Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10971 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 26/04/2021), n.10971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14505/2015 proposto da:

M.A., M.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Monte Zebio n. 9, presso lo studio dell’avvocato de Arcangelis

Giorgio, rappresentati e difesi dall’avvocato Gracis Alessandro,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Carbonetti Francesco, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carbonetti Fabrizio,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. e M.S. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso-sezione distaccata di Conegliano, Unicredit Banca spa chiedendo che fosse accertato l’inadempimento di Rolo Banca 1473 spa (in seguito Rolo Banca) in relazione al servizio di prestazione dei servizi di consulenza e negoziazione di strumenti finanziari correlato al c/c n. (OMISSIS) e al conto deposito titoli n. (OMISSIS). Deducevano la violazione degli obblighi contrattuali prescritti dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17 avuto riguardo all’acquisto di 8.000 azioni della (OMISSIS) spa (poi fallita) da loro effettuato in data 26.9.1997 in quanto a ciò indotti dal Direttore della Banca che li aveva rassicurati sulle prospettive di incremento di valore del titolo, onde essi avevano modificato la loro ordinaria operatività, sino ad allora caratterizzata essenzialmente da investimenti in PCT aventi ad oggetto titoli di Stato. Chiedevano, quindi, la condanna della convenuta, quale successore nei titoli giuridici di Rolo Banca (a seguito di fusione), al risarcimento dei danni subiti sia per danno emergente che per lucro cessante. Resistevano gli istituti bancari convenuti.

Il tribunale respingeva le domande formulate dai M., sul rilievo che costoro avevano, all’epoca dei fatti, una discreta propensione al rischio e che la condotta della banca era stata conforme ai doveri ad essa imposti dall’art. 17 del decreto Eurosim nei confronti della clientela, attesa la pregressa esperienza degli attori nel settore degli investimenti. Dall’istruttoria era emerso che gli investitori erano stati resi edotti che il titolo (OMISSIS) spa era un titolo in difficoltà e la possibile crescita era legata a un’operazione di salvataggio in atto. Neppure sussisteva una situazione di conflitto d’interessi derivante dalla cessione da parte della banca di azioni proprie.

M.A. e S. proponevano appello che veniva rigettato. A sostegno dei propri assunti, il giudice distrettuale, premesso che il giudice di prime cure non aveva affatto ritenuto che gli appellanti fossero “operatori qualificati” rilevava che l’onere di allegazione circa i profili di inadeguatezza dei prodotti finanziari offerti incombeva sugli investitori (tale inadeguatezza, nella specie, era rimasta indimostrata), mentre sugli intermediari incombeva l’onere di dimostrare di avere assolto alle prescrizioni circa l’onere informativo. Inoltre, la deduzione del conflitto d’interessi era nuova. Secondo il giudice di primo grado, la banca non era stata reticente a fornire informazioni, tanto più che non sussisteva nè il conflitto d’interessi nè l’abuso di informazioni riservate da parte della banca.

M.A. e S. ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d’appello di Venezia affidando l’impugnazione a nove motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, l’Unicredit spa.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17 degli artt. 3 e 6 Reg. Consob 8850/94, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della normativa anche secondaria, in materia d’erogazione di servizi di consulenza finanziaria a risparmiatori non professionali e di esecuzione dei connessi loro ordini di acquisto di strumenti finanziari ad alta volatilità, perchè la banca, in assenza delle informazioni sul profilo di rischio del cliente si sarebbe dovuto astenere da qualunque pianificazione del suo patrimonio.

Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 5 per l’assenza nella vicenda, della prova liberatoria (specifica diligenza richiesta) che avrebbe esonerato da responsabilità la banca, relativamente al rispetto da parte della stessa della diligenza imposta a tutela del risparmio e del mercato, in particolare, la banca convenuta non avrebbe adeguatamente informato i due risparmiatori circa la possibilità del fallimento della banca emittente.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano nuovamente la violazione dell’art. 18, comma 5 Decreto Eurosim, per avere considerato, la Corte di prossimità, necessaria la prova dell’inadempimento della banca che doveva essere offerta da parte dei risparmiatori danneggiati con riferimento al fatto che la stessa banca avrebbe agito in situazione di conflitto d’interessi.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte d’appello non si era pronunciata ovvero con motivazione apparente aveva ritenuto che il direttore Mi. avesse informato i clienti M. del possibile fallimento della società emittente, con conseguente possibile perdita totale dell’investimento effettuato.

Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano il vizio di violazione dell’art. 47 Cost., dell’art. 1176 c.c., comma 2, del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, comma 1, lett. a), d), e) e dell’art. 3, lett. d) Reg. Consob 8550/94, perchè la Corte d’appello non aveva accertato la scorretta interpretazione delle norme da parte del tribunale sul dovere dell’intermediario finanziario di disporre un’autonoma e approfondita conoscenza dei valori mobiliari e del dovere di esatta conoscenza della situazione economica e finanziaria della società emittente.

Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 6 Reg. Consob n. 8850/94 nella parte in cui dispone che gli intermediari autorizzati si astengono dal consigliare o effettuare operazioni con dimensioni eccessive, nonchè dell’art. 47 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non avere valutato l’inadeguatezza dell’investimento in azioni (OMISSIS), in termini di eccessività dimensionale dell’investimento, rispetto al rischio di perdita integrale dello stesso, avendo fatto una valutazione soggettiva rispetto alle caratteristiche personali dei ricorrenti (dimensione del proprio patrimonio e pregressi investimenti) e non oggettiva sull’ammontare dell’investimento, indipendentemente dalla tipologia del cliente.

Con il settimo motivo i ricorrenti, deducono il vizio di motivazione per avere la Corte d’appello giudicato adeguato, per tipologia ed oggetto l’investimento in azioni (OMISSIS) (8.000.000 per un controvalore di L. 192.000.000) senza considerare lo stato prefallimentare della società emittente.

Con l’ottavo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essersi la Corte d’appello limitata ad affermare che la questione del conflitto d’interessi fosse nuova senza spiegare la predetta novità.

Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge, in materia di valutazione dell’adeguatezza degli investimenti dei risparmiatori e dei connessi doveri di protezione a carico degli intermediari autorizzati, non potendosi considerare adeguato per tipologia ed oggetto, l’esecuzione di un ordine di acquisto di azioni di una società affetta da una strisciante insolvenza.

Il primo motivo è infondato, in quanto alla stregua della normativa primaria e secondaria sui servizi d’investimento finanziario, in caso di rifiuto del cliente di fornire informazioni sulle sue esatte abitudini e propensioni all’investimento, alla banca non era certamente vietato eseguire gli ordini di negoziazione comunque impartiti dal cliente, ma ess era tenuta ad acquisire le informazioni sul profilo finanziario (entità del patrimonio, pregressi investimenti e obiettivi d’investimento) dell’investitore; in conformità della normativa vigente (v. D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17).

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del quarto, quinto, settimo e nono motivo, sia perchè la capogruppo Unicredit teneva in portafoglio le azioni della (OMISSIS), oggetto di vendita da parte della Banca e sia perchè le azioni vendute dalla banca agli odierni ricorrenti, appartenevano ad una società che è andata fallita tre mesi dopo tale vendita, pertanto la “specifica diligenza” di cui al D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 5 non risulta rispettata, in quanto l’intermediario, non avrebbe dovuto proporre le azioni di una società indebitata prossima all’insolvenza e di cui la capogruppo deteneva le azioni.

Il terzo e ottavo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi sul tema del conflitto d’interessi, sono da respingere, in quanto la Corte d’appello non ha sancito in alcun modo l’inversione dell’onere della prova in tema di dimostrazione dell’esistenza di un conflitto d’interessi, ma ha affermato l’inesistenza di un’allegazione degli attori, nel giudizio di primo grado, in ordine alla situazione di conflitto d’interessi nella quale la banca avrebbe operato ed alla conseguente novità e quindi inammissibilità della deduzione in sede di appello (vedi pp. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Il sesto e nono motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili, in quanto i ricorrenti esprimono il proprio disaccordo sulle valutazioni svolte dai giudici di merito sull’adeguatezza dell’investimento rispetto al cd. profilo di investimento dei signori M. e chiedono – in maniera non consentita nel giudizio di legittimità – un riesame dei fatti di causa. La valutazione della Corte d’appello è, d’altra parte, congruamente motivata. Inoltre, nel merito del motivo, la Corte d’appello ha accertato che non vi era stata nella specie, alcuna violazione dell’art. 6 del Reg. Consob n. 8850/94 che impone agli intermediari di astenersi dal consigliare o effettuare operazioni non adeguate; infatti, alla luce del rifiuto di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio, l’operazione è stata ritenuta adeguata per la percentuale ridotta dell’investimento rispetto al patrimonio posseduto e alla luce delle pregresse operazioni di acquisto di strumenti finanziari di natura azionaria.

In accoglimento del secondo motivo, assorbiti il quarto, quinto, settimo e nono motivo, rigettati il primo, terzo, sesto e ottavo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, terzo, sesto e ottavo, assorbe i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA