Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10973 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Ermanno – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Panama n. 12, presso l’avv. COLARIZI
Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria
Lacognata, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 41/27/06, depositata il 18 luglio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 41/27/06, depositata il 18 luglio 2006, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto del Comune di Torino al rimborso della ritenuta sugli interessi corrisposti al Comune medesimo dall’Azienda Torinese Mobilità sul capitale di dotazione ad essa conferito ai sensi del D.P.R. n. 902 del 1986, art. 44.
Il Comune resiste con controricorso.
2. Il ricorso, con il quale si formula il quesito se l’interesse che le aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali sono tenute a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, art. 44, comma 2, ai comuni che conferiscono il capitale dell’azienda sia soggetto alla ritenuta di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, terzo periodo, in quanto fiscalmente qualificabile come provento ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41, e, pertanto, rientrante nell’ambito di applicazione della L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14, appare manifestamente fondato, avendo questa Corte già affermato il principio in virtù del quale le somme che le aziende di servizi dipendenti dagli enti locali sono tenute a pagare ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, art. 44, comma 2, costituiscono il corrispettivo sinallagmatico del godimento dei beni conferiti dal Comune all’azienda come capitale di dotazione; ne discende che tali somme integrano un provento derivante dall’impiego di capitale e sono come tali da assoggettare a tassazione, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26 (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto la richiesta di rimborso delle somme ritenute in acconto Irpeg sugli interessi maturati sui capitali concessi da un Comune alle aziende di servizi municipalizzate negandone la natura reddituale, in quanto mera restituzione delle somme a suo tempo sborsate dal Comune stesso) (Cass. n. 27578 del 2008; cfr., anche, Cass. n. 558 del 2005).
3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del Comune contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata successivamente alla proposizione del presente ricorso, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011