Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10972 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1319-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALLE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.R.P. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DI PIERTROPAOLO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 8 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 30/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso di T.R.P. contro l’avviso di accertamento IRPEF 2007. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato si basava originariamente sullo scostamento biennale del reddito secondo il “redditometro” applicabile ratione temporis per gli anni 2006/2007 e che quindi essendo venuto meno per autotutela l’accertamento per la prima annualità difettava uno dei presupposti giuridici essenziali della metodologia accertativa utilizzata; che peraltro a tale specifico fine non si poteva valorizzare il mutamento di contestazione operato in sede processuale dall’Ente impositore, mirante a sostituire l’annualità fiscale 2006 con quelle 2008/2009.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, poichè la CTR ha affermato l’insussistenza dello scostamento reddituale biennale quale presupposto previsto da dette disposizioni legislative ai fini dell’accertamento “redditometrico”.

La censura è infondata.

Va anzitutto ribadito che “Il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, sicchè il giudice tributario non può estendere la propria indagine all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio” (Sez. 5, Sentenza n. 7927 del 20/04/2016, Rv. 639633 – 01).

Peraltro tale principio di diritto è alla base dello stesso precedente citato dalla ricorrente, la cui massima ufficiale recita “Ai fini dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico; con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità” (Sez. 5, Sentenza n. 26541 del 05/11/2008, Rv. 605446 – 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di entrambi tali principi di diritto, in particolare escludendo che la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato fosse giudizialmente emendabile con specifico riguardo alla seconda annualità nella quale si era verificato lo “scostamento reddituale” occorrente ai fini della legittimità della procedura accertativa de qua.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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