Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10972 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7950/2015 proposto da:

D.A.F.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Parigi n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Luca Sabelli, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Go Kids S.r.l. in amministrazione straordinaria;

– intimata –

avverso il provvedimento del Tribunale di Udine del 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il tribunale di Udine, con decreto del 30 dicembre 2014, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a provvedere sull’istanza presentata dal Dott. D.A.F.R. perchè gli fosse liquidato il compenso spettantegli per lo svolgimento dell’attività di commissario giudiziale di Go Kids s.r. in amministrazione straordinaria.

Il giudice di merito, in particolare, riteneva che il disposto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 47 attribuisse espressamente al Ministro dello sviluppo economico il compito di determinare l’entità di tale compenso con decreto non regolamentare, dovendosi così escludere l’affidamento all’autorità giudiziaria ordinaria della liquidazione richiesta.

2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso D.A.F.R. prospettando un unico motivo di doglianza.

Go Kids s.r. in A.S., in persona del curatore speciale all’uopo nominato, non ha presentato difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 15 e 47 e L.Fall., art. 39: il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 47 – in tesi di parte ricorrente – deroga la L.Fall., art. 39 solo per la parte in cui, per la quantificazione del compenso, la norma fallimentare rinvia a un decreto del Ministero della Giustizia, prevedendo nel caso di specie il riferimento a un decreto non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 47 e L.Fall., art. 39 disciplinano perciò distinte fasi della liquidazione del compenso del commissario giudiziale, in quanto la prima attribuisce al Ministero il compito di emanare un decreto di carattere generale che determini i parametri per la liquidazione dei compensi, mentre la seconda riserva al tribunale il compito di individuare il concreto ammontare spettante al singolo commissario giudiziale in applicazione dei criteri così fissati.

4. Il motivo è fondato.

4.1 Va detto, innanzitutto, che la questione risolta dal giudice di merito nulla ha a che vedere con il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione regolato dall’art. 37 c.p.c..

Tale difetto di concretizza quando nè il giudice civile, nè alcun altro giudice dello Stato siano forniti di giurisdizione a conoscere di una controversia fra il singolo e l’amministrazione attiva dello Stato, per il fatto che essa ha ad oggetto una situazione soggettiva che non riceve dalla legge alcuna tutela giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. U., 4309/2010, Cass., Sez. U., 6635/2005).

Nel caso di specie la questione rimessa all’esame del giudice di merito, concernente l’individuazione dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione del compenso richiesto dal commissario giudiziale, non prospettava alcuna controversia fra il singolo e l’amministrazione attiva dello Stato e non era quindi riconducibile alla situazione in cui si trova il giudice ordinario in conseguenza delle limitazioni previste dall’art. 37 c.p.c..

4.2 Il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 15 stabilisce espressamente che trovi applicazione rispetto al commissario giudiziale nominato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria il disposto della L.Fall., art. 39, salvo quanto stabilito dal successivo art. 47.

Questa norma prevede che “l’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” nonchè dei seguenti ulteriori criteri: a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell’impresa, tenuto anche conto dell’eventuale affidamento della gestione dell’esercizio”.

Il giudice di merito ha ritenuto che la disposizione attribuisca al Ministro dello sviluppo economico il compito di determinare, caso per caso, l’entità del compenso spettante a ciascun commissario giudiziale per l’attività svolta.

La tesi non trova alcun conforto nel dato normativo.

La norma infatti fa riferimento all’adozione di un decreto non regolamentare che tenga conto delle disposizioni del D.M. n. 30 del 2012 (D.M. che contiene l’individuazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo) in quanto compatibili nonchè di ulteriori criteri costituiti, per la determinazione del compenso del commissario giudiziale, dall’individuazione di importi variabili fra un limite minimo e un limite massimo da definirsi in relazione a parametri dimensionali dell’impresa e tenendo conto dell’eventuale affidamento della gestione dell’esercizio.

Si tratta, all’evidenza, di linee guida da tenere a parametro per la determinazione dei criteri generali di calcolo del compenso spettante al commissario giudiziale.

Non avrebbe altrimenti alcun senso prevedere che il decreto da emanare a cura del Ministero dello sviluppo economico individui un importo minimo e uno massimo piuttosto che stabilire il compenso da attribuire in concreto al commissario giudiziale.

Detto in altri termini, ove si accedesse alla tesi propugnata dal giudice di merito, il Ministero sarebbe privo di criteri di immediata applicazione per la liquidazione del compenso spettante al singolo ausiliario e non saprebbe come provvedere alla liquidazione.

Nè, in questa prospettiva, avrebbe alcuna giustificazione il disposto del successivo art. 104, a mente del quale “i regolamenti previsti dagli artt. 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La norma in discorso costituisce quindi un atto legislativo posto a fondamento di una fonte normativa secondaria e si riferisce (laddove parla di un “decreto non regolamentare”) all’emanazione di un decreto ministeriale di portata generale ma inidoneo a incidere nel corpo della disciplina fissata da fonti primarie, cioè di livello legislativo.

Anche la normativa successivamente emanata (D.M. 3 novembre 2016, attuativo del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 47 nel testo vigente dopo la novella del 2012) conferma del resto (all’art. 3, comma 1 e art. 16) l’attribuzione della competenza alla liquidazione dei compensi ai tribunali e la soggezione di ogni singola liquidazione ai parametri generali dettati dal D.M..

Il combinato disposto del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 15 e 47 e L.Fall., art. 39 comporta quindi che la disciplina per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza sia individuata dalla legge fallimentare quanto alle modalità di liquidazione del compenso, che rimane così affidata al Tribunale di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 3 e dal D.M. emesso dal Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016, rispetto ai criteri generali da applicare per la quantificazione (v. Cass., Sez. U., 32974/2019).

5. Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio al tribunale di Udine, il quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al tribunale di Udine in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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