Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10973 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1330/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 76,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVIA RITETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 4 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da F.N. avverso la sentenza n. 125/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che il contribuente appellante aveva adeguatamente contro provato, mediante documentazione bancaria, la sussistenza di mezzi adeguati, non tassabili, per il sostenimento della spesa (mutuo per acquisto immobiliare) posta a base dell’accertamento “redditometrico” de quo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha poi anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato l’assolvimento dell’onere controprobatorio gravante sul contribuente in caso di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, applicabile ratione temporis.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “.. compete alla Corte di Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino o no ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 17535/2008). Se è sicuramente devoluto al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’invocato art. 360 c.p.c., n. 3, se, violando i succitati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziarlo a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso, ove valutati nella loro sintesi (Cass. 9760/2015 e 19894/2005)” (così Sez. 5, sentenza n. 17183 del 2015).

La Commissione tributaria regionale, in evidente distonia da tale principio di diritto, non ha fatto corretta applicazione dell’evocata disposizione codicistica civile, risultando del tutto assertiva/apodittica ed assai sbrigativa la valutazione delle contro prove presuntive/documentali allegate dal contribuente e quindi sostanzialmente omessa la necessaria valutazione della loro portata probatoria, secondo le indicazioni della disposizione medesima, così concretandosene la sua “falsa applicazione”.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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