Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10973 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 06/05/2010), n.10973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26956-2006 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

56/A, presso lo studio dell’avvocato PENNA CARLO, rappresentato e

difeso dagli avvocati TOTARO PATRIZIA, MARZIALE GIUSEPPE, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.TR. S.P.A., in proprio e quale cessionaria del ramo di azienda di

IRT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RIGI LUPERTI MARCO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1643/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/11/2005 R.G.N. 967/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato TOTARO PATRIZIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di S.M. avente ad oggetto l’accertamento, nei confronti delle società in epigrafe, del suo diritto all’inquadramento come funzionario con conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive.

La Corte territoriale, ritenuta l’irrilevanza nei confronti di dette società, che si erano succedute nella gestione del servizio esattoriale, nell’ambito di Salerno, della transazione intervenuta con la curatela del fallimento della società GENI, precedente gestore della menzionata esattoria, con la quale veniva concordata l’attribuzione al S., a decorrere dall’1 gennaio 1991, della qualifica rivendicata, accertava che non risultava dimostrato che il ricorrente fosse stato preposto alla Direzione di uno sportello con almeno nove dipendenti o a più sportelli aventi almeno quindici dipendenti, così come sancito dall’art. 5 del ccnl 7 aprile 1992 per il riconoscimento della reclamata qualifica.

Avverso questa sentenza il S. ricorre in cassazione sulla base di sei censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso, precisato da memoria, la società E.TR in proprio e quale cessionaria del ramo di azienda IRT S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1372, 1965 e 2909 c.c., D.P.R. n. 438 del 1988, artt. 23 e 122 nonchè vizio di motivazione.

Allega al riguardo l’erroneità della sentenza impugnata in punto di negata efficacia riflessa, nei confronti delle società che si sono succedute nella gestione dell’esattoria di Salerno, della transazione intervenuta con la società, precedente gestore della esattoria, avente ad oggetto il riconoscimento a decorrere dall’1 gennaio 1990 della qualifica di funzionario.

La censura è infondata.

E’ da premettersi che, come questa Corte ha più volte precisato, in materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, il subentro, come nella specie, del nuovo concessionario al precedente nei rapporti aziendali è da considerarsi a titolo originario (Cass. 26 febbraio 2003 n. 2936 e Cass. 19 aprile 2006 n. 9052), trovando applicazione D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, art. 23, il quale garantisce ai lavoratori transitati alle dipendenze del concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità, e non l’art. 122 dello stesso D.P.R., che, quale norma speciale, prevista, in sede di prima applicazione del citato D.P.R., per la diversa ipotesi del passaggio dei dipendenti delle soppresse esattorie ai concessionari, non è applicabile per analogia al diverso caso del passaggio di lavoratori da un concessionario all’altro (Cass. 14 settembre 2009 n. 19772).

Il subentro a titolo originario del nuovo concessionario esclude, comunque in ogni caso, che possa configurarsi nei confronti di quest’ultimo un efficacia riflessa della transazione, avente ad oggetto il riconoscimento di una qualifica superiore, conclusa dal dipendente con il precedente concessionario.

Infatti come il giudicato, anche la transazione, non può spiegare alcuna efficacia riflessa nei confronti di soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (Cass. 28 luglio 2009 n. 17495 e Cass. 25 marzo 1999 n. 2875).

Ed ancora – come è stato osservato dal giudice di appello anche con puntuali richiami giurisprudenziali – i limiti soggettivi di efficacia dei contratti (art. 1372 c.c.) “giustificano ampiamente la irrilevanza, nei confronti delle società concessionarie subentranti, della transazione intercorsa tra il S. e la Spa Geni”.

Con il secondo motivo il S. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112, 329 e 342 c.p.c. e vizio di motivazione.

Sostiene che il giudice di appello non poteva procedere all’accertamento dello svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata in quanto l’appello delle società verteva unicamente sulla affermata opponibilità della transazione alle menzionate società.

Il motivo non è fondato.

Nella stessa sentenza di secondo grado i giudici danno atto che nell’appello le società hanno censurato la decisione del primo giudice, tra l’altro, per non aver “tenuto conto delle mansioni di fatto espletate dal lavoratore, essendo stata omessa l’esposizione del sillogismo che, secondo l’insegnamento della S.C., deve essere percorso dal giudice per pervenire all’esatto inquadramento” e per non dimostrare le risultanze della prova raccolta che il S. aveva espletato mansioni riconducibili alla figura del funzionario.

Nè su tale interpretazione fornita dalla Corte del merito dell’atto di appello vi è specifica censura.

Nessun giudicato interno, quindi, si è formato in ordine alle mansioni svolte, così come accertate dal giudice di primo grado, avendo la società devoluto, con l’appello, la relativa questione al giudice di secondo grado.

Quanto ora dettato legittima, quindi, l’operato del giudice di appello, che, ai fini di stabilire la fondatezza della originaria domanda del S. ha esaminato – alla luce delle testimonianze rese e della documentazione in atti – le mansioni effettivamente svolte dal suddetto lavoratore successivamente alla sottoscrizione della transazione intervenuta con la società Geni.

Con la terza censura il ricorrente prospetta omessa motivazione in merito “alla richiesta d’inquadramento superiore per effetto delle mansioni svolte nel periodo di gestione esattoriale GENI dal 1^ gennaio 19921 al 31 luglio 1993”.

La censura per come formulata non può essere accolta.

Infatti secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n 5, come nella specie.

Ed invero siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa;

mentre il vizio deve essere denunciato attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755 e Cass., S.U., 27 ottobre 2006 n. 23071).

Con il quarto motivo il S. assume violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 c.c., D.P.R. n. 43 del 1988, art. 91 in relazione all’art. 5 del ccnl personale direttivo aziende concessionarie del servizio riscossione tributi 7 aprile 1992 e vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che la Corte del merito ha errato nell’interpretazione della denunciata norma contrattuale tenendo conto della disciplina legislativa previgente e non di quella in vigore vigente all’epoca dei fatti di cui al D.P.R. n. 43 del 1988 secondo la quale il Collettore provinciale è divenuto l’alter ego dell’imprenditore e cioè colui al quale sono attribuiti direttamente dalla legge poteri decisionali e di rappresentanza dell’azienda.

Con la quinta censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1176, 1375, 1362 e 1368 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 43 del 1988, art. 91 in relazione all’art. 5 del ccnl personale direttivo aziende concessionarie del servizio riscossione tributi 7 aprile 1992 nonchè vizio di motivazione.

Il S., richiamato quanto osservato nei precedenti motivi circa il giudicato interno formatosi in punto di accertamento di svolgimento di mansioni non inferiori a quelle svolte alle dipendenze della società GENI, afferma che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato la denunciata norma contrattuale non attribuendo alla fattispecie previste dal comma 2 della clausola pattizia valore meramente esemplificativo rispetto alla declaratoria di cui al comma 1 della stessa clausola.

Assume, inoltre, il ricorrente, che il giudice così interpretando la norma è andato oltre la linea difensiva delle società incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

Asserisce poi, che la valutazione operata dalla Corte del merito degli esiti istruttori non rispetta il canone della buona fede, della correttezza, razionalità e ragionevolezza.

Con il sesto motivo il S., in relazione al periodo E.TR., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1176, 1375, 1362 e 1368 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.P.R. n. 43 del 1988, art. 91 in relazione all’art. 5 del ccnl personale direttivo aziende concessionarie del servizio riscossione tributi 7 aprile 1992 e vizio di motivazione.

Il ricorrente, richiamato quanto già rilevato in punto di mansioni volte alla dipendenze della società GENI e di erronea interpretazione dell’art. 5 del ccnl, contesta la valutazione delle emergenze istruttorie.

I motivi, che in quanto strettamente connessi sotto l’aspetto logico- giuridico vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Premesso che, per le ragioni già evidenziate, non è configurabile l’invocato giudicato interno sullo svolgimento delle mansioni “non inferiori a quelle svolte alle dipendenze della società GENI”, mette conto, innanzitutto evidenziare, che in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ex D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 i poteri, anche di rappresentanza, di cui il collettore, come coadiutore dell’esattore, è sempre munito, indipendentemente da ogni procura, non sono di per sè sufficienti per l’attribuzione della qualifica di funzionario, potendo questa essere riconosciuta soltanto nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva (V. Cass. 20 febbraio 2000 n. 2018 con specifico riferimento al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43).

E’, quindi, corretta la sentenza impugnata che, non assegnando valore decisivo ai poteri, conferiti per legge, al “Collettore”, ha proceduto all’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, alla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda e in conformità all’insegnamento di questa Corte (per tutte Cass. 16 febbraio 2005 n. 3069).

Nè nell’ambito di tale accertamento è configurabile una violazione dell’art. 112 c.p.c. non essendo il giudice, nella interpretazione del contratto collettivo, vincolato alle prospettazioni delle parti.

Tanto precisato rileva il Collegio che la critica mossa all’interpretazione della declaratoria contrattuale per come articolata è generica in quanto difettando, e la allegazione (con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi nonchè del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato) e la precisa indicazione (in relazione al denunciato difetto di motivazione) delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, si sostanzia nella mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).

Del resto, e vale la pena di sottolinearlo, la motivazione secondo la quale le ipotesi contemplate dall’art. 5 del ccnl, comma 2 in esame non sono meramente esemplificative, ma specificazione dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica di funzionario, è adeguatamente sorretta da argomentazioni logiche e prive di qualsiasi contraddizione.

Relativamente, poi, alla valutazione delle risultanze istruttorie occorre precisare che costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Nel giudizio di cassazione, ha infatti ribadito questa Corte, anche di recente, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972).

Nè, si è ulteriormente precisato, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).

Sulla base di tali principi rileva il Collegio che non possono trovare ingresso in questa sede le critiche con le quali si addebita alla sentenza impugnata di avere fatto cattivo governo delle risultanze istruttorie, in quanto tali critiche si risolvono, a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi logici, nella allegazione di una valutazione dei fatti riguardanti il numero degli sportelli cui il S. era stato preposto, gli organici degli stessi ed il tasso di responsabilità connesso all’espletamento dei suoi compiti.

In conclusione – riassumendo quanto sin’ora osservato – il ricorso va rigettato in quanto le numerose ed articolate censure mosse alla impugnata sentenza risultano prive di fondamento atteso che la Corte territoriale ha negato al S. la qualifica rivendicata e dopo aver proceduto ad un attento esame ed ad una valutazione delle prove testimoniali e dei documenti e, quindi, degli atti, è pervenuta ad una pronuncia che per essere basata – è bene ribadirlo – su di una motivazione congrua e giuridicamente corretta per aver fatto applicazione dei criteri codicistici d’interpretazione del contratto collettivo di categoria – si sottrae ad ogni possibile sindacato in questa sede di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 34,00 oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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