Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10972 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10972
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Ermanno – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n.
43, presso l’avv. LORENZONI Fabio, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE di LODI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, presso
l’avv. MEREU Giacomo, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. Massimiliano Battagliola, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 31/12/07, depositata il 5 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Fabio Lorenzoni per il ricorrente e l’avv. Paolo Mereu
(per delega) per il controricorrente;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rinvio della causa in
pubblica udienza.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. P.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 31/12/07, depositata il 5 giugno 2007, con la quale, accogliendo l’appello del Comune di Lodi, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento dell’ICI per gli anni 1999/2002, emessi nei confronti del contribuente in relazione a terreno ritenuto edificabile. Il giudice d’appello è pervenuto a detta conclusione in applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005, come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 25506 del 2006.
Il Comune di Lodi resiste con controricorso.
2. I motivi di ricorso si concludono con quesiti – dica la Corte di cassazione che i terreni per i quali la destinazione edificatoria prevista nel P.R.G. non è concretamente attuabile sono regolati ai fini ICI come terreni agricoli; dica la Corte di cassazione che il giudizio sulle acquisizioni istruttorie che dimostrano impedimento all’utilizzo edificatorio di un’area comporta coerentemente che l’area non è soggetta al più gravoso regime fiscale proprio delle aree valorizzate dall’edificabilità; dica la Corte di Cassazione che la sentenza di merito deve pronunciare su tutte le domande avanzate in via principale, comprese le subordinate, ove non assorbite dall’accoglimento delle principale; dica la Corte di cassazione che cade in contraddizione la sentenza di merito che ritiene seguire un orientamento giurisprudenziale senza poi applicarlo nella fattispecie; dica la Corte di Cassazione che è onere della parte pubblica appellante fornire la prova dei maggiori valori che pretende attribuire ai terreni che pretende assoggettare ali ICI in rettifica della dichiarazione del contribuente assistita da elementi di validazione non smentiti – che si rivelano generici e non rispondenti ai requisiti prescritti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (per tutte, Cass., Sez. un., n, 26020 del 2008).
3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria il ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi ribadire che i quesiti, ivi testualmente riportati, si rivelano formulati, per la loro evidente genericità e astrattezza, in modo non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni unite (della quale nella relazione è citata una delle numerosissime pronunce), che il Collegio pienamente condivide;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della sola partecipazione del difensore del controricorrente all’adunanza in camera di consiglio, stante la inammissibilità del controricorso per tardività (ricorso notificato in data 15 ottobre 2007, controricorso spedito a mezzo posta il 15 gennaio 2008).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011