Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10971 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1255/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUANA AULICINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5957/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 15 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza n. 1724/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF 2008. La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi sussistente lo “stato di necessità” allegato a giustificazione dell’affitto di azienda (vendita di generi di monopolio) a soggetto terzo, in violazione del relativo divieto di legge e che comunque mancava la prova che nei redditi dichiarati dall’affittuaria fossero ricompresi gli aggi percepiti dalla contribuente, sicchè doveva escludersi alcuna duplicazione di imposta in suo danno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la M. deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La censura è inammissibile.

La ricorrente infatti non tiene conto della novella legislativa della previsione codicistica evocata e quindi denuncia ragioni di cassazione che non sono più previste dalla legge.

In ogni caso il mezzo non è proponibile vertendosi in un caso evidente di “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione delle disposizioni legislative e costituzionali che prevedono i principi di personalità dell’imposta, di capacità contributiva e di divieto di doppia imposizione.

La censura è infondata.

Risulta invero che la CTR abbia correttamente fatto applicazione delle evocate previsioni normative, accertando in fatto, con giudizio di merito che non è sindacabile in questa sede, che non vi è prova che l’imposta richiesta con l’atto impositivo impugnato sia stata assolta dalla affittuaria dell’azienda di proprietà della M., la quale pertanto proprio in virtù di dette diposizioni legislative e costituzionali deve assolvere l’imposta medesima.

Va comunque notato che nel caso di specie si tratterebbe al più di una doppia imposizione “economica”, non “giuridica”, essendo diversi i soggetti incisi dal tributo ed il relativo presupposto, sicchè non è applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, richiamato dall’art. 163 T.U.I.R. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1168 del 21/01/2008, Rv. 601546-01).

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente denuncia violazione di legge in quanto la CTR avrebbe affermato il principio del solve et repete, non più esistente nell’ordinamento tributario.

La censura è inammissibile.

Non vi è infatti in alcuna parte della motivazione della sentenza impugnata alcun passaggio argomentativo nel quale detto principio sia evocato nè in concreto lo stesso risulta applicato dalla CTR.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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