Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10970 del 18/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Bruno Buozzi n. 102, presso gli avv.ti RUSSO Pasquale e Guglielmo
Fransoni, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE di CHIUSI;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 111/35/05, depositata il 22 settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 111/35/05, depositata il 22 settembre 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stato negato alla stessa il diritto al rimborso dell’ICI versata per il 1999 in ordine a fabbricato di categoria D non iscritto in catasto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3), per il quale era stata presentata denuncia di variazione nel 1985 e la rendita era stata attribuita nel 1999.
Il giudice a quo ha ritenuto che il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi per annualità pregresse.
Il Comune di Chiusi resiste con controricorso.
2. Il ricorso, con il cui unico motivo si contesta l’anzidetta ratio decidendi, è manifestamente fondato, in virtù del principio, recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente;
dal momento in cui fa la richiesta, invece, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, egli diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (Cass., Sez. un., n. 3160 del 2011).
3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata definitivamente risolta solo a seguito della recentissima sentenza delle Sezioni unite sopra citata, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011