Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10974 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 09/06/2020), n.10974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATUTO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10850-2013 proposto

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. s9/2012 della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate di Taranto 2 accertava lei confronti del contribuente F.L., un reddito di impresa maggiore di quello dichiarato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett c.

La pretesa fiscale, sottesa all’accertamento, traeva origine dalla circostanza che il contribuente non aveva collaborato all’invito a fornire i registri fiscali obbligatori ed in genere le scritture contabili, nè a rispondere al questionario inviato e diretto a giustificare la movimentazione bancaria del conto corrente, determinando quindi l’Agenzia a presumere, ai sensi del D.P.R. n. 600, art. 32, comma 1, che gli importi attivi e passivi del c.c., fossero rappresentativi di reddito da porre a base della rettifica.

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso presso la commissione tributaria provinciale il contribuente il quale, eccepiva che in ogni caso gli importi considerati dovevano essere depurati dell’Iva, che i movimenti connessi ad emissione di assegni erano giustificati ex. se potendo individuarsi il nome del beneficiario proprio dai titoli.

Si costituiva l’ufficio impositore chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 333/05/2008 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto rigettava il ricorso.

Tale decisione era impugnata dal contribuente, e la Commissione Regionale della Puglia con sentenza del 14 marzo 2012 n. 59/28/2012 accoglieva rappello, ponendo a base del proprio convincimento la circostanza che il contribuente avesse dimostrato che “i prelevamenti fossero, sicuramente e univocamente riconducibili alla singola movimentazione di conto corrente contestata nell’avviso di accertamento “. Secondo il giudice di appello il contribuente era stato in grado di spiegare come i prelevamenti risultanti sul conto fossero riferiti o a specifici beneficiari in quanto trattavasi di a: segni bancari nominativi o a prelevamenti personali del contribuente.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad due motivi, così sintetizzatili, e cioè violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

Difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa argomentazioni difensive esposte sia in primo che secondo grado (nel descrivere il secondo motivo l’Agenzia incorrendo in evidente lapsus parla di motivo di appello specificamente indicato mentre è stata vittoriosa in primo grado, errore materiale comunque facilmente evincibile dalla illustrazione del motivo) e cioè le singole movimentazioni in conto corrente, non adeguatamente giustificate dal contribuente. Nonostante la ritualità della notifica (a mani del domiciliatario e rappresentante processuale in seconde grado Dott. E.C.), non si costituiva il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo e secondo motivo dedotto, da esaminare congiuntamente stante l’intima connessione, il ricorrente denuncia la violazione e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il difetto di motivazione.

Il giudice di secondo grado sebbene abbia individuato correttamente la disciplina giuridica da applicare, non l’ha applicata al caso concreto. Una volta affermato che era operante nei confronti dell’imprenditore individuale la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 300 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, sia con riferimento ai prelevamenti, che ai versamenti, avrebbe dovuto valutare criticamente, stante l’inversione probatoria a carico del contribuente, se fosse stata offerta h prova liberatoria e cioè se i movimenti bancari fossero stati considerati nelle dichiarazioni e/o se i movimenti bancari presi in considerazione non si riferissero ad operazioni imponibili. Deve ritenersi quindi che dalle mere apodittiche affermazioni contenute nella sentenza di secondo grado “il contribuente ha provato in manie 1.a rigorosa e per ogni singola operazione di conto corrente, che le giustificazioni da lui addotte sono riconducibili sicuramente ed univocamente alla singola movimentazione di c.c. contestata nell’avviso di accertamento “non si evince il superamento della presunzione di legge. In particolare non risulta indicato come si sia potuto dedurre che le dichiarazioni fiscali contenessero traccia di tali movimentazioni o che tali movimenti non si riferissero ad operazioni imponibili, in particolare la prova doveva riguardare ogni singola movimentazione e non considerata “all’ingrosso”. Va ribadito che è, con riferimento al testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del tutto pacifico nella giurisprudenza che la norma in questione e la presunzione in essa contenuta consente agli uffici finanziari di tenere conto sia dei prelievi che dei versamenti del conto corrente del contribuente imprenditore, ponendoli a base delle rettifiche e degli accertamenti, s2 il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e” semprechè non risultino dalle scritture contabili”.

Costituisce ins receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La CTR ingiustificatamente si è sottratta alla attività sopra descritta, nonostante l’avviso di accertamento – richiamato nel ricorso – contenesse l’analitica descrizione dei singoli movimenti bancari verificati e delle ragioni della loro ripresa a tassazione, (mancata collaborazione con la sede precontenziosa), non illustrando e specificando le ragioni della decisione assunta. In particolare dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice non chiarisce su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni e pervenuta alla propria determinazione, rendendo quindi una motivazione apparente.

Pertanto la sentenza impugnata è incorsa in tale grave vizio affermando in maniera apodittica il superamento da parte del contribuente imprenditore della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sulla base di mere affermazioni. Deve ritenersi frutto di errore della sentenza di appello che ha preso in considerazione anche il pagamento effettuato dal comune di Castellaneta nel 2003, tale posta riguardava eventualmente (ed esaminata) l’accertamento del 2003 e non per quello del 2004 oggi in discussione.

La. Commissione Regionale avrebbe dovuto specificare quali documenti erano stati depositati valutati per annullare la presunzione di legge e riformare la decisone di primo grado. Invero, il giudice di secondo grado ha affermato che il contribuente avesse dimostrato che i prelievi posti nella fase dell’accertamento erano relative a fatture dell’anno precederli e senza specificare quali atti erano stati esaminati, senza indicare neppure quando fossero stati prodotti, vista che di tale deposito non vi è traccia nella esposizione della sentenza di secondo grado e men che mai in quella di primo grado. Nè appare appagante l’affermazione che dei movimenti bancari, rappresentati da assegni non si dovesse tener conto essendo individuabile il beneficiario, invero quello che rileva non è tanto l’individuazione del beneficiario, in base alla ratio della norma, quanto che tali pagamenti non si riferissero a operazioni imprenditoriali occulte cosa che non si poteva dedurre dal solo esame dell’assegno che come è noto e titolo astratto in ordine alla causa.

In sintesi la prova che il contribuente avrebbe dovuto fornire anche con specifico riferimento alle singole poste accertate come ricavi non dichiarati, stante la presunzione legale, in materia, non poteva essere una prova generica, ma una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle singole movimentazioni bancarie non fossero riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponi)ili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2003 e n. 26018 del 2014). In altri termini il giudice di secondo grado-, rifuggendo da qualsiasi affermazione generica, avrebbe dovuto dar conto in sentenza delle risultanze di quella verifica, dovendo individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato doveva essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrer(ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (vedi Cass. n. 11102 del 2017). Sebbene spetta al potere discrezionale del giudice di merito la valutazione degli atti su cui fonda il proprio convincimento, ma tale processo logico non esclude la valuta2ione in sede di legittimità. La conclusione finale deve essere tale da permettere di apprezzare l’avvenuta corretta valutazione dei documenti e dei dati, non potendo prescindere dalla loro oggettiva sintomaticità e rilevanza. La sintesi non deve mai tradursi in una sostanziale omissione argomentativa come nel caso in esame in cui non si comprende quali documenti siano stati esaminati nè il loro contenuto.

Dall’accoglimento dei motivi del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR della Puglia che provvederà a riesaminare la vicenda processuale alla stregua dei suesposti principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando alla commissione tributaria della Puglia, in diversa composizione, che provvederà a che alle spese di questo grado.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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