Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10974 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Ermanno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VIGNAIOLI VENETO FRIULANI s.c.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

dei Monti Parioli n. 48, presso l’avv. MARINI Giuseppe, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Carlo Amato, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FONTANELLE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 66, presso gli

avv.ti FANTOZZI Augusto, Roberto Tieghi e Francesco Giuliani, che lo

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 39/01/06, depositata il 20 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Vignaioli Veneto Friulani s.c.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 39/01/06, depositata il 20 luglio 2006, con la quale, rigettando l’appello della società, è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa per ICI relativa agli anni 1997/1999 in relazione a fabbricato di sua proprietà, per il quale il giudice a quo ha negato il riconoscimento della natura rurale.

Il Comune di Fontanelle resiste con controricorso.

2. In ordine al primo motivo, con il quale si insiste sulla tesi della ruralità dell’immobile de quo, va rilevato che, in applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

3. Il secondo motivo, con il quale si chiede a questa Corte se gli avvisi di accertamento elevati dal Comune di Fontanelle, segnatamente i provvedimenti nn. 43 (…), 44 (…) e 45 (…), sono adeguatamente motivati nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, appare inammissibile per genericità del riportato quesito di diritto, oltre che per difetto di autosufficienza.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per ivi essere accolto il primo motivo, nei sensi e nei limiti di cui al riportato principio di diritto, e dichiarato inammissibile il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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