Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10974 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1333/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI GIANFELICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3383/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 19 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 124/1/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti che aveva accolto il ricorso di P.M. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che vi era giudicato inter partes sulla annualità fiscale 2006 per la medesima imposta che escludeva il presupposto della tipologia accertativa de qua (c.d. redditometro) del “doppio scostamento annuale” e che comunque un ulteriore vizio dell’atto impositivo impugnato doveva ravvisarsi nella mancata divisione quinquennale della spesa valorizzata ai fini dell’applicazione della tipologia medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2909 c.c., poichè la CTR ha ritenuto insussistente il presupposto del “doppio scostamento annuale” in forza di un giudicato afferente analoga procedura accertativa per l’anno 2006.

La censura è infondata.

Non è infatti dubbio che il giudicato “esterno” derivante dalla sentenza n. 99/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Rieti abbia effetto preclusivo nel presente giudizio, poichè, con l’effetto sostanziale previsto dall’evocata norma codicistica, l’accertamento sul mancato scostamento reddituale per l’anno 2006 non può non “fare stato” rispetto all’oggetto della lite in esame, quanto al profilo, dirimente, del presupposto dello “scostamento reddituale biennale”, essendo l’annualità 2006 stata indicata come una delle due ai fini dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato (in linea di principio, cfr. Sez. 5, sentenza n. 24433 del 30/10/2013).

In questo precisato senso, gli stessi precedenti giurisprudenziali indicati dall’ Agenzia fiscale ricorrente risultano pertinentemente suffragare la statuzione contenuta nella sentenza impugnata.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR, affermando che non sia stata effettuata la “divisione quinquennale” degli incrementi patrimoniali.

La censura è infondata.

La statuizione impugnata va infatti intesa nel senso che detta “divisione” è stata effettuata, ma che, come sostenuto dal contribuente e ritenuto da entrambi i giudici di merito, lo è stata in modo erroneo.

Non è dunque ravvisabile il vizio di extrapetizione denunciato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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