illogicità in ordine al motivo di gravame concernente il rilevato vizio di ultrapetizione; insufficiente esame su un fatto decisivo (esistenza di assegni protestati dati in pagamento) oggetto di discussione” – si contestano le motivazioni addotte dalla Corte territoriale per escludere il vizio di ultrapetizione, segnatamente: i) che il Fallimento attore ha chiesto la revoca di una serie di pagamenti, individuati per ammontare e data, senza alcun riferimento a determinate fatture; ii) che la domanda è stata ridotta a seguito della produzione di copia non contestata del libro giornale del T. in cui risultavano annotati i pagamenti collegati alle fatture, indicate come saldate dallo stesso ricorrente (in contanti/valori di cassa) dopo il protesto del (OMISSIS); iii) che il T. ha ammesso di aver ricevuto, dopo il protesto del (OMISSIS), il pagamento frazionato per contanti di Euro 6.197,48 a saldo di fatture precedenti; iv) che non vi è alcuna traccia contabile dell’assegno del (OMISSIS) di Euro 12.000,00 asseritamente non incassato ma restituito al debitore, per ottenere la cancellazione del protesto, deduzione ritenuta non credibile e comunque inconferente”. Il ricorrente lamenta che nelle sue scritture contabili “non si riscontravano pagamenti di importi esattamente corrispondenti nell’ammontare a quelli indicati da parte attrice”, che la riduzione del petitum ha comportato non solo una variazione aritmetica, ma anche una variazione sostanziale delle causali di cui la somma rappresentava il totale, e che due dei pagamenti di cui era stata chiesta la revoca corrispondevano ad assegni non incassati (come sarebbe stato riconosciuto dallo stesso giudice d’appello).

3. Con il secondo mezzo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in rodine alla conoscenza dello stato di insolvenza della fallita da parte del creditore. Omesso esame su un fatto decisivo (esistenza di assegni protestati dati in pagamento – pagamento in contanti successivamente al protesto dell’importo dell’assegno di Euro 6.197,48) oggetto di discussione” – si sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe palesemente contraddittoria, per avere la Corte d’appello da un lato riconosciuto la veridicità delle scritture contabili (in cui i pagamenti venivano annotati per cassa, quindi come avvenuti in contanti contestualmente alle forniture) e dall’altro sostenuto che l’assegno protestato era stato emesso a copertura di fatture rimaste insolute.

4. Entrambi i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

4.1. Innanzitutto, essi veicolano confusamente vizi eterogenei, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in contrasto con il principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

4.2. In secondo luogo, le censure motivazionali sono formulate senza l’osservanza dei canoni imposti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

4.3. Inoltre, al di là del difetto di autosufficienza che merge in taluni punti (si vedano ad esempio i fatti prospettati a pag. 4 del ricorso), i motivi afferiscono a questioni di merito ed alla stessa valutazione del materiale probatorio, che però non sono sindacabili in questa sede, essendo evidente che sottoporre a verifica la sufficienza o razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).

4.4. D’altro canto, l’anomalia motivazionale denunciabile in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U, 8054/2014, 34474/2019, 20867/2020), sia perchè la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perchè con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

4.5. In definitiva, va fatta applicazione del principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1), segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei due controricorrenti in Euro 2.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA