Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1097 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1097 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RANALDI AMERICO (C.F. RNLMRC37M01A433V), rappresentato
e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’avv. Rocco Baldassini (C.F. BLDRCC58P051838Y) ed
elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Ariella Cozzi in Roma, Via Ludovisi n. 35

– ricorrente contro
2013

166:0

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

– intimata –

Data pubblicazione: 20/01/2014

avverso la sentenza della Corte di Cassazione 29 aprile
2010, n. 10313;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29 ottobre 2013 dal Consigliere dott. Carlo

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice PRATIS, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29 aprile 2010 questa Corte dichiarava inammissibile, per omessa produzione dell’avviso di
ricevimento della notifica a mezzo posta, non sanata
dalla costituzione in giudizio dell’intimata Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il ricorso proposto dal
sig. Americo Ranaldi avverso il decreto della Corte
d’appello di Roma emesso in data 5 marzo 2007, con cui
era stata rigettata la domanda di equa riparazione per
la violazione del termine ragionevole del processo amministrativo dal medesimo sig. Ranaldi proposto dinanzi
al T.a.r. del Lazio e durato otto anni, con la motivazione dell’insussistenza di alcun danno.
Contro la

pronunzia di inammissibilità il sig.

Ranaldi proponeva ricorso per revocazione ex art. 391
bis cod. proc. civile, esponendo che la notificazione
del precedente ricorso per cassazione non era stata ef-

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DE CHIARA;

fettuata a mezzo posta, bensì in mani del destinatario,
in data 21 aprile 2008 – come risultava dalla copia
della relazione dell’ufficiale giudiziario – e che si
verteva, quindi, in tema di errore percettivo di fatto,

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non svolgeva attività difensiva.
All’udienza della 29 ottobre 2013 il Procuratore
generale precisava le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede rescindente, il ricorso si palesa ammissibile.
Giova premettere che la revocazione della sentenza, o dell’ordinanza, di cassazione è consentita per
vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto
per un errore percettivo riguardante anche l’esame degli atti dello stesso processo di cassazione.
È pertanto deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che il provvedimento impugnato
si fondi su un fatto, quale l’omessa notifica o la notificazione invalida alla parte resistente, smentito,
per contro, dalla relazione stessa dell’ufficiale giudiziario che ne dimostri, in modo inequivoco, il regolare perfezionamento (Cass., sez. unite, 30 dicembre
2004, n. 24170). Nella specie, la dichiarazione di i-

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causa di revocazione.

nammissibilità poggia sul falso presupposto che la notificazione del ricorso sia avvenuta a mezzo posta e
che della sua rituale integrazione non sia stata fornita la prova mediante la produzione dell’avviso di rice-

Emerge, all’opposto, dall’esame degli atti – che
questa Corte di legittimità è abilitata a compiere in
tema di error in procedendo – che la notificazione avvenne non già a mezzo posta, bensì ai sensi dell’art.
139 c.p.c.
Al riguardo, si deve ancora osservare, in via preliminare di rito, come la relazione di notifica del ricorso, prodotto in copia fotografica, abbia la stessa
efficacia probatoria dell’originale – che la parte ricorrente allega essere andato perduto a causa di un
furto, di cui documenta la denunzia – in mancanza di
disconoscimento espresso (articolo 2719 cod. civ.).
vero che l’eventuale difformità sarebbe potuta sfuggire, in occasione del primo ricorso per cassazione, alla
parte intimata, la cui originale contumacia fosse dipesa, in ipotesi, proprio dall’invalidità della notifica,
infedelmente riprodotta in copia. Ma tale evenienza può
essere esclusa nella specie, stante la mancata resistenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel presente giudizio dì revocazione: implicitamen-

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vimento.

te significativa dell’assenza di contestazioni alla
conformità effettiva della copia fotografica prodotta
rispetto alla relazione originale dell’ufficiale giudiziario.

missibilità e fondatezza del ricorso ne giustificano la
trattazione diretta in udienza pubblica, per ragioni di
economia processuale valutate alla luce del principio
costituzionale di ragionevole durata del processo di
cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione;
senza necessità dell’iter procedimentale delineato dal
combinato disposto degli artt. 391 bis e 380 bis cod.
proc. civ. (Cass., sez. lavoro, 30 gennaio 2009, numero
2535).
In sede rescissoria il ricorso si palesa, pure,
fondato.
Con i plurimi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per affinità di contenuto,
il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente il patema d’animo conseguente alla
durata del giudizio amministrativo, avente ad oggetto
l’illegittima occupazione di fondi di sua proprietà da
parte del comune di Arpino per la sistemazione di una
strada comunale: giudizio, promosso dal Ranaldi dinanzi
al TAR del Lazio nel 1993 e conclusosi con sentenza e-

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È appena il caso dì aggiungere che la palese am-

messa nel 2004, dichiarativa della perenzione a seguito
della cancellazione della causa dal ruolo disposta nel
2001.
Deduce che la corte territoriale, dopo aver accer-

processo – in astratto stimato in tre anni, come da
giurisprudenza consolidata in ordine ad una controversia di media difficoltà – ha poi erroneamente escluso
la sussistenza del danno non patrimoniale, valorizzandone l’esito finale di perenzione, in conseguenza del
disinteresse dimostrato dalla stessa parte, ritenuto
incompatibile con il patema d’animo e la tensione presuntivamente connaturali alla prolungata pendenza processuale.
In questo modo, ha però attribuito rilevanza preclusiva del danno ad una circostanza sopravvenuta quando già era maturata la violazione del termine ragionevole: come tale, inidonea ad escludere retroattivamente
la sussistenza del pregiudizio negli anni pregressi.
Oltre al rilievo che il comportamento postumo della
parte ben poteva essere posto in rapporto di dipendenza
causale proprio con il ritardo prolungato nella definizione del processo amministrativo; che, alterando la
proporzione tra costi e benefici, aveva plausibilmente
determinato la rinunzia a coltivarlo.

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tato l’effettiva violazione del termine ragionevole del

Il decreto va quindi cassato.
In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito e condannare la Presidenza del Consiglio dei Mini-

di ritardo irragionevole fino alla cancellazione della
causa dal ruolo, liquidato in complessivi C 4.250,00
con gli interessi legali dalla domanda.
La Corte europea dei diritti dell’uomo (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre
2004) ha infatti individuato nell’importo compreso fra
Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo; ma il
suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una
riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta
in giuoco sia modesta.
Nel caso in esame, appare quindi giustificata, in
forza dei criteri suesposti, la liquidazione di un minor indennizzo annuo di C 750,00 per il primo triennio
e di C 1.000,00 per i successivi due di ritardo, tenuto
conto del progressivo intensificarsi del patema
d’animo, secondo l’Id quod plerumque accidit,

col tra-

scorrere del tempo di pendenza del processo.
Resta assorbita l’ulteriore censura relativa alla
condanna delle spese processuali (art.336, primo comma,

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stri al pagamento dell’equo indennizzo per cinque anni

cod. proc. civ.), pur dovendosi rilevare come la stessa
fosse inammissibile, data la compensazione integrale
disposta nel decreto impugnato.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soc-

base del valore ritenuto in sentenza e del numero e
complessità delle questioni trattate; con distrazione
in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie la domanda di revocazione, revoca la sentenza impugnata 29 aprile 2010 n.10313 di questa Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto emesso
dalla Corte d’appello di Roma in data 5 marzo 2007 e,
decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di C
4.250,00, con gli interessi legali dalla domanda; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi 873,00, di cui C 378,00 per diritti ed C 445,00 per onorari, nonché delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C
665,00, di cui C 565,00 per compenso, oltre gli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Rocco
Baldassini, antistatario.

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combenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla

Così deciso in ROMA nella camera di consiglio del

29 ottobre 2013.

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