Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10971 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di ARDESIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, presso

l’avv. MEREU Giacomo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Massimiliano Battagliola giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso

l’avv. SALVINI Livia, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 53/65/07, depositata il 18

aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Paolo Mereu (per delega) per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ennio Attilio Sepe, il quale ha dichiarato di non opporsi alla

relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Ardesio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’ENEL s.p.a., è stata affermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI relativa agli anni 1994/1997, notificati nel 2001 alla contribuente a seguito di attribuzione della rendita catastale, avvenuta nel 1998: il giudice di appello ha ritenuto che il detto provvedimento di attribuzione di rendita può avere effetto solo a decorrere dalla notifica, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74;

che l’Enel s.p.a. resiste con controricorso;

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione ivi prevista;

che la stessa è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, che non condivide quanto osservato sul punto nella relazione, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile, poichè contesta adeguatamente la (unica) ratio decidendi della sentenza impugnata – basata essenzialmente sul principio secondo cui l’atto di attribuzione della rendita catastale può produrre effetti ai fini fiscali soltanto a decorrere dalla avvenuta notifica ed è quindi inapplicabile ad annualità pregresse – ed è dotato di quesito (“dica questa Suprema Corte che, in materia d’imposta ICI, la mancata previa notifica da parte dell’ente emanante il provvedimento impositivo, della iscrizione della rendita catastale a seguito della dichiarazione del contribuente, e del relativo reddito già attribuito, da parte dell’ente impositore, non costituisce motivo di improcedibilità del provvedimento impositivo per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, e che la già avvenuta iscrizione catastale e l’attribuzione del relativo reddito legittimano la possibilità di una imposizione a carattere retroattivo”) che si rivela sufficientemente idoneo a far comprendere alla Corte l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia la regola da applicare, ed è, quindi, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c.;

che, nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, in tema di ICI, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, qualora, come nella specie, la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata, soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione, con la conseguenza che dalla data della notificazione il contribuente è legittimato ad impugnare non solo la determinazione del tributo, ma anche quella della rendita, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l’attività di liquidazione non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perchè la stessa è imposta al competente ufficio tecnico (all’epoca, UTE) e non già al Comune, ente del tutto estraneo all’adozione dell’afferente provvedimento, sia perchè l’omissione non inficia in alcun modo l’attività del Comune medesimo, costituendo la notificazione, ai sensi del citato art. 74, condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita catastale avvenuta a decorrere dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 l’imposta dovuta in base al classamento, che il Comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass. nn. 5373, 21970 del 2009, 10801 del 2010; cfr., inoltre, nel senso della utilizzabilità retroattiva, una volta notificati, degli atti attributivi di rendita adottati a decorrere dal 1 gennaio 2000, Cass., Sez. un., n. 3160 del 2011);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio e trattando eventuali questioni rimaste assorbite, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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